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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/10/2024, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Lette le note Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2261/2023 R.G. tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
Rosaria Costa, C.F. , pec: , e C.F._2 Email_1 dell'Avv. Valerio Ciarrocca, C.F. , pec: C.F._3
, elettivamente domiciliato c/o il loro studio sito a Email_2
Roma, in Viale Giuseppe Mazzini n. 145, presso lo studio dell'Avv.
- ATTORE/OPPONENTE –
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Damiano Controparte_1
CAMILLÒ, C.F. , presso il C.F._4 Email_3 cui studio è legalmente domiciliata a Roma, Via Monte Zebio n. 32
- CONVENUTA/OPPOSTA –
NONCHE'
NC , in persona del suo Presidente, pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Stefania Sorrenti (C.F.: ) pec: C.F._5
e dall'Avv. Sophia Demasi Email_4
( ) pec: , elettivamente C.F._6 Email_5 domiciliata presso il difensore Avv Stefania Sorrenti pec:
Email_4
2 di 9 - CONVENUTA/OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“si insiste per la dichiarazione di nullità della intimazione di pagamento n. 09720229022151636, unitamente alla cartella esattoriale ad essa presupposta n. 09720190001832817000, per omessa notifica della stessa;
con conseguente dichiarazione di estinzione della sottesa pretesa creditoria per intervenuta prescrizione. In ogni caso, con condanna alle spese di lite e a quelle sostenute per esborsi (All.6), Euro 264,00 (237,00 + 27,00), da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori già dichiaratisi antistatari.”.
Per la convenuta : Controparte_1
“In via preliminare: dichiararsi incompetente in luogo del GDP territorialmente competente, per tutte le motivazioni descritte in premessa;
Sempre in via preliminare: dichiararsi incompetente per la competenza del GDP nella materia oggetto di causa per tutte le motivazioni descritte in premessa;
A) Nel merito, rigettare la domanda dell'opponente perché, comunque, infondata in fatto ed in diritto per quanto descritto in premessa;
B) Condannare
l'opponente al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
Per la convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni Controparte_3 contraria istanza eccezione e deduzione, - preliminarmente al merito, verificata la tempestività dell'opposizione riguardo la mancata notifica del verbale e della cartella afferenti l'intimazione di pagamento opposta, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta riguardo alla asserita mancata notifica della Controparte_3 cartella esattoriale di esclusiva competenza dell'Ente esattore e conseguente esonero dalla eventuale condanna alle spese;
- nel merito, respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con la conseguente condanna al pagamento della sanzione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione del 21 luglio 2023, il Sig. proponeva opposizione ex artt. 615 e Pt_1
617 c.p.c. avverso la intimazione di pagamento n. 09720229022151636000, chiedendone la sospensione e convenendo in giudizio l e l'Amministrazione Controparte_1
3 di 9 innanzi a questo Tribunale;
Controparte_4 affidava l'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione ai seguenti motivi: in via principale
1. nullità della intimazione di pagamento n. 09720229022151636 per omessa notifica della cartella esattoriale n. 09720190001832817000 e del verbale ad essa sottesi;
2. illegittimità e inesigibilità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione della medesima in via subordinata,
3. inesigibilità delle somme richieste a titolo di maggiorazioni ex art. 27 legge 689/1981 nella misura complessiva, ivi compresi gli oneri di riscossione e afferenti spese, di €. 2.099,81.
Con comparsa del 6 ottobre 2023, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della CP_5 domanda di opposizione.
Nello specifico e in via preliminare, veniva contestata l'incompetenza di questo giudice, sia per materia che per territorio, con conseguente richiesta di dichiarazione di competenza del GDP di
. La convenuta, contestava, inoltre, sempre in via preliminare, la propria legittimazione CP_2 passiva, atteso che, secondo la sua difesa, l' sarebbe estranea alla titolarità della pretesa CP_5 creditoria contenuta nel verbale di accertamento prima e nella cartella di pagamento poi, essendosi limitata alle operazioni relative alla riscossione del ruolo trasmessogli dall'Ente impositore, Amministrazione Provinciale di Grosseto - Polizia Provinciale. Tali considerazioni, stando alla difesa dell' , oltre alla sanzione principale, devono estendersi anche Controparte_6 alle spese e le maggiorazioni ai sensi dell'art. 27 L. 689/81 dovute all'ente creditore, perché anche queste ultime dipendono proprio dal ruolo formato dallo stesso ente locale. Quanto alla doglianza relativa alla prescrizione del credito, la difesa dell ne ha contestato la CP_5 fondatezza, deducendo che l'intimazione di pagamento è stata notificata nel termine legale previsto, con la conseguenza che nessuna prescrizione è stata maturata. Tali doglianze venivano sostanzialmente riproposte nelle successive memorie.
Con provvedimento depositato il 20 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3, c.p.c., questo giudice differiva l'udienza di prima comparizione al 10 gennaio 2024.
La Provincia di Grosseto il 31 ottobre 2023 comunicava via pec il provvedimento “di sospensione della cartella esattoriale” sottesa alla intimazione di pagamento opposta, si costituiva tardivamente, in data 15 dicembre 2023, e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Nell'unico atto difensivo depositato nel corso del presente giudizio, l'Ente impositore, chiedeva innanzitutto l'accertamento della tempestività dell'opposizione proposta con funzione recuperatoria ex art. 6 d.lgs. 150/2011 avverso l'intimazione afferente la cartella opposta per
4 di 9 omessa notifica del verbale di accertamento della sanzione e per la mancata notifica della cartella esattoriale.
In via preliminare, poi, eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva atteso che, secondo l'Ente locale, la era estranea alle operazioni di notifica della cartella di Controparte_3 pagamento, che comunque, secondo la sua difesa, sarebbero avvenute in conformità dei requisiti normativi previsti.
Nel merito, riportandosi alla documentazione allegata alla comparsa di costituzione, concludeva per il rigetto della spiegata opposizione stante, a suo dire, la regolarità della notifica della verbale di accertamento nr. 35353U/2014 notificato il 9 febbraio 2015 a mezzo del servizio postale con consegna del plico al destinatario, persona fisica, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
Quanto alla eccepita illegittimità della maggiorazione ex art. 27, comma 6 l. 689/81, la difesa dell'Ente impositore ha rilevato che essa è stata applicata, in conformità del combinato disposto di cui agli articoli 202, 204 e 206 del Codice della Strada, per il ritardato pagamento.
Con il deposito della memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 2, c.p.c. del 21 dicembre 2023, nel replicare alle eccezioni della convenuta , l'opponente contestava la Controparte_3 regolarità della notifica del verbale di accertamento n. 35353U/2014 elevato l'1 dicembre 2014, disconoscendo la firma in calce alla copia conforme dello stesso depositata dall'Ente locale.
All'udienza del 10 gennaio 2023 questo Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino al 15 luglio 2024 per note conclusive e fino al 10 settembre 2024 per repliche. A tale udienza veniva, altresì, disposta la sostituzione dell'udienza decisoria con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note conclusive del 16 luglio 2024, l'opponente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in calce al proprio atto di citazione e nella successiva memoria integrativa, reiterando le argomentazioni già esposte nei suoi precedenti scritti difensivi.
Con note conclusive del 23 luglio 2024, l' concludeva per il rigetto della spiegata CP_5 opposizione reiterando le contestazioni già articolate nei precedenti atti di difesa.
2. Qualificazione della domanda
I motivi di opposizione tesi a contestare la omessa notifica sia della cartella esattoriale n.
09720190001832817000 sia del verbale sottesi alla intimazione di pagamento n.
09720229022151636, l'intervenuta prescrizione dei crediti in essa contenuti, nonché il quantum della pretesa creditizia dell'ente impositore, sono volti a contestare il diritto del creditore ad agire
5 di 9 in via esecutiva e qualificano, pertanto, l'azione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c.
Tuttavia, come sarà meglio chiarito di seguito, dal momento, che nel caso di specie l'opposizione si svolge avverso verbali di violazione delle norme del codice della strada, con l'atto introduttivo è stata proposta anche una opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011, “recuperatoria” della mancata opposizione alla sanzione amministrativa.
L'intimazione di pagamento n. 09720229022151636 è, infatti, relativa a cartella esattoriale n.
09720190001832817000 che a sua volta trae origine da un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada e l'opponente lamenta la mancata notifica sia del verbale che della cartella di pagamento.
3. Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.. Riqualificazione dell'azione.
Con riferimento alla opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c. deve rilevarsi che sin dalla
Sentenza a SS.UU. n. 22080/2017 la Corte di cassazione ha specificato che “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
Successivamente, la stessa suprema Corte ha esplicitato e sviluppato il principio di diritto, ormai consolidato, per il quale: “L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare […]. Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del
d.lgv. n. 150 del 2011.
Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte” Cass. Sent. n. 4690/2022).
Al fine di operare una corretta qualificazione dell'azione svolta dal signor deve Pt_1 seguirsi il criterio ermeneutico offerto dalla sopra emarginata sentenza per il quale se il ricorrente
6 di 9 si duole del fatto che la cartella di pagamento sia stato il primo atto di cui è venuto a conoscenza deducendo l'omessa notifica degli atti precedenti su cui si fonda la cartella stessa, l'azione da esperire è quella costituita dall'opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011 nel termine di 30 giorni dalla notifica, a pena d'inammissibilità. Qualora invece, il ricorrente eccepisca l'estinzione della pretesa creditoria per fatti successivi alla formazione del titolo e sopravvenuti alla notificazione, l'azione da esperire è costituita dall'opposizione all'esecuzione ex art art. 615 c.p.c..
Orbene, il signor deduceva testualmente che “la richiamata cartella non è stata Pt_1 allegata alla intimazione opposta né è mai stata notificata all'odierno opponente” e che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe spirato perché l'attore “non ha neppure mai ricevuto il verbale elevato dalla Polizia Provinciale di , presupposto alla richiamata cartella CP_2 esattoriale”. Tali doglianze, pertanto, andavano dedotte con opposizione ai sensi dell'art. 7 d.lgs.
150/2011 nei trenta giorni successivi alla notificazione della cartella non potendo, invece, formare oggetto di opposizione ex art. 615 c.p.c.
La domanda, va pertanto, riqualificata.
Con l'atto introduttivo l'opponente deduce inoltre l'intervenuta prescrizione del credito per l'omessa notifica della cartella esattoriale ed il conseguente venir meno del diritto ad agire esecutivamente.
4. Incompetenza sulla opposizione ex art. 7 d. lgs n. 150/2011.
Riguardo alla opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011 deve dichiararsi l'incompetenza funzionale di questo Giudice per essere competente il Giudice di pace di . CP_2
5. Opposizione all'esecuzione
La parte opponente ha poi dedotto la prescrizione del credito per omessa notifica della cartella di pagamento;
tale motivo di opposizione è infondato s perché al momento della proposizione dell'opposizione non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione dalla notifica del verbale di accertamento.
La ha infatti prodotto la prova della notifica del verbale di accertamento Controparte_3 con la ricevuta di ritorno consegnata in data 9 febbraio 2025 al destinatario.
A fronte di tale documentazione l'odierno opponente nel contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto il verbale di accertamento di violazione nr.
35353U/2014 ed, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, aveva l'onere di impugnarlo tempestivamente a mezzo della querela di falso, mentre nel caso di specie la sua attività difensiva si è limitata ad un generico “disconoscere” la firma apposta in calce al
7 di 9 richiamato verbale. Al riguardo, giova ricordare che, secondo ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta va ricondotto nell'alveo della categoria dell'atto pubblico e, di conseguenza, ai fini della sua contestazione è necessario proporre querela di falso, quandanche detto avviso, come nel caso in esame, sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (Cass., Sez. VI – 2, Ordinanza n. 8082 del
21/03/2019).
Ed infatti, dalla natura di atto pubblico, di cui è rivestito l'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta, consegue, ex art. 2700 c.c., che lo stesso è idoneo a provare, sino a querela di falso,
l'avvenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto. In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua veste di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Alla luce delle considerazioni surriferite, la notifica effettuata dalla deve Controparte_3 ritenersi valida e dalla data della notifica decorre il termine di prescrizione e la notifica effettuata dall' in data 23 gennaio 2020 e comprovata dalla Controparte_1 documentazione in atti è intervenuta prima della scadenza del termine di prescrizione.
Pertanto l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. deve essere rigettata.
6. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 in relazione al valore della causa a favore dell'Avv. Damiano Camillò procuratore dell' dichiaratosi antistatario e della Controparte_1
Controparte_3
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2261/2023 R.G. assorbite o disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara l'incompetenza di questo Tribunale a decidere sulla opposizione ex art. 7 d. lgs.
150/2011 per essere funzionalmente competente il Giudice di pace di;
CP_2
- rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
8 di 9 - condanna , al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Avv. Parte_1
Damiano Camillò procuratore dell' Controparte_1 dichiaratosi antistatario ex art. 93 e NC DI , che si determinano in euro CP_3
2.540,00 per ciascuna parte costituita oltre rimborso spese generali, IVA, CPA.
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
9 di 9
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Lette le note Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2261/2023 R.G. tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
Rosaria Costa, C.F. , pec: , e C.F._2 Email_1 dell'Avv. Valerio Ciarrocca, C.F. , pec: C.F._3
, elettivamente domiciliato c/o il loro studio sito a Email_2
Roma, in Viale Giuseppe Mazzini n. 145, presso lo studio dell'Avv.
- ATTORE/OPPONENTE –
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Damiano Controparte_1
CAMILLÒ, C.F. , presso il C.F._4 Email_3 cui studio è legalmente domiciliata a Roma, Via Monte Zebio n. 32
- CONVENUTA/OPPOSTA –
NONCHE'
NC , in persona del suo Presidente, pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Stefania Sorrenti (C.F.: ) pec: C.F._5
e dall'Avv. Sophia Demasi Email_4
( ) pec: , elettivamente C.F._6 Email_5 domiciliata presso il difensore Avv Stefania Sorrenti pec:
Email_4
2 di 9 - CONVENUTA/OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“si insiste per la dichiarazione di nullità della intimazione di pagamento n. 09720229022151636, unitamente alla cartella esattoriale ad essa presupposta n. 09720190001832817000, per omessa notifica della stessa;
con conseguente dichiarazione di estinzione della sottesa pretesa creditoria per intervenuta prescrizione. In ogni caso, con condanna alle spese di lite e a quelle sostenute per esborsi (All.6), Euro 264,00 (237,00 + 27,00), da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori già dichiaratisi antistatari.”.
Per la convenuta : Controparte_1
“In via preliminare: dichiararsi incompetente in luogo del GDP territorialmente competente, per tutte le motivazioni descritte in premessa;
Sempre in via preliminare: dichiararsi incompetente per la competenza del GDP nella materia oggetto di causa per tutte le motivazioni descritte in premessa;
A) Nel merito, rigettare la domanda dell'opponente perché, comunque, infondata in fatto ed in diritto per quanto descritto in premessa;
B) Condannare
l'opponente al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
Per la convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni Controparte_3 contraria istanza eccezione e deduzione, - preliminarmente al merito, verificata la tempestività dell'opposizione riguardo la mancata notifica del verbale e della cartella afferenti l'intimazione di pagamento opposta, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta riguardo alla asserita mancata notifica della Controparte_3 cartella esattoriale di esclusiva competenza dell'Ente esattore e conseguente esonero dalla eventuale condanna alle spese;
- nel merito, respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con la conseguente condanna al pagamento della sanzione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione del 21 luglio 2023, il Sig. proponeva opposizione ex artt. 615 e Pt_1
617 c.p.c. avverso la intimazione di pagamento n. 09720229022151636000, chiedendone la sospensione e convenendo in giudizio l e l'Amministrazione Controparte_1
3 di 9 innanzi a questo Tribunale;
Controparte_4 affidava l'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione ai seguenti motivi: in via principale
1. nullità della intimazione di pagamento n. 09720229022151636 per omessa notifica della cartella esattoriale n. 09720190001832817000 e del verbale ad essa sottesi;
2. illegittimità e inesigibilità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione della medesima in via subordinata,
3. inesigibilità delle somme richieste a titolo di maggiorazioni ex art. 27 legge 689/1981 nella misura complessiva, ivi compresi gli oneri di riscossione e afferenti spese, di €. 2.099,81.
Con comparsa del 6 ottobre 2023, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della CP_5 domanda di opposizione.
Nello specifico e in via preliminare, veniva contestata l'incompetenza di questo giudice, sia per materia che per territorio, con conseguente richiesta di dichiarazione di competenza del GDP di
. La convenuta, contestava, inoltre, sempre in via preliminare, la propria legittimazione CP_2 passiva, atteso che, secondo la sua difesa, l' sarebbe estranea alla titolarità della pretesa CP_5 creditoria contenuta nel verbale di accertamento prima e nella cartella di pagamento poi, essendosi limitata alle operazioni relative alla riscossione del ruolo trasmessogli dall'Ente impositore, Amministrazione Provinciale di Grosseto - Polizia Provinciale. Tali considerazioni, stando alla difesa dell' , oltre alla sanzione principale, devono estendersi anche Controparte_6 alle spese e le maggiorazioni ai sensi dell'art. 27 L. 689/81 dovute all'ente creditore, perché anche queste ultime dipendono proprio dal ruolo formato dallo stesso ente locale. Quanto alla doglianza relativa alla prescrizione del credito, la difesa dell ne ha contestato la CP_5 fondatezza, deducendo che l'intimazione di pagamento è stata notificata nel termine legale previsto, con la conseguenza che nessuna prescrizione è stata maturata. Tali doglianze venivano sostanzialmente riproposte nelle successive memorie.
Con provvedimento depositato il 20 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3, c.p.c., questo giudice differiva l'udienza di prima comparizione al 10 gennaio 2024.
La Provincia di Grosseto il 31 ottobre 2023 comunicava via pec il provvedimento “di sospensione della cartella esattoriale” sottesa alla intimazione di pagamento opposta, si costituiva tardivamente, in data 15 dicembre 2023, e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Nell'unico atto difensivo depositato nel corso del presente giudizio, l'Ente impositore, chiedeva innanzitutto l'accertamento della tempestività dell'opposizione proposta con funzione recuperatoria ex art. 6 d.lgs. 150/2011 avverso l'intimazione afferente la cartella opposta per
4 di 9 omessa notifica del verbale di accertamento della sanzione e per la mancata notifica della cartella esattoriale.
In via preliminare, poi, eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva atteso che, secondo l'Ente locale, la era estranea alle operazioni di notifica della cartella di Controparte_3 pagamento, che comunque, secondo la sua difesa, sarebbero avvenute in conformità dei requisiti normativi previsti.
Nel merito, riportandosi alla documentazione allegata alla comparsa di costituzione, concludeva per il rigetto della spiegata opposizione stante, a suo dire, la regolarità della notifica della verbale di accertamento nr. 35353U/2014 notificato il 9 febbraio 2015 a mezzo del servizio postale con consegna del plico al destinatario, persona fisica, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
Quanto alla eccepita illegittimità della maggiorazione ex art. 27, comma 6 l. 689/81, la difesa dell'Ente impositore ha rilevato che essa è stata applicata, in conformità del combinato disposto di cui agli articoli 202, 204 e 206 del Codice della Strada, per il ritardato pagamento.
Con il deposito della memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 2, c.p.c. del 21 dicembre 2023, nel replicare alle eccezioni della convenuta , l'opponente contestava la Controparte_3 regolarità della notifica del verbale di accertamento n. 35353U/2014 elevato l'1 dicembre 2014, disconoscendo la firma in calce alla copia conforme dello stesso depositata dall'Ente locale.
All'udienza del 10 gennaio 2023 questo Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino al 15 luglio 2024 per note conclusive e fino al 10 settembre 2024 per repliche. A tale udienza veniva, altresì, disposta la sostituzione dell'udienza decisoria con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note conclusive del 16 luglio 2024, l'opponente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in calce al proprio atto di citazione e nella successiva memoria integrativa, reiterando le argomentazioni già esposte nei suoi precedenti scritti difensivi.
Con note conclusive del 23 luglio 2024, l' concludeva per il rigetto della spiegata CP_5 opposizione reiterando le contestazioni già articolate nei precedenti atti di difesa.
2. Qualificazione della domanda
I motivi di opposizione tesi a contestare la omessa notifica sia della cartella esattoriale n.
09720190001832817000 sia del verbale sottesi alla intimazione di pagamento n.
09720229022151636, l'intervenuta prescrizione dei crediti in essa contenuti, nonché il quantum della pretesa creditizia dell'ente impositore, sono volti a contestare il diritto del creditore ad agire
5 di 9 in via esecutiva e qualificano, pertanto, l'azione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c.
Tuttavia, come sarà meglio chiarito di seguito, dal momento, che nel caso di specie l'opposizione si svolge avverso verbali di violazione delle norme del codice della strada, con l'atto introduttivo è stata proposta anche una opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011, “recuperatoria” della mancata opposizione alla sanzione amministrativa.
L'intimazione di pagamento n. 09720229022151636 è, infatti, relativa a cartella esattoriale n.
09720190001832817000 che a sua volta trae origine da un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada e l'opponente lamenta la mancata notifica sia del verbale che della cartella di pagamento.
3. Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.. Riqualificazione dell'azione.
Con riferimento alla opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c. deve rilevarsi che sin dalla
Sentenza a SS.UU. n. 22080/2017 la Corte di cassazione ha specificato che “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
Successivamente, la stessa suprema Corte ha esplicitato e sviluppato il principio di diritto, ormai consolidato, per il quale: “L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare […]. Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del
d.lgv. n. 150 del 2011.
Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte” Cass. Sent. n. 4690/2022).
Al fine di operare una corretta qualificazione dell'azione svolta dal signor deve Pt_1 seguirsi il criterio ermeneutico offerto dalla sopra emarginata sentenza per il quale se il ricorrente
6 di 9 si duole del fatto che la cartella di pagamento sia stato il primo atto di cui è venuto a conoscenza deducendo l'omessa notifica degli atti precedenti su cui si fonda la cartella stessa, l'azione da esperire è quella costituita dall'opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011 nel termine di 30 giorni dalla notifica, a pena d'inammissibilità. Qualora invece, il ricorrente eccepisca l'estinzione della pretesa creditoria per fatti successivi alla formazione del titolo e sopravvenuti alla notificazione, l'azione da esperire è costituita dall'opposizione all'esecuzione ex art art. 615 c.p.c..
Orbene, il signor deduceva testualmente che “la richiamata cartella non è stata Pt_1 allegata alla intimazione opposta né è mai stata notificata all'odierno opponente” e che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe spirato perché l'attore “non ha neppure mai ricevuto il verbale elevato dalla Polizia Provinciale di , presupposto alla richiamata cartella CP_2 esattoriale”. Tali doglianze, pertanto, andavano dedotte con opposizione ai sensi dell'art. 7 d.lgs.
150/2011 nei trenta giorni successivi alla notificazione della cartella non potendo, invece, formare oggetto di opposizione ex art. 615 c.p.c.
La domanda, va pertanto, riqualificata.
Con l'atto introduttivo l'opponente deduce inoltre l'intervenuta prescrizione del credito per l'omessa notifica della cartella esattoriale ed il conseguente venir meno del diritto ad agire esecutivamente.
4. Incompetenza sulla opposizione ex art. 7 d. lgs n. 150/2011.
Riguardo alla opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011 deve dichiararsi l'incompetenza funzionale di questo Giudice per essere competente il Giudice di pace di . CP_2
5. Opposizione all'esecuzione
La parte opponente ha poi dedotto la prescrizione del credito per omessa notifica della cartella di pagamento;
tale motivo di opposizione è infondato s perché al momento della proposizione dell'opposizione non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione dalla notifica del verbale di accertamento.
La ha infatti prodotto la prova della notifica del verbale di accertamento Controparte_3 con la ricevuta di ritorno consegnata in data 9 febbraio 2025 al destinatario.
A fronte di tale documentazione l'odierno opponente nel contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto il verbale di accertamento di violazione nr.
35353U/2014 ed, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, aveva l'onere di impugnarlo tempestivamente a mezzo della querela di falso, mentre nel caso di specie la sua attività difensiva si è limitata ad un generico “disconoscere” la firma apposta in calce al
7 di 9 richiamato verbale. Al riguardo, giova ricordare che, secondo ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta va ricondotto nell'alveo della categoria dell'atto pubblico e, di conseguenza, ai fini della sua contestazione è necessario proporre querela di falso, quandanche detto avviso, come nel caso in esame, sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (Cass., Sez. VI – 2, Ordinanza n. 8082 del
21/03/2019).
Ed infatti, dalla natura di atto pubblico, di cui è rivestito l'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta, consegue, ex art. 2700 c.c., che lo stesso è idoneo a provare, sino a querela di falso,
l'avvenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto. In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua veste di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Alla luce delle considerazioni surriferite, la notifica effettuata dalla deve Controparte_3 ritenersi valida e dalla data della notifica decorre il termine di prescrizione e la notifica effettuata dall' in data 23 gennaio 2020 e comprovata dalla Controparte_1 documentazione in atti è intervenuta prima della scadenza del termine di prescrizione.
Pertanto l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. deve essere rigettata.
6. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 in relazione al valore della causa a favore dell'Avv. Damiano Camillò procuratore dell' dichiaratosi antistatario e della Controparte_1
Controparte_3
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2261/2023 R.G. assorbite o disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara l'incompetenza di questo Tribunale a decidere sulla opposizione ex art. 7 d. lgs.
150/2011 per essere funzionalmente competente il Giudice di pace di;
CP_2
- rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
8 di 9 - condanna , al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Avv. Parte_1
Damiano Camillò procuratore dell' Controparte_1 dichiaratosi antistatario ex art. 93 e NC DI , che si determinano in euro CP_3
2.540,00 per ciascuna parte costituita oltre rimborso spese generali, IVA, CPA.
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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