Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]35 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. RICCARDI ALICE (C.F. ), che la C.F._2
rappresento e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
27/06/1974, residente in [...]2/27 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. RICCARDI ALICE (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 30/4/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Nella casa famigliare, sita in Genova, Via Casaregis 35, di proprietà esclusiva del signor
è rimasto e rimarrà a vivere quest'ultimo. D'accordo con il marito, la signora Pt_1
, nel mese di marzo 2023, ha rilasciato la casa famigliare;
da alcuni mesi si è Controparte_1
trasferita a vivere in Genova, Piazza Merani 2/27, ove ha spostato anche la propria residenza anagrafica, mentre la residenza anagrafica della figlia è rimasta e rimarrà Per_1
presso la casa famigliare;
2) La figlia minore è affidata in modo condiviso ai genitori;
le principali scelte relative Per_1 alla medesima (a mero titolo esemplificativo in tema salute, istruzione, attività sportive e ludico-ricreative, etc.) verranno assunte previa comune intesa dei coniugi;
3) I coniugi concordano che la frequentazione della figlia con i genitori avvenga in misura tendenzialmente paritaria. Più precisamente: - il padre trascorrerà con le giornate di lunedì e martedì e la riaccompagnerà a scuola Per_1
il mercoledì mattina;
- la madre trascorrerà con le giornate di mercoledì e giovedì e la riaccompagnerà a Per_1 scuola il venerdì mattina;
- ciascun genitore trascorrerà con la restante parte della settimana (dal venerdì Per_1
all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola) a settimane alterne;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con un periodo non inferiore Per_1
a 2 settimane, anche non consecutive, da individuarsi congiuntamente entro il 31 maggio di ogni anno;
- le vacanze natalizie, la settimana bianca, le vacanze pasquali, le altre festività civili e religiose e, in generale, tutti i periodi di fermo scolastico verranno suddivisi tra i genitori in misura paritaria secondo il criterio dell'alternanza;
4) e concordano di provvedere in modo diretto Parte_1 Controparte_1 al mantenimento di per i periodi che la stessa risiederà presso ciascuno di loro, Per_1
rinunciando vicendevolmente a pretendere alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
5) Essi provvederanno al pagamento delle spese extra di in pari quote e secondo le Per_1
modalità indicate nel Verbale del 15 settembre 2016 della Quarta Sezione del Tribunale di
Genova in materia di spese extra. Essi pertanto concorderanno le spese per le quali, secondo il Verbale, è necessario il consenso di entrambi, dandosi invece atto che non è necessario il preventivo accordo per le spese (comunque documentate) ivi indicate come non necessitanti il preventivo accordo. I coniugi si danno reciprocamente atto che rientra nel novero delle spese extra della figlia, da pagarsi in pari quote, anche il costo della mensa scolastica.
, godendo di copertura assicurativa sanitaria anche in favore di Controparte_1
provvederà ad anticipare – qualora non pagate direttamente e integralmente Per_1
dall'assicurazione – le spese mediche della figlia e, conseguentemente, incasserà integralmente i relativi rimborsi. Pertanto, solo le spese mediche (o la parte di spese mediche) non coperte da assicurazione verranno suddivise tra i coniugi in pari quote.
Ciascun genitore provvederà al pagamento integrale delle vacanze che trascorrerà in compagnia di mentre i costi delle vacanze che trascorrerà senza i genitori Per_1 Per_1
verranno sostenuti da questi ultimi in pari quote;
6) Le spese extra della figlia fiscalmente detraibili saranno detratte da ciascun genitore nella misura in cui le stesse saranno state effettivamente sostenute, con conseguente impegno in capo ai coniugi di consegnarsi vicendevolmente la documentazione rilevante, avendo cura che sulla stessa sia indicato il codice fiscale di Per_1
7) Il c.d. assegno unico relativo a verrà percepito integralmente dal signor Per_1 Pt_1
rinunciando la moglie a qualsivoglia pretesa al riguardo, con impegno da parte del padre a utilizzare tale somma per il pagamento dell'utenza telefonica della figlia e della sua c.d.
“paghetta” settimanale;
8) e riconoscono di essere economicamente Parte_1 Controparte_1
indipendenti e, anche in ragione di ciò, nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento e/o divorzile;
9) I coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e, in ogni caso, vi rinunciano;
10) Essi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti
(per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del Decreto legge 69/2023), nonché del passaporto della figlia minore.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2010, Numero 2, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 30/05/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba