Art. 31. 1. Nei limiti degli stanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dell'industria navalmeccanica nel quadro della Direttiva CEE n. 81/363 , il Ministro della marina mercantile provvede, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire gli interventi a favore delle iniziative avviate anteriormente al 1 gennaio 1987 per le quali le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalle leggi per nuove costruzioni, trasformazione e riparazione navale, nonche' per nuovi investimenti, non risultino ancora approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Restano soggette alle disposizioni di cui alle leggi 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, n. 599 e n. 600, 26 luglio 1984, n. 396, 11 dicembre 1984, n. 848, 22 marzo 1985, n. 111 e 12 giugno 1985, n. 295 , le iniziative avviate interiormente al 1
gennaio 1987 ancorche' siano intervenute successivamente variazioni contrattuali soggettive od oggettive ed i lavori siano iniziati dopo tale data. Non saranno prese in esame le domande presentate oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorche' le iniziative di cui al comma 1 siano state avviate
anteriormente al 1 gennaio 1987. 3. Agli effetti di quanto disposto nei commi 1 e 2, al contratto di costruzione della nave e' assimilata la dichiarazione di costruzione all'ufficio locale marittimo competente. 4. Nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1984, n. 848 , la parola "intervenuti" e' sostituita dalla seguente "intervenuta". 5. L'espressione "nuove costruzioni" di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1984, n. 848 , si riferisce alle unita' per le quali l'ultimazione dei lavori e' di data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge n. 848. 6. L'espressione "unita' per ricerche nonche' per lavori in mare" di cui alla lettera c), primo comma, dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , come modificata dall' articolo 4 della legge 22 marzo 1985, n. 111 , deve intendersi riferita anche alle unita' di ricerca oceanografica.
Nota all'art. 31, commi 4 e 5:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 848/1984 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - L'erogazione anticipata di cui all'articolo 2 e' concessa con decreto del Ministro della marina mercantile.
Gli estremi del decreto di concessione sono annotati nelle matricole o nei registri, di cui all' articolo 146 0 234 del codice della navigazione , ove sono iscritte le unita' in relazione alle quali e' stato emanato il provvedimento.
La perdita del diritto al contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modificazioni e integrazioni, ed alla legge 10 giugno 1982, n. 361 , con esclusione del caso di perdita del contributo stesso per fatti derivanti da forza maggiore, intervenuta entro due anni dalla data del provvedimento di concessione dell'erogazione anticipata di cui all'articolo 2, comporta l'obbligo di restituzione della somma percepita, aumentata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento con il quale si richiede la restituzione.
Nel caso di nuove costruzioni il termine di due anni di cui al comma precedente e' elevato a quattro".
Nota all'art. 31, comma 6:
Il testo dell' art. 5, primo comma, lettera c), della legge n. 599/1982 , come modificata dall' art. 4 della legge n. 111/1985 , e' il seguente:
"c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate".
gennaio 1987 ancorche' siano intervenute successivamente variazioni contrattuali soggettive od oggettive ed i lavori siano iniziati dopo tale data. Non saranno prese in esame le domande presentate oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorche' le iniziative di cui al comma 1 siano state avviate
anteriormente al 1 gennaio 1987. 3. Agli effetti di quanto disposto nei commi 1 e 2, al contratto di costruzione della nave e' assimilata la dichiarazione di costruzione all'ufficio locale marittimo competente. 4. Nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1984, n. 848 , la parola "intervenuti" e' sostituita dalla seguente "intervenuta". 5. L'espressione "nuove costruzioni" di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1984, n. 848 , si riferisce alle unita' per le quali l'ultimazione dei lavori e' di data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge n. 848. 6. L'espressione "unita' per ricerche nonche' per lavori in mare" di cui alla lettera c), primo comma, dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , come modificata dall' articolo 4 della legge 22 marzo 1985, n. 111 , deve intendersi riferita anche alle unita' di ricerca oceanografica.
Nota all'art. 31, commi 4 e 5:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 848/1984 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - L'erogazione anticipata di cui all'articolo 2 e' concessa con decreto del Ministro della marina mercantile.
Gli estremi del decreto di concessione sono annotati nelle matricole o nei registri, di cui all' articolo 146 0 234 del codice della navigazione , ove sono iscritte le unita' in relazione alle quali e' stato emanato il provvedimento.
La perdita del diritto al contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modificazioni e integrazioni, ed alla legge 10 giugno 1982, n. 361 , con esclusione del caso di perdita del contributo stesso per fatti derivanti da forza maggiore, intervenuta entro due anni dalla data del provvedimento di concessione dell'erogazione anticipata di cui all'articolo 2, comporta l'obbligo di restituzione della somma percepita, aumentata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento con il quale si richiede la restituzione.
Nel caso di nuove costruzioni il termine di due anni di cui al comma precedente e' elevato a quattro".
Nota all'art. 31, comma 6:
Il testo dell' art. 5, primo comma, lettera c), della legge n. 599/1982 , come modificata dall' art. 4 della legge n. 111/1985 , e' il seguente:
"c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate".