Sentenza 28 febbraio 2003
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Il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni mobili registrati perché tale pubblicità non elimina il pericolo di una sua irrecuperabilità, soprattutto quando sussiste controversia sulla proprietà del bene che impone il compimento di accertamenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2003, n. 19953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19953 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli ILL.mi Sigg.:
Dott. VAROLA Luigi Presidente
1. Dott. LAUDATI Diana Consigliere
2. Dott. DE CHIARA Francesco Consigliere
3. Dott. FENU Luigi Consigliere
4. Dott. PIRACCINI Paola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL AN N. IL 31/03/1958;
2) EN LV N. IL 11/05/1970;
3) RR BR N. IL 30/09/1941;
4) RO ANMARIA N. IL 17/02/1973;
5) FI DI N. IL 12/12/1955;
avverso ORDINANZA del 31/07/2002 TRIB. LIBERTÀ di CUNEO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Fenu Luigi;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Loreto D'Ambrosio, per il rigetto del ricorso.
PREMESSA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cuneo ha respinto l'istanza di riesame e per l'effetto ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso quel Tribunale in data 23 luglio 2002, nell'ambito di procedimento penale a carico di SS SS e altri, per i reati di truffa e ricettazione. Costui era indagato per avere acquistato presso concessionarie le autovetture, intestandole con documenti falsificati, e di poi rivendendole ad altre concessionarie, acquisendo il relativo profitto. Le autovetture sottoposte a vincolo erano state cedute dal SS alla Concessionaria Autolama s.a.s. di Lama Arturo, che le aveva rivendute ad NA LA, LV EN, NO ER, NAmaria TA, DI CO AL. Costoro hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo di essersi resi acquirenti delle autovetture in buona fede e a titolo oneroso, onde la loro estraneità al procedimento penale veniva a escludere nei loro confronti il fumus boni iuris. Faceva altresì difetto il periculum in mora, per la natura dei beni, onde non si giustificava il sequestro, non trovando applicazione l'art. 263 co. 3 CPP, come pure aveva ritenuto il giudice dei riesame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
Il thema decidendum è limitato alla legittimità del sequestro preventivo adottato nei confronti degli attuali possessori e proprietari dei beni, che sono pertinenti ai reati di cui in narrativa, contestati ad altri soggetti. Si trae dal provvedimento impugnato che i beni sono pervenuti ai ricorrenti a seguito di trasferimento da concessionaria di autoveicoli, che li aveva acquisiti appunto da uno degli indagati, e che per i fatti da costoro compiuti erano ipotizzabili i reati menzionati. Orbene, non vi è dubbio che all'adozione del provvedimento ablativo non è di impedimento l'appartenenza della cosa a persona estranea al reato o che esso riguardi beni mobili registrati. È stato infatti ritenuto da questa Corte che "il sequestro preventivo, come si desume anche dai contenuto degli artt. 322 e 322 bis CPP, i quali legittimano all'impugnazione del provvedimento le persone diverse dall'imputato che abbiano diritto alla restituzione, può avere ad oggetto anche beni che siano nella disponibilità di terzi non indagati;
e ciò in quanto, diversamente opinando, sarebbe precluso il soddisfacimento delle esigenze di prevenzione che impongono l'adozione della misura tutte le volte che un bene, in libera disponibilità di chicchessia e quindi anche di persona non indagata, sia suscettibile di costituire lo strumento per aggravare o protrarre le conseguenze del reato" (Sez.II, 27 febbraio 1997, Cinque, RV. 208463). Quanto alla natura dei beni, è stato espresso questo principio: "In tema di sequestro preventivo, la cosiddetta "pubblicità notizia" attinente ai beni mobili registrati - diversamente da quella riguardante le trascrizioni e iscrizioni relative agli immobili - di per sé non elimina il pericolo che la libera disponibilità del bene lo renda irrecuperabile a fini di giustizia" (Sez.II, 26 gennaio 1994, Fazzari, RV. 197566).
Correttamente, sul piano logico-giuridico, il giudice del riesame dà atto di tali esigenze di cautela, in relazione anche alla necessità di valutare la validità della compravendita la quale "presuppone in ogni caso la buona fede (degli acquirenti) il cui accertamento sarà oggetto delle indagini in corso", e che, in relazione alla "controversia sulla proprietà dei beni in questione", ai sensi dell'art. 263 co. 3 CPP, applicabile anche al sequestro preventivo come previsto all'art. 104 disp. att. CPP - opportunamente richiamato nel provvedimento - è legittimo il mantenimento dei vincolo.
Al rigetto dei ricorso consegue l'onere delle spese.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 APRILE 2003.