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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3777/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3777/2023 promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. BELLONI ANDREA, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Giulio
Cesare 12, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERONACE MICHELA, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milano, via Bianca Maria, presso il difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Controparte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 987/2023, emesso dal Tribunale
[...]
di Monza, il 18.03.2023, portante la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore della società
della somma di € 11.895,00, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo di veicoli di Controparte_2
proprietà della predetta, nel periodo compreso fra il mese di settembre 2020 ed il mese di ottobre 2021;
l'opponente ha chiesto, in particolare, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di € 33.379,20 (€ 60 x 456 giorni), a titolo di corrispettivo per l'utilizzo del parcheggio di Muggiò nonchè per l'attività di sanificazione e di pulizia dei veicoli di asseritamente svolta dai dipendenti dell'opponente, nel periodo compreso CP_2
fra il mese di luglio 2020 al mese di settembre 2021.
La convenuta si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dai documenti acquisiti agli atti (costituzione ATI del 9 luglio 2020, delibera di aggiudicazione della gara di appalto dell'8.06.2020, Fattura n. 99 del 7.02.2023 e fattura 116/23, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testi, Sig. ri Testimone_1
, e ) Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
sono emerse le seguenti circostanze.
Con delibera del 9 aprile 2020 la ha disposto l'aggiudicazione, alle imprese CP_3 [...]
Alliance Società Cooperativa Sociale e Brianza Emergenza Società Cooperativa CP_2 CP_1
dei servizi di trasporto sanitario e trasporto sangue ed emocomponenti, in favore dell'
[...] Pt_1
, per un periodo di 24 mesi. Controparte_4
In conseguenza di tale deliberazione, le predette società si sono riunite in un'associazione temporanea di imprese, al fine di poter dare esecuzione ai predetti servizi di trasporto.
pagina 2 di 4 Nell'ambito dello svolgimento di tale attività, le suddette società, consorziate fra loro, hanno collaborato al fine di dare attuazione alle richieste delle di e Vimercate. CP_3 CP_4
Nel presente giudizio, la società ha ottenuto, dal Tribunale di Monza, l'emissione Controparte_2
di un decreto ingiuntivo, nei confronti di avente ad oggetto il pagamento del Controparte_1
corrispettivo per il noleggio di autoambulanze di proprietà dell'opposta, nel periodo compreso fra settembre 2020 ed il mese di ottobre 2021.
Si osserva, tuttavia, che parte opposta non ha fornito la prova delle circostanze poste a fondamento delle proprie domande, non avendo dimostrato che fra le parti sia stato concluso un contratto di noleggio di ambulanze, a titolo oneroso né che gli autisti di abbiano effettivamente Controparte_1
utilizzato i veicoli di proprietà di nel periodo indicato nella fattura azionata in via Controparte_2
monitoria.
Si osserva, al riguardo, che le testimonianze rese in sede di escussione testimoniale sono risultate irrilevanti, in quando del tutto generiche ed in contraddizione fra loro.
Si rileva, inoltre, che nessuna valenza probatoria può essere attribuita al foglio exel, asseritamente estratto dalla piattaforma Galileo, mediante il quale le parti avrebbero preso nota dei servizi resi dai propri autisti, in favore delle di al fine di effettuarne la relativa CP_3 CP_4 Parte_2
rendicontazione; tale documento, prodotto dall'opposta e contestato da parte opponente, non è stato riconosciuto come ufficiale ovvero riferibile e generato dalla piattaforma Galileo, dai testimoni escussi;
neppure il Sig. , amministratore dell'azienda Italia srl, fornitrice del software Galileo, Testimone_6
ha confermato che il tabulato exel, prodotto dall'opposta (doc.3), sia un documento generato dalla piattaforma Galileo.
Si osserva, di contro, che neppure parte opponente non ha fornito la prova delle circostanze poste a fondamento della propria domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 4 La società in particolare, non ha fornito la prova che tra le parti sia stato Controparte_1
concluso un contratto di parcheggio, comprensivo dei servizi di sanificazione, pulizia dei veicoli e sostituzione delle bombole d'ossigeno, per il corrispettivo di € 60,00 al giorno.
Le predette circostanze non risultano provate, a fronte delle dichiarazioni, del tutto generiche e contraddittorie, dei testi escussi in sede istruttoria.
Stante quanto sopra, non essendo stato accertato il credito vantato dall'opposta, l'opposizione proposta da deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto; deve essere rigettata, inoltre, la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente.
Le spese del presente giudizio sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 987/2023 emesso dal Tribunale di Monza;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- compensa fra le parti le spese di lite.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3777/2023 promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. BELLONI ANDREA, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Giulio
Cesare 12, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERONACE MICHELA, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milano, via Bianca Maria, presso il difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Controparte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 987/2023, emesso dal Tribunale
[...]
di Monza, il 18.03.2023, portante la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore della società
della somma di € 11.895,00, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo di veicoli di Controparte_2
proprietà della predetta, nel periodo compreso fra il mese di settembre 2020 ed il mese di ottobre 2021;
l'opponente ha chiesto, in particolare, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di € 33.379,20 (€ 60 x 456 giorni), a titolo di corrispettivo per l'utilizzo del parcheggio di Muggiò nonchè per l'attività di sanificazione e di pulizia dei veicoli di asseritamente svolta dai dipendenti dell'opponente, nel periodo compreso CP_2
fra il mese di luglio 2020 al mese di settembre 2021.
La convenuta si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dai documenti acquisiti agli atti (costituzione ATI del 9 luglio 2020, delibera di aggiudicazione della gara di appalto dell'8.06.2020, Fattura n. 99 del 7.02.2023 e fattura 116/23, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testi, Sig. ri Testimone_1
, e ) Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
sono emerse le seguenti circostanze.
Con delibera del 9 aprile 2020 la ha disposto l'aggiudicazione, alle imprese CP_3 [...]
Alliance Società Cooperativa Sociale e Brianza Emergenza Società Cooperativa CP_2 CP_1
dei servizi di trasporto sanitario e trasporto sangue ed emocomponenti, in favore dell'
[...] Pt_1
, per un periodo di 24 mesi. Controparte_4
In conseguenza di tale deliberazione, le predette società si sono riunite in un'associazione temporanea di imprese, al fine di poter dare esecuzione ai predetti servizi di trasporto.
pagina 2 di 4 Nell'ambito dello svolgimento di tale attività, le suddette società, consorziate fra loro, hanno collaborato al fine di dare attuazione alle richieste delle di e Vimercate. CP_3 CP_4
Nel presente giudizio, la società ha ottenuto, dal Tribunale di Monza, l'emissione Controparte_2
di un decreto ingiuntivo, nei confronti di avente ad oggetto il pagamento del Controparte_1
corrispettivo per il noleggio di autoambulanze di proprietà dell'opposta, nel periodo compreso fra settembre 2020 ed il mese di ottobre 2021.
Si osserva, tuttavia, che parte opposta non ha fornito la prova delle circostanze poste a fondamento delle proprie domande, non avendo dimostrato che fra le parti sia stato concluso un contratto di noleggio di ambulanze, a titolo oneroso né che gli autisti di abbiano effettivamente Controparte_1
utilizzato i veicoli di proprietà di nel periodo indicato nella fattura azionata in via Controparte_2
monitoria.
Si osserva, al riguardo, che le testimonianze rese in sede di escussione testimoniale sono risultate irrilevanti, in quando del tutto generiche ed in contraddizione fra loro.
Si rileva, inoltre, che nessuna valenza probatoria può essere attribuita al foglio exel, asseritamente estratto dalla piattaforma Galileo, mediante il quale le parti avrebbero preso nota dei servizi resi dai propri autisti, in favore delle di al fine di effettuarne la relativa CP_3 CP_4 Parte_2
rendicontazione; tale documento, prodotto dall'opposta e contestato da parte opponente, non è stato riconosciuto come ufficiale ovvero riferibile e generato dalla piattaforma Galileo, dai testimoni escussi;
neppure il Sig. , amministratore dell'azienda Italia srl, fornitrice del software Galileo, Testimone_6
ha confermato che il tabulato exel, prodotto dall'opposta (doc.3), sia un documento generato dalla piattaforma Galileo.
Si osserva, di contro, che neppure parte opponente non ha fornito la prova delle circostanze poste a fondamento della propria domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 4 La società in particolare, non ha fornito la prova che tra le parti sia stato Controparte_1
concluso un contratto di parcheggio, comprensivo dei servizi di sanificazione, pulizia dei veicoli e sostituzione delle bombole d'ossigeno, per il corrispettivo di € 60,00 al giorno.
Le predette circostanze non risultano provate, a fronte delle dichiarazioni, del tutto generiche e contraddittorie, dei testi escussi in sede istruttoria.
Stante quanto sopra, non essendo stato accertato il credito vantato dall'opposta, l'opposizione proposta da deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto; deve essere rigettata, inoltre, la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente.
Le spese del presente giudizio sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 987/2023 emesso dal Tribunale di Monza;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- compensa fra le parti le spese di lite.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4