Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02427/2025REG.PROV.COLL.
N. 07005/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7005 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Uricchio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Stefano Gorini per Marcella Uricchio e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del decreto n. 1695 del 6 aprile 2023 con il quale la patologia Diabete mellito di tipo 1 in terapia insulinica in attuale assenza di danno d'organo del ricorrente veniva riconosciuta come non dipendente da causa di servizio.
2. L’appellante, militare in congedo dell'Esercito Italiano, aveva svolto diverse missioni all’estero nei Balcani ed in Italia tra l’altro nell’operazione “strade sicure”.
In particolare faceva riferimento alla presenza nei Balcani dell’uranio impoverito oltre a diverse fonti di inquinamento ambientale tra cui l’esposizione alle onde elettromagnetiche degli apparati radio.
Il Comitato di Verifica non riconosceva la dedotta dipendenza da causa di servizio poiché il diabete deriva da anomala secrezione dell’insulina a genesi multifattoriale e di natura ereditaria senza che possa aversi influenza dalle condizioni di prestazione del servizio.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché ha ritenuto le censure sollevate attinenti al puro merito della valutazione. Peraltro anche la relazione di parte collegava l’insorgere della malattia a varie concause generiche ed aspecifiche (esposizione ai campi magnatici all’eternit, avverse condizioni meteo, alimentazione non regolare) ed il ricorrente non ha individuato particolari condizioni di servizio che potrebbero avere un’incidenza sull’insorgere dell’infermità.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo sottolinea che la sentenza ha qualificato di puro merito le censure proposte avverso il parere del Comitato ed ha affermato che non sarebbero state individuate particolari condizioni di servizio; in realtà sarebbero state analiticamente indicate le mansioni in cui sarebbe stato il militare di volta in volta impiegato e sulle condizioni ambientali ivi presenti. La notorietà dell’insalubrità di certi ambienti all’estero ha portato a ritenere un nesso di causalità di natura presuntiva sulla scorta del criterio di probabilità.
4.2. Il secondo motivo censura la sentenza laddove ha ritenuto motivato il parere del Comitato che non fa alcun riferimento ai fattori ambientali nocivi in cui ha operato l’appellante.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
6.1. Il primo motivo dà atto della qualificazione delle censure svolte con il ricorso come relative al merito tanto è vero che sono state contrastate facendo riferimento ad una consulenza di parte.
In merito a ciò bisogna tener conto del costante approdo della giurisprudenza a tenore del quale "nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404; id., 9 marzo 2010, n. 3827) e che deve escludersi che il parere del Comitato sia di per sé contestabile "alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte" (in questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5477 e Cons. stato n. 1301/2024 cit.).
Il contenzioso in questa materia non si può fondare sul contrasto tra il giudizio del Comitato di Verifica e quello dei consulenti del richiedente il riconoscimento poiché la legge affida solo all’organo investito ai sensi del D.P.R. 461/2001 la formulazione del giudizio circa l’esistenza o meno di un rapporto di causalità tra il servizio svolto e l’infermità insorta.
La consulenza di parte può avere solo lo scopo di mostrare l’eventuale esistenza di quei vizi che soli permettono un intervento del giudice amministrativo per una delle forme di manifestazione dell’eccesso di potere per insufficiente istruttoria, illogicità o contraddittorietà.
Inoltre la sentenza non ha affermato che non sarebbero state indicate le mansioni svolte dal militare, ma che non sono state evidenziate “ particolari condizioni ambientali di servizio, tali da individualizzare o meglio specificare eventuali particolarità della presente fattispecie ” cioè che non sono emerse situazioni particolari che potessero avere una qualche rilevanza sul giudizio relativo alla causalità.
La prova della gravosità delle mansioni svolte deve essere puntualmente fornita dal richiedente in maniera tale da poterne contestare la mancata valutazione da parte del Comitato, ma non può essere addotta successivamente per poter contestare gli esiti del giudizio espresso dal Comitato. E’ noto in proposito che la giurisprudenza, condivisibilmente, ha già avuto modo di osservare che ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno "allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità".
In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso (T.A.R. Sicilia, n. 2177/2019)" (T.A.R. FVG, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 18; in termini Cons. Stato n. 1341/2024 cit.; Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; T.A.R. Piemonte sez. III, 22 gennaio 2024, n. 52).
6.2. Il T.a.r. ha esaminato anche la possibile incidenza di fattori ambientali negativi ma ha dovuto tener conto che tra le patologie che vengono correlate al contatto con le particelle derivanti dall’uranio impoverito non è mai stata indicato il diabete mellito (la cui genesi, in letteratura medica, viene riportata a cause endogene, per lo più, tanto che assai spesso ne sono affette persone in tenera età) , tanto che la stessa consulenza di parte sul punto fa un riferimento di tipo possibilista ad una serie di concause che si riferiscono ad agenti presenti in modo ubiquitario (esposizione a campi elettromagnetici, alle polveri di amianto), ma non fa riferimento all’uranio impoverito.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle Amministrazioni appellate le spese della presenta fase di giudizio che liquida in € 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.