Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2016, n. 48781
CASS
Sentenza 23 settembre 2016

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È illegittima, poichè viola il divieto della "reformatio in peius", la pronuncia del giudice di appello che, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, su impugnazione della parte civile della sentenza di primo grado che ha assolto l'imputato "per non aver commesso il fatto", dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, condannando l'imputato al risarcimento del danno; ne deriva che la Corte di cassazione adita dall'imputato, deve annullare la sentenza anche quanto alle statuizioni civili (conseguenti all'illegittimo giudizio di colpevolezza che aveva fondato la declaratoria di prescrizione), rinviando per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., opera tutte le volte che, venuta meno la possibilità dell'accertamento del reato, non sia più competente il giudice penale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2016, n. 48781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48781
Data del deposito : 23 settembre 2016

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