Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00647/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01690/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2021, proposto da
UH HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del Decreto datato 09/10/2021 prot. n. P-GR/L/N/2020/100913, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Grosseto ha comunicato in data 16/10/2021 al sig. HA UH, via pec, per il tramite del sottoscritto difensore, il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. IO IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. HA UH ha impugnato il decreto del 9 ottobre 2021 (prot.n.P-GR/L/N/2020/100913), con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha comunicato il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere, in quanto la carenza del requisito del reddito in capo al datore di lavoro non sarebbe imputabile al lavoratore che non sarebbe tenuto a conoscere le condizioni economiche del datore;
2. l’eccesso di potere, l’omessa valutazione di nuova domanda, la violazione Legge 241/1990 e del diritto di difesa art. 6 CEDU, art. 24 Cost., in quanto il ricorrente aveva presentato una domanda di rilascio di un permesso per attesa occupazione, ritenendo di aver maturato il relativo requisito.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 24 marzo 206, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Sono da respingere entrambe le censure proposte e con le quali si sostiene che la carenza del requisito del reddito in capo al datore di lavoro non sarebbe imputabile al lavoratore che, a sua volta, aveva presentato una domanda di rilascio di un permesso per attesa occupazione, circostanza che avrebbe determinato l’insorgere di un affidamento all’accoglimento quanto meno della nuova domanda.
È necessario premettere che lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Grosseto ha motivato il rigetto della domanda di emersione evidenziando che il ricorrente “ non ha mostrato di possedere i requisiti contemplati dall'art. 9 DM 27/05/2020. In particolare il reddito di impresa per l'anno di imposta 2019 è pari ad euro 39684,00 ed il volume di affari al netto degli acquisti è pari ad euro 123870,00 dimostrando una capacità economica incongrua rispetto alle residue istanze presentate (14). Peraltro anche la valutazione, ex art. 30 bis, 8 comma DPR n. 394/1999, evidenzia il mancato rispetto degli obblighi contributivi e retributivi previsti dal CCNL di settore. Infatti è risultato che il datore di lavoro abbia retribuito i lavoratori interessati dalla sanatoria con strumenti non tracciatili, dichiarando conseguentemente un imponibile contributivo inferiore rispetto al dovuto ".
Il ricorrente non contesta l'assenza del requisito del reddito in capo al datore di lavoro, circostanza quest’ultima che consente di ritenere applicabile l’art. 103 comma 6 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, nella parte in cui prevede come presupposto per l’emersione, l’esistenza di precisi limiti di reddito da parte del datore di lavoro.
Nemmeno è applicabile la sanatoria del 2012, così come disciplinata dal D.lgs. 109/2012 e la domanda diretta ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Anche questo Tribunale ha avuto modo di evidenziare (richiamando sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 24 novembre 2023) che l'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020 “ prevede un articolato procedimento per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri, nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico» (ordinanza n. 76 del 2022). Questo e, in genere, tutti i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e, nel dettare la loro disciplina, il legislatore gode di ampia discrezionalità, salvo il limite della manifesta arbitrarietà (sentenza n. 172 del 2012; nel senso della natura “speciale” della disciplina dell'emersione del lavoro irregolare e del relativo procedimento, anche sentenza n. 88 del 2023). Aver limitato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all'avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro e averlo, di conseguenza, escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa, e in particolare di quelli reddituali, non valica il limite della manifesta irragionevolezza. Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l'emersione, infatti, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare ” (Consiglio di Stato n. 8422/2021; TAR Toscana n. 936/2025).
Il ricorrente non ha peraltro motivato in alcun modo la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione, nemmeno evidenziando il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.
Si consideri, inoltre, che la “sanatoria del 2012” disciplinata dal D.lgs. 109/2012 risultava vigente solo per quanto riguarda le domande presentate nel periodo dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, circostanza quest’ultima che consente di escluderne l’applicabilità al caso di specie.
In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA GI, Presidente
IO IU, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IU | CA GI |
IL SEGRETARIO