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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/10/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. RL Lo PR MI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2206/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A SCIACCA IL 28/06/44 Parte_1
NATA A SCIACCA IL 10/06/54 Parte_2 rapp. e dif. dall'Avv. Vincenzo Contino
ATTORI
CONTRO
NATA A PALERMO IL 03/09/74 Controparte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: simulazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14/10/2024 Parte_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_2
deducendo la sussistenza di un Controparte_1 accordo simulatorio per interposizione fittizia relativamente all'atto di compravendita rogato il
22/01/2015 in notar di Agrigento, rep. n. Per_1
135053 racc. n. 37753 con cui la convenuta acquistava la piena proprietà dell'unità immobiliare consistente in un vano a piano terra censito in catasto al foglio 127,
1 particella 1093 sub. 15, categoria C/6 esteso mq. 52 con denaro degli attori, al prezzo di euro 50.000,00 all'uopo versati giorni prima sul conto della convenuta.
Assumevano gli attori che dell'accordo simulatorio v'era piena prova avendo la convenuta reso, in occasione del rogito, in pari data, apposita controdichiarazione.
Hanno, quindi, chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita in argomento per l'interposizione fittizia della convenuta in occasione della Controparte_1 stipula del medesimo atto avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà sul bene immobile predetto e conseguentemente ritenere e dichiarare gli attori, interponenti, effettivi stipulanti dell'atto in premessa richiamato, effettivi acquirenti del bene immobile. Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio
, contestando quanto dedotto dagli Controparte_1 attori, eccependo la violazione da parte degli stessi del principio del ne bis in idem e nel merito, il rigetto delle avverse pretese e la condanna degli attori per lite temeraria. Istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del 22/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata e deve essere rigettata. Preliminarmente e nel rito questo giudicante ritiene superfluo commentare l'eccezione sollevata dalla convenuta di violazione del principio del ne bis in
2 idem ed affrontare il merito della vicenda che ci occupa. A tal riguardo va affermato che la domanda attorea, per le ragioni di seguito esposte, è immeritevole di accoglimento. Le questioni giudizialmente dedotte hanno infatti trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa e, perciò, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla soluzione della controversia.
Nella fattispecie in esame, alla stregua della documentazione prodotta in atti è emersa con estrema chiarezza l'infondatezza dell'assunto attoreo. Occorre,
a questo punto, premettere che la domanda attorea è chiaramente una domanda di accertamento della simulazione. A commento della controversia in attenzione giova premettere, sul piano dei principi generali in tema di acquisizione probatoria, che, quando la domanda è proposta dal creditore (è questo il caso qui considerato), per il combinato disposto degli art. 1417 e 2729, secondo comma, c.c., la prova della simulazione può essere fornita anche con presunzioni, purché dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza previsti dal primo comma dell'ultima disposizione citata. Orbene, nella fattispecie in esame, per le ragioni appena specificate con maggiore
3 compiutezza, non appare sussistere un compendio indiziario corrispondente al modello sopra delineato, tale da condurre, ad avviso di questo giudice, ad una pronuncia di declaratoria di simulazione del contratto in argomento. L'azione di simulazione relativa si distingue nettamente dall'azione volta all'accertamento dell'interposizione reale di persona e all'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto interno tra interposto ed interponente. La simulazione relativa è caratterizzata dalla divergenza consapevole tra volontà
e dichiarazione, dove le parti pongono in essere un negozio apparente per i terzi che non produce effetti e concludono contestualmente un diverso negozio dissimulato che ha effetto tra di esse, purché provvisto dei requisiti di sostanza e di forma richiesti per la validità. L'interposizione fittizia di persona, quale particolare ipotesi di simulazione relativa soggettiva, richiede necessariamente l'accordo di tutti e tre i soggetti che partecipano alla simulazione, compreso il terzo contraente, che può manifestarsi anche con adesione successiva all'accordo tra interposto ed interponente, ma che rimane elemento essenziale e distintivo rispetto all'interposizione reale.
L'interposizione reale di persona non costituisce ipotesi di simulazione e si configura quando il contratto posto in essere produce effettivamente i suoi effetti nei confronti dell'interposto, che risulta essere l'effettivo contraente obbligato ad osservare un determinato
4 comportamento in virtù del rapporto interno con l'interponente, al quale il terzo contraente non partecipa. Le due fattispecie integrano domande giuridicamente diverse e distinte: con l'azione di simulazione si deduce l'inefficacia del contratto simulato stante la divergenza tra volontà e dichiarazione, con conseguenti effetti restitutori o risarcitori, mentre con l'azione di accertamento dell'interposizione reale si deduce l'esistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti e la costituzione di obbligazioni a carico dell'interposto di cui si chiede l'adempimento. Giova rammentare che il contratto simulato è uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa); alla base di tale contratto vi è l'accordo simulatorio con il quale le parti stabiliscono che il contratto simulato deve rimanere privo in tutto o in parte degli effetti giuridici.
La prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante la controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), non potendo avere valenza probatoria al fine dell'accertamento della pattuita simulazione nemmeno
5 la confessione stragiudiziale. E' simulazione relativa soggettiva, l'interposizione fittizia di persona fattispecie che si realizza ogniqualvolta l'accordo simulatorio ha ad oggetto l'attribuzione della qualità di parte del contratto che di per sé non è simulato, e infatti non è applicabile l'art. 1414 c.c. ad un soggetto che resta estraneo al contratto stesso e presta solo il proprio nome. L'accordo simulatorio, dunque, intercorre tra l'interponente, il terzo e l'interposto.
Occorre sottolineare che nell'ipotesi di interposizione fittizia di persona è sempre necessaria l'adesione del terzo, perché costui deve essere consapevole della funzione meramente figurativa del contraente interposto e manifestare, pertanto, la volontà di contrarre con l'interponente. In difetto di adesione del terzo e quindi indipendentemente dalla conoscenza di quest'ultimo dell'accordo tra interponente e interposto non vi è contrasto tra volontà e dichiarazione e, quindi, gli effetti si producono tra le parti contraenti. Al riguardo la Suprema Corte ha più volte sottolineato come nell'interposizione fittizia l'interposto figuri soltanto apparentemente come parte del contratto, mentre gli effetti del negozio si producono in realtà in capo all'interponente (simulazione soggettiva); in tale forma di interposizione (in cui, appunto, la parte sostanziale del negozio differisce dalla parte apparente) implica pacificamente sempre un accordo simulatorio tra contraente apparente (o interposto), contraente
6 effettivo (o interponente) e controparte (o terzo).
Quindi, tale fattispecie rinviene il suo presupposto ineliminabile nella trilateralità di detto accordo.
Quindi, la partecipazione all'accordo simulatorio non può essere limitata solo all'interponente e all'interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché antecedentemente o contestualmente al negozio simulato la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due soggetti, giacché egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente.
Invero, laddove il terzo sia all'oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscendoli, non abbia ad essi prestato adesione
(rendendone consapevolmente edotte entrambe le predette parti), il negozio posto in essere tra terzo ed interposto non è inficiato da alcun contrasto tra volontà
e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte.
Sulla base di queste premesse dogmatiche ne consegue che, allorché si deduca la simulazione relativa soggettiva di un contratto, la prova dell'accordo simulatorio deve avere necessariamente ad oggetto
7 anche la partecipazione ad esso del terzo e, poiché nei contratti relativi a trasferimenti immobiliari la prova del contratto diverso da quello apparentemente voluto deve essere fornita mediante atto scritto (giusta il disposto dell'articolo 1414 c.c. ed in virtù della limitazione di cui all'articolo 2725 c.c.), il documento contenente la "controdichiarazione" deve fornire idonea dimostrazione della partecipazione all'accordo simulatorio, nel senso sopra precisato, non solo dell'interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente. In ragione di quanto sopra, la Suprema
Corte ha enunciato il principio giuridico secondo il quale "nella interposizione fittizia di persona la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente. Nel caso in
8 esame, come visto, gli attori hanno chiesto, solo ed esclusivamente, di “accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita per l'interposizione fittizia della convenuta e conseguentemente ritenere e dichiarare essi stessi, interponenti, effettivi stipulanti dell'atto in premessa richiamato, effettivi acquirenti del bene immobile in argomento. Le parti attrici a supporto della propria domanda hanno prodotto in giudizio la
“controdichiarazione” sottoscritta dalla convenuta e datata 22 gennaio 2015, ovvero lo Controparte_1 stesso giorno della stipula dell'atto pubblico di compravendita. Da tale documento non emerge la prova che anche il terzo venditore nella qualità Persona_2 di amministratore unico della ″Immobiliare Biemme
s.r.l.″) abbia partecipato all'accordo simulatorio o che a tale accordo abbia comunque aderito. In punto di diritto va ora ricordato che la simulazione relativa può essere totale (se le parti vogliono un qualche negozio, ma non quello apparente) o parziale e quest'ultima può essere soggettiva (c.d. interposizione fittizia) o oggettiva (se riguarda uno o più singoli elementi del contenuto negoziale). In particolare, nell'interposizione fittizia di persona la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi
9 due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente.
L'interposizione fittizia di persona postula, infatti, la necessaria partecipazione all'intesa simulatoria oltre che, evidentemente, del soggetto interponente e di quello interposto anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'accordo raggiunto dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente verso l'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta.
Di contro, la mancata conoscenza da parte di detto terzo degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona, secondo il meccanismo effettuale tipico della rappresentanza indiretta. In tal caso l'accordo tra interponente ed interposto risulta costitutivo del solo dovere, per quest'ultimo, di ritrasferire al primo diritti ed obblighi derivanti dal contratto, senza che alcuna azione diretta possa essere riconosciuta all'interponente nei confronti del terzo. Le superiori emergenze processuali (fatti noti) appaiono affermare quindi l'avvenuto integrale versamento del prezzo da parte della convenuta, e ritenere, che la stessa, non ha preordinato alcuna falsa
10 apparenza. Piace altresì ricordare a proposito dell'apparente validità del contratto in argomento che in ossequio al disposto di cui all'art. 2700 c.c. l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Orbene facendo corretta applicazione del sopra enunciato (e consolidato) principio di diritto giurisprudenziale, la domanda attorea, consistente, come visto, nel solo accertamento della “simulazione della compravendita per interposizione fittizia”, deve essere rigettata. Gli ulteriori motivi devono ritenersi assorbiti dalle emergenze processuali appena descritte. Deve essere infine respinta la domanda di condanna degli attori per responsabilità aggravata avanzata, ex art. 96 c.p.c., in via riconvenzionale dalla convenuta non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere
11 di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima. Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta. Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa degli attori. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda attorea;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta di condanna degli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; condanna gli attori al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali.
AGRIGENTO 23/10/2025
IL GIUDICE
RL Lo PR MI
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. RL Lo PR MI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2206/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A SCIACCA IL 28/06/44 Parte_1
NATA A SCIACCA IL 10/06/54 Parte_2 rapp. e dif. dall'Avv. Vincenzo Contino
ATTORI
CONTRO
NATA A PALERMO IL 03/09/74 Controparte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: simulazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14/10/2024 Parte_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_2
deducendo la sussistenza di un Controparte_1 accordo simulatorio per interposizione fittizia relativamente all'atto di compravendita rogato il
22/01/2015 in notar di Agrigento, rep. n. Per_1
135053 racc. n. 37753 con cui la convenuta acquistava la piena proprietà dell'unità immobiliare consistente in un vano a piano terra censito in catasto al foglio 127,
1 particella 1093 sub. 15, categoria C/6 esteso mq. 52 con denaro degli attori, al prezzo di euro 50.000,00 all'uopo versati giorni prima sul conto della convenuta.
Assumevano gli attori che dell'accordo simulatorio v'era piena prova avendo la convenuta reso, in occasione del rogito, in pari data, apposita controdichiarazione.
Hanno, quindi, chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita in argomento per l'interposizione fittizia della convenuta in occasione della Controparte_1 stipula del medesimo atto avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà sul bene immobile predetto e conseguentemente ritenere e dichiarare gli attori, interponenti, effettivi stipulanti dell'atto in premessa richiamato, effettivi acquirenti del bene immobile. Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio
, contestando quanto dedotto dagli Controparte_1 attori, eccependo la violazione da parte degli stessi del principio del ne bis in idem e nel merito, il rigetto delle avverse pretese e la condanna degli attori per lite temeraria. Istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del 22/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata e deve essere rigettata. Preliminarmente e nel rito questo giudicante ritiene superfluo commentare l'eccezione sollevata dalla convenuta di violazione del principio del ne bis in
2 idem ed affrontare il merito della vicenda che ci occupa. A tal riguardo va affermato che la domanda attorea, per le ragioni di seguito esposte, è immeritevole di accoglimento. Le questioni giudizialmente dedotte hanno infatti trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa e, perciò, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla soluzione della controversia.
Nella fattispecie in esame, alla stregua della documentazione prodotta in atti è emersa con estrema chiarezza l'infondatezza dell'assunto attoreo. Occorre,
a questo punto, premettere che la domanda attorea è chiaramente una domanda di accertamento della simulazione. A commento della controversia in attenzione giova premettere, sul piano dei principi generali in tema di acquisizione probatoria, che, quando la domanda è proposta dal creditore (è questo il caso qui considerato), per il combinato disposto degli art. 1417 e 2729, secondo comma, c.c., la prova della simulazione può essere fornita anche con presunzioni, purché dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza previsti dal primo comma dell'ultima disposizione citata. Orbene, nella fattispecie in esame, per le ragioni appena specificate con maggiore
3 compiutezza, non appare sussistere un compendio indiziario corrispondente al modello sopra delineato, tale da condurre, ad avviso di questo giudice, ad una pronuncia di declaratoria di simulazione del contratto in argomento. L'azione di simulazione relativa si distingue nettamente dall'azione volta all'accertamento dell'interposizione reale di persona e all'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto interno tra interposto ed interponente. La simulazione relativa è caratterizzata dalla divergenza consapevole tra volontà
e dichiarazione, dove le parti pongono in essere un negozio apparente per i terzi che non produce effetti e concludono contestualmente un diverso negozio dissimulato che ha effetto tra di esse, purché provvisto dei requisiti di sostanza e di forma richiesti per la validità. L'interposizione fittizia di persona, quale particolare ipotesi di simulazione relativa soggettiva, richiede necessariamente l'accordo di tutti e tre i soggetti che partecipano alla simulazione, compreso il terzo contraente, che può manifestarsi anche con adesione successiva all'accordo tra interposto ed interponente, ma che rimane elemento essenziale e distintivo rispetto all'interposizione reale.
L'interposizione reale di persona non costituisce ipotesi di simulazione e si configura quando il contratto posto in essere produce effettivamente i suoi effetti nei confronti dell'interposto, che risulta essere l'effettivo contraente obbligato ad osservare un determinato
4 comportamento in virtù del rapporto interno con l'interponente, al quale il terzo contraente non partecipa. Le due fattispecie integrano domande giuridicamente diverse e distinte: con l'azione di simulazione si deduce l'inefficacia del contratto simulato stante la divergenza tra volontà e dichiarazione, con conseguenti effetti restitutori o risarcitori, mentre con l'azione di accertamento dell'interposizione reale si deduce l'esistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti e la costituzione di obbligazioni a carico dell'interposto di cui si chiede l'adempimento. Giova rammentare che il contratto simulato è uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa); alla base di tale contratto vi è l'accordo simulatorio con il quale le parti stabiliscono che il contratto simulato deve rimanere privo in tutto o in parte degli effetti giuridici.
La prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante la controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), non potendo avere valenza probatoria al fine dell'accertamento della pattuita simulazione nemmeno
5 la confessione stragiudiziale. E' simulazione relativa soggettiva, l'interposizione fittizia di persona fattispecie che si realizza ogniqualvolta l'accordo simulatorio ha ad oggetto l'attribuzione della qualità di parte del contratto che di per sé non è simulato, e infatti non è applicabile l'art. 1414 c.c. ad un soggetto che resta estraneo al contratto stesso e presta solo il proprio nome. L'accordo simulatorio, dunque, intercorre tra l'interponente, il terzo e l'interposto.
Occorre sottolineare che nell'ipotesi di interposizione fittizia di persona è sempre necessaria l'adesione del terzo, perché costui deve essere consapevole della funzione meramente figurativa del contraente interposto e manifestare, pertanto, la volontà di contrarre con l'interponente. In difetto di adesione del terzo e quindi indipendentemente dalla conoscenza di quest'ultimo dell'accordo tra interponente e interposto non vi è contrasto tra volontà e dichiarazione e, quindi, gli effetti si producono tra le parti contraenti. Al riguardo la Suprema Corte ha più volte sottolineato come nell'interposizione fittizia l'interposto figuri soltanto apparentemente come parte del contratto, mentre gli effetti del negozio si producono in realtà in capo all'interponente (simulazione soggettiva); in tale forma di interposizione (in cui, appunto, la parte sostanziale del negozio differisce dalla parte apparente) implica pacificamente sempre un accordo simulatorio tra contraente apparente (o interposto), contraente
6 effettivo (o interponente) e controparte (o terzo).
Quindi, tale fattispecie rinviene il suo presupposto ineliminabile nella trilateralità di detto accordo.
Quindi, la partecipazione all'accordo simulatorio non può essere limitata solo all'interponente e all'interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché antecedentemente o contestualmente al negozio simulato la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due soggetti, giacché egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente.
Invero, laddove il terzo sia all'oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscendoli, non abbia ad essi prestato adesione
(rendendone consapevolmente edotte entrambe le predette parti), il negozio posto in essere tra terzo ed interposto non è inficiato da alcun contrasto tra volontà
e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte.
Sulla base di queste premesse dogmatiche ne consegue che, allorché si deduca la simulazione relativa soggettiva di un contratto, la prova dell'accordo simulatorio deve avere necessariamente ad oggetto
7 anche la partecipazione ad esso del terzo e, poiché nei contratti relativi a trasferimenti immobiliari la prova del contratto diverso da quello apparentemente voluto deve essere fornita mediante atto scritto (giusta il disposto dell'articolo 1414 c.c. ed in virtù della limitazione di cui all'articolo 2725 c.c.), il documento contenente la "controdichiarazione" deve fornire idonea dimostrazione della partecipazione all'accordo simulatorio, nel senso sopra precisato, non solo dell'interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente. In ragione di quanto sopra, la Suprema
Corte ha enunciato il principio giuridico secondo il quale "nella interposizione fittizia di persona la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente. Nel caso in
8 esame, come visto, gli attori hanno chiesto, solo ed esclusivamente, di “accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita per l'interposizione fittizia della convenuta e conseguentemente ritenere e dichiarare essi stessi, interponenti, effettivi stipulanti dell'atto in premessa richiamato, effettivi acquirenti del bene immobile in argomento. Le parti attrici a supporto della propria domanda hanno prodotto in giudizio la
“controdichiarazione” sottoscritta dalla convenuta e datata 22 gennaio 2015, ovvero lo Controparte_1 stesso giorno della stipula dell'atto pubblico di compravendita. Da tale documento non emerge la prova che anche il terzo venditore nella qualità Persona_2 di amministratore unico della ″Immobiliare Biemme
s.r.l.″) abbia partecipato all'accordo simulatorio o che a tale accordo abbia comunque aderito. In punto di diritto va ora ricordato che la simulazione relativa può essere totale (se le parti vogliono un qualche negozio, ma non quello apparente) o parziale e quest'ultima può essere soggettiva (c.d. interposizione fittizia) o oggettiva (se riguarda uno o più singoli elementi del contenuto negoziale). In particolare, nell'interposizione fittizia di persona la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi
9 due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente.
L'interposizione fittizia di persona postula, infatti, la necessaria partecipazione all'intesa simulatoria oltre che, evidentemente, del soggetto interponente e di quello interposto anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'accordo raggiunto dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente verso l'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta.
Di contro, la mancata conoscenza da parte di detto terzo degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona, secondo il meccanismo effettuale tipico della rappresentanza indiretta. In tal caso l'accordo tra interponente ed interposto risulta costitutivo del solo dovere, per quest'ultimo, di ritrasferire al primo diritti ed obblighi derivanti dal contratto, senza che alcuna azione diretta possa essere riconosciuta all'interponente nei confronti del terzo. Le superiori emergenze processuali (fatti noti) appaiono affermare quindi l'avvenuto integrale versamento del prezzo da parte della convenuta, e ritenere, che la stessa, non ha preordinato alcuna falsa
10 apparenza. Piace altresì ricordare a proposito dell'apparente validità del contratto in argomento che in ossequio al disposto di cui all'art. 2700 c.c. l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Orbene facendo corretta applicazione del sopra enunciato (e consolidato) principio di diritto giurisprudenziale, la domanda attorea, consistente, come visto, nel solo accertamento della “simulazione della compravendita per interposizione fittizia”, deve essere rigettata. Gli ulteriori motivi devono ritenersi assorbiti dalle emergenze processuali appena descritte. Deve essere infine respinta la domanda di condanna degli attori per responsabilità aggravata avanzata, ex art. 96 c.p.c., in via riconvenzionale dalla convenuta non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere
11 di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima. Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta. Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa degli attori. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda attorea;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta di condanna degli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; condanna gli attori al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali.
AGRIGENTO 23/10/2025
IL GIUDICE
RL Lo PR MI
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