Art. 27.
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:
a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegine un'indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:
a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegine un'indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.