Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2011, n. 17108
CASS
Sentenza 22 marzo 2011

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Massime1

Il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile è inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla "legitimatio ad processum", restando solo la possibilità di esaminare la "legitimatio ad causam" e, in particolare, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale.

Commentario1

  • 1Arti. 129 c.p.p. in giudizio di legittimità promosso da parte civile
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 novembre 2022

    L'art. 129, c. 2, c.p.p. non trova applicazione nel giudizio di legittimità relativo a sentenza di assoluzione resa in grado d'appello promosso dalla sola parte civile Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 129, co. 2) 1. La questione La Corte di appello di Bologna, riformando una sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, assolveva, perché il fatto non sussiste, l'imputato dal reato di appropriazione indebita di un assegno in danno del fratello, revocando al contempo le statuizioni civili di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della moglie e delle figlie della persona offesa deceduta, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2011, n. 17108
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17108
Data del deposito : 22 marzo 2011

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