Improcedibile
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02122/2026REG.PROV.COLL.
N. 08152/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8152 del 2025, proposto da
RA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Zagaria e Alessandro Botto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola da Tolentino, 67;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gullo e Angela Marafioti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Graziano Pungì in Roma, via Sabotino, 12;
Ecosfera Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Marco Antonio Monaco e Valeria Ciervo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio Regionale della Calabria, Consiglio Regionale della Calabria - Area Gestione, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Consip s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00654/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di Ecosfera Servizi s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. AL UR e uditi per le parti gli avvocati Zagaria, Botto e Ciervo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nell’ambito di ricorso avverso d.d. del Consiglio Regionale della Regione Calabria del 25 marzo 2025 recante la rinegoziazione con proroga, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) , all. II, d.lgs. n. 115 del 2008, del contratto avente a oggetto il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici in favore della RA s.p.a. stipulato in adesione alla convenzione Consip SIE3, la ricorrente Ecosfera Servizi s.p.a. - affidataria della successiva convenzione Consip SIE4 - proponeva domanda ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. per poter accedere alla documentazione già richiesta all’amministrazione giusta istanza del 12 marzo 2025 solo parzialmente ostesa.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Regione Calabria e della RA, accoglieva il ricorso, ritenendo integrati i presupposti per l’esercizio dell’accesso difensivo e non adeguatamente rappresentate esigenze di segretezza tali da limitare l’accesso.
Conseguentemente il Tar condannava l’amministrazione a dare ostensione alla documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
3. Avverso l’ordinanza ha proposto appello RA deducendo error in iudicando ; erroneità dell’ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto l’istanza ex art. 116 Cod. proc. amm.; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l. n. 241 del 1990, 35 d.lgs. n. 36 del 2023 e dei principi di logicità e ragionevolezza.
4. Resiste al gravame la Ecosfera, chiedendone la reiezione, mentre la Regione Calabria, pure costituita in giudizio, ha concluso per l’accoglimento dell’appello.
5. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come già rilevato in camera di consiglio agli effetti dell’art. 73, comma 3, Cod. proc. amm.
Come pacifico, i documenti oggetto d’istanza d’accesso sono stati già ostesi dall’amministrazione in data 11 novembre 2025, in conformità con le statuizioni dell’ordinanza appellata.
Alla luce di ciò l’appellante non ha più interesse a coltivare l’impugnativa, non potendo più impedire - per il tramite della riforma dell’ordinanza - la (ormai avvenuta) ostensione dei detti documenti (in tal senso, cfr. Cons. Stato, V, 4 gennaio 2019, n. 297).
Né può assumere rilievo, in diverso senso, il richiamo all’“ eventuale esperimento di azioni di carattere risarcitorio ” (cfr. memoria di parte appellante, pag. 3): da un lato, infatti, la previsione di cui all’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm. - che consente l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento pur quando non ne risulti più utile l’annullamento (cfr., al riguardo, Cons. Stato, Ad. plen., 13 luglio 2022, n. 8) - è riferibile alla sola azione d’annullamento, cui è estranea quella in materia d’accesso ex art. 116 Cod. proc. amm.; dall’altro, in ogni caso, l’amministrazione aveva nella specie respinto in parte qua l’istanza d’accesso, sicché l’intervenuta ostensione è da ricondurre esclusivamente al comportamento successivo (e correlato) all’ordinanza impugnata, rispetto a cui non rileva dunque l’accertamento della legittimità o meno dell’originaria decisione (si ripete, di rigetto) da parte dell’amministrazione in funzione del diritto all’accesso della ricorrente di primo grado, ciò che forma oggetto del presente giudizio (cfr., in relazione a tutto quanto sopra, Cons. Stato, V, 27 ottobre 2021, n. 7228).
7. Per tali motivi l’appello va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
8. La peculiarità della fattispecie e la decisione esclusivamente in rito, nei termini suindicati, giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FR RI, Presidente
AL UR, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL UR | FR RI |
IL SEGRETARIO