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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.3.2025 sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6145/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Parte_1 C.F._1
Zumbo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Michela CP_1
Foti.
Oggetto: indennità di accompagnamento ed art. 3 c. 3 l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2023 esponeva: Parte_1
- di aver presentato all' in data 05.03.2021, istanza per il riconoscimento del proprio diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento;
- che l' di Messina, in esito a visita del 20.07.2021, lo aveva riconosciuto soggetto “invalido CP_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98): medio grave 67%-99%”;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 5974/2021 R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 04.10.2023, lo aveva riconosciuto invalido civile nella misura del 100%, ma senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l.104/1992;
- che in data 02.11.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie per usufruire
1 dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici connessi all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 30.05.2024, rilevava l'inammissibilità della domanda CP_1 di accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 24.3.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 5974/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente riteneva non sussistenti i requisiti sanitari richiesti.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92
La domanda è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha affermato che il ricorrente è affetto da “Disturbo neurocognitivo maggiore in soggetto Pt_1 con sindrome depressiva involutiva e vasculopatia cerebrale cronica. Epatopatia cronica su base etilica ad evoluzione cirrotica
2 in soggetto con deperimento organico, gastrite cronica, eduntulia ed emorroidi. Diabete mellito tipo 2 scompensato complicato da vasculopatia cerebrale, ipertensione arteriosa e dislipidemia. Poliartrosi con esiti di plurime fratture costali ed alle gambe
a media incidenza funzionale. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio. Cardiopatia ipertensiva emodinamicamente ben controllata in soggetto diabetico con dislipidemia” e che lo stesso è da considerarsi
“INVALIDO ultrasessantacinquenne con gravissime e persistenti difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età 100% con diritto all'indennità d'accompagnamento con decorrenza 01.01.2024”.
Il ctu ha inoltre rilevato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3 c.3 l. 104/1992 dal 1.1.2024
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - il ricorso va accolto, e va dichiarato che presenta le Parte_1 condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e lo stato di cui all'art. 3 comma 3, L. 104/92, con decorrenza dal gennaio 2024.
5. Data la decorrenza attestata dal ctu, le spese di lite della presente fase e di quella di A.T.P. vanno integralmente compensate.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e Parte_1 lo stato di cui all'art. 3 comma 3, L. 104/92, con decorrenza dal gennaio 2024;
- compensa integralmente le spese di lite della presente fase e di quella di A.T.P.;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.3.2025 sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6145/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Parte_1 C.F._1
Zumbo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Michela CP_1
Foti.
Oggetto: indennità di accompagnamento ed art. 3 c. 3 l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2023 esponeva: Parte_1
- di aver presentato all' in data 05.03.2021, istanza per il riconoscimento del proprio diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento;
- che l' di Messina, in esito a visita del 20.07.2021, lo aveva riconosciuto soggetto “invalido CP_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98): medio grave 67%-99%”;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 5974/2021 R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 04.10.2023, lo aveva riconosciuto invalido civile nella misura del 100%, ma senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l.104/1992;
- che in data 02.11.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie per usufruire
1 dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici connessi all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 30.05.2024, rilevava l'inammissibilità della domanda CP_1 di accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 24.3.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 5974/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente riteneva non sussistenti i requisiti sanitari richiesti.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92
La domanda è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha affermato che il ricorrente è affetto da “Disturbo neurocognitivo maggiore in soggetto Pt_1 con sindrome depressiva involutiva e vasculopatia cerebrale cronica. Epatopatia cronica su base etilica ad evoluzione cirrotica
2 in soggetto con deperimento organico, gastrite cronica, eduntulia ed emorroidi. Diabete mellito tipo 2 scompensato complicato da vasculopatia cerebrale, ipertensione arteriosa e dislipidemia. Poliartrosi con esiti di plurime fratture costali ed alle gambe
a media incidenza funzionale. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio. Cardiopatia ipertensiva emodinamicamente ben controllata in soggetto diabetico con dislipidemia” e che lo stesso è da considerarsi
“INVALIDO ultrasessantacinquenne con gravissime e persistenti difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età 100% con diritto all'indennità d'accompagnamento con decorrenza 01.01.2024”.
Il ctu ha inoltre rilevato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3 c.3 l. 104/1992 dal 1.1.2024
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - il ricorso va accolto, e va dichiarato che presenta le Parte_1 condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e lo stato di cui all'art. 3 comma 3, L. 104/92, con decorrenza dal gennaio 2024.
5. Data la decorrenza attestata dal ctu, le spese di lite della presente fase e di quella di A.T.P. vanno integralmente compensate.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e Parte_1 lo stato di cui all'art. 3 comma 3, L. 104/92, con decorrenza dal gennaio 2024;
- compensa integralmente le spese di lite della presente fase e di quella di A.T.P.;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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