Articolo 5 del Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4
Articolo 3 bisArticolo 6
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12 gennaio 2006
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12 marzo 2006
Art. 5. Proroga dei contratti a tempo determinato
della Croce rossa italiana 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana ((e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.)) Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall' articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .
Entrata in vigore il 12 marzo 2006
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