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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 27/05/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2541 dell'anno 2022 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Canetti e Luigi Parte_1
Bartolomeo e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo Poerio n. 90
Appellante
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigia Mandes e dall'avv. Isabella Selvaggi, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe 13/a, presso il Cont Servizio Affari Legali della predetta
Appellata
NONCHÉ
in persona del Controparte_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz 11
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14/10/2022, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 2101/2022, pubblicata il 14.04.2022, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la sua domanda, volta al pagamento dello straordinario espletato oltre la 36° ora settimanale e, a parere del lavoratore, non adeguatamente retribuito.
L'appellante deduceva l'erroneità della decisione contestando il quesito dato al
CTU contabile, ossia di “considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato”; in particolare, riteneva errata la riconduzione dell'orario straordinario notturno nell'ambito dell'orario ordinario, con la conseguente compensazione, operata dal giudice, ma non dal CTU, del credito da indebito delle somme corrisposte dall' in base al primo titolo con quelle Pt_2
dovute a seguito della riqualificazione delle ore prestate come ordinarie e non straordinarie.
L contestava, altresì, l'esclusione dello straordinario contabilizzato dal Pt_1
CTU come “straordinario non autorizzato”, che invece era dovuto avendo rispettato i turni predisposti dall'Azienda.
Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna della
[...]
al pagamento dell'intera somma calcolata dal CTU pari a euro Controparte_1
16.124,02 o in subordine di euro 9.471,79, oltre gli accessori di legge.
Cont La onvenuta si è costituita in giudizio, resistendo al gravame di cui ha eccepito l'inammissibilità ed infondatezza.
Si e costituito anche il che ha ribadito il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva.
Disposto il rinnovo della CTU e la successiva integrazione della stessa, all'esito dell'udienza tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e pertanto va rigettato.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame Cont spiegata dalla appellata, in quanto l'atto di appello indica in maniera comprensibile le ragioni della richiesta riforma della sentenza di prime cure.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa occorre brevemente premettere che l'odierno appellante ha adito, in primo grado, il Tribunale di Napoli esponendo di avere lavorato presso il presidio ospedaliero Capilupi di Capri, facente capo alla
Cont convenuta, dal 2010 al 2016, a tempo indeterminato “full-time”, inquadrato nel livello D3 del CCNL ARAN Comparto Sanità del 15.03.1999 con qualifica di
“Operatore Professionale Sanitario – Infermiere”; di avere espletato le proprie mansioni lavorative rispettando una turnazione che veniva affissa mensilmente nelle bacheche presenti nei locali di lavoro, la quale veniva predisposta, firmata ed autorizzata direttamente dalla Direzione Sanitaria;
che l'orario di fatto osservato in virtù delle predette turnazioni era sempre stato superiore a quello stabilito e definito dalla contrattazione collettiva;
che lo straordinario effettuato non gli era mai stato riconosciuto e retribuito in misura corrispondente all'effettiva protrazione dell'orario di lavoro ed al fatto di avere effettuato straordinario notturno o festivo.
Il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata, previo espletamento di una
CTU contabile, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del CP_2 convenuto (inutilmente evocato in giudizio anche in questo grado dell'appello), la parziale prescrizione del credito per il periodo sino al 19.12.2012; ha escluso il diritto al pagamento delle ore di straordinario non autorizzate, riconoscendo come
Cont l' resistente avesse pagato al lavoratore tutto quanto a lui spettante;
ha rigettato, infine, la domanda di pagamento dei corrispettivi e del risarcimento del danno per i riposi non fruiti, statuizione questa non oggetto di alcuna censura e, quindi, divenuta cosa giudicata.
Il CTU nominato in primo grado ha calcolato le differenze dovute a titolo di straordinario per il periodo decorrente dal 19 Dicembre 2012 (ossia quello non prescritto) quantificandole in € 16.124,02, così distribuite: IND. € Pt_3
2.279,02; € 10.588,65; STRAORDINARIO NON Parte_4
AUTORIZZATO € 3.256,35.
Si legge nella CTU: “Da tale importo, pari ad € 16.124,02 (differenze positive) dovute al ricorrente, non venivano sottratte le differenze negative che nel periodo oggetto del quesito si determinavano relativamente alle voci dello straordinario notturno in € 12.925,06, in quanto l'operazione di conguaglio di somme già percepite non è giuridicamente corretta”.
Orbene, il Tribunale, preso atto delle risultanze della CTU, ha detratto dalla somma risultante come dovuta quella di € 12.925,06, indicata come posta negativa, in quanto, come si legge in sentenza, l'ausiliario aveva riscontrato che l'azienda aveva versato importi, imputabili allo straordinario notturno, in misura superiore alle ore lavorate;
si legge altresì in sentenza che, anche in assenza di domanda o eccezione di controparte, detto importo andava scorporato, trattandosi di crediti contrapposti nascenti dallo stesso rapporto, ossia di un mero accertamento contabile di dare e avere.
Di tale compensazione si duole l'appellante, il quale rivendica l'intero importo di €
12.925,06 sostenendo che erroneamente il CTU aveva qualificato lo straordinario notturno come lavoro ordinario, determinando in tal modo la posta negativa a titolo di lavoro straordinario notturno.
Il CTU nominato in primo grado, però, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ha affatto qualificato come lavoro ordinario lo straordinario notturno autorizzato;
bensì, come si evince dai conteggi, ha proceduto a riqualificare lo straordinario notturno prestato come straordinario diurno, con conseguente rideterminazione dell'indennità di lavoro straordinario notturno, effettivamente pagata dall' come indennità di lavoro straordinario diurno. Pt_2
Il Giudice di primo grado, conseguentemente, ha effettuato un'operazione di compensazione sottraendo dal dovuto lo straordinario notturno e riconoscendo, invece, per le stesse ore quello diurno.
Non vi è, però, alcuna ragione per la quale lo straordinario erogato in orario notturno, nei limiti di quello previamente autorizzato, come riconosciuto dal CTU
e non contestato dalle parti, debba essere riqualificato come lavoro straordinario diurno. Se, infatti, il datore di lavoro ha autorizzato il lavoratore ad erogare la prestazione straordinaria in periodo notturno, la stessa non può che essere compensata con le maggiorazioni del lavoro straordinario notturno. Del resto, come emerge dalla relazione di CTU, effettivamente l' aveva autonomamente Pt_2
provveduto a compensare, correttamente, dette prestazioni con le maggiorazioni del
30% riconosciute dalla contrattazione collettiva, per cui la riqualificazione praticata non appare corretta e le ore così considerate andranno considerate come straordinario notturno autorizzato (cfr. in tal senso le sentenze di questa Corte in diversa composizione nn.616/24 e 2113/24 prodotte in atti).
Pertanto, in relazione a tale monte orario, l'appellante non ha diritto ad emolumenti di sorta atteso che, come riconosciuto dal CTU, lo stesso è stato compensato come straordinario notturno.
Ne consegue che, dal conteggio elaborato dal consulente, andavano escluse sia la posta attiva che quella passiva, alla luce della ritenuta illegittima riqualificazione del turno notturno straordinario in turno diurno straordinario;
in sostanza all'impugnante nulla altro compete a titolo di lavoro straordinario, avendo egli percepito tutto quanto a lui spettante.
Che all'odierno appellante non competa il maggiore importo rivendicato in questa sede del gravame è quanto emerso anche dalla nuova CTU, disposta in questo grado del gravame, da cui, anche in seguito ai chiarimenti richiesti, non è risultato dovuto alcun importo.
La sentenza impugnata è, altresì, da confermare nella parte in cui non sono state riconosciute le ore di straordinario non autorizzate, in quanto trattasi di ore non inserite nei turni programmati, ma relative a marcature anticipate o posticipate rispetto al turno programmato, che, pacificamente e per volontà degli stessi lavoratori dell'ospedale era di 24 ore giorno e notte, con giorno libero di smonto e successivo giorno di riposo.
La circostanza che le ore non autorizzate non erano inserite nei turni programmati
Cont fissati dalla direzione è stata fin dal primo grado rappresentata dalla mentre il lavoratore non ha affatto dimostrato che le poche ore non autorizzate fossero inserite nel turno del periodo interessato.
Questa conclusione è del tutto in linea con il più recente orientamento della
Suprema Corte in tema di straordinario autorizzato.
Ed invero, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 18063 del
23.6.2023, per autorizzazione si intende il fatto che “le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito” e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario. Ed, infatti,
"l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c." (Cass. 22 luglio 2022, n. 23506).
Pertanto, l'inserimento nei turni, i quali devono essere predisposti dalla dirigenza, non può che interpretarsi come autorizzazione, anche se non esplicita, allo straordinario, ma nel caso di specie non vi è prova che si tratti di ore di straordinario inserite nei turni, ma di ore risultanti solo dalle marcature.
Per tale ragione non può essere riconosciuta la somma individuata dal primo CTU come straordinario non autorizzato.
In conclusione, anche alla luce delle risultanze della CTU espletata in questo grado, all' null'altro compete a titolo di straordinario. Pt_1
Le spese del presente grado si compensano interamente tra le parti attese le ragioni della presente decisione. Quelle di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello. Compensa le spese del grado. Liquida quelle di CTU come da separato decreto. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma
1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 27.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro