CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2023, n. 28802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28802 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI POTENZA nel procedimento a carico di: IR ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. LIBERTA di POTENZA Penale Sent. Sez. 4 Num. 28802 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento del riesame proposto dalla difesa di RA IR, ha annullato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale limitatamente al capo 1) della rubrica (art. 74 d.P.R. 309/90, in relazione al delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata all'acquisto, al trasporto e allo spaccio di sostanze stupefacenti), sostituendo l'originaria misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) carenza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. 309/90, poiché la pronuncia impugnata è basata su argomentazioni che palesano un difetto di valutazione di circostanze decisive riguardo alla sussistenza, nel caso di specie, del sodalizio criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti. Con riferimento alla mancanza di predisposizione di mezzi messi a disposizione dell'organizzazione, il ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso di valutare l'utilizzo di apparecchi telefonici cellulari utilizzati per mantenere contatti stabili e continui tra gli associati, agevolati e rafforzati, tra l'altro, dai vincoli parentali esistenti tra alcuni dei compartecipi;
la messa a disposizione dell'abitazione familiare del AL come luogo di spaccio e detenzione della sostanza stupefacente riguardante il filone eroina, luogo ritenuto più sicuro per evitare i controlli delle Forze dell'ordine, mentre per la cocaina veniva utilizzato il luogo messo a disposizione dal LE o direttamente consegnata a GL dai fornitori, nel caso di specie TT con uri corriere di fiducia, Perrone. Quanto poi alla condivisione di mezzi di trasporto e all'uso di autovetture, lamenta che il giudicante ha omesso di considerare che il ET, promotore e organizzatore, era limitato nei suoi movimenti dal ritiro della patente e dai continui controlli e quindi utilizzava normalmente il sodale ET per avere a disposizione un'autovettura per gli spostamenti mentre erano frequenti i contatti tra i sodali per realizzare i vari collegamenti necessari per le consegne di droga. Ribadisce i plurimi elementi indiziari richiamati nell'ordinanza genetica, relativi al ruolo di organizzatore e finanziatore del ET, oltre che di referente per fornitori e assuntori, che indirizzava a seconda che fossero consumatori di eroina o cocaina a ciascuno dei suoi stretti collaboratori, AL o LE, avendo 2 realizzato due filoni di spaccio, tra di loro collegati e occupandosi anche della consegna diretta di cocaina alla guardia giurata "pusher" NT OC. Il ricorrente evidenzia illogicità della motivazione con riferimento all'affectio societatis che legava il promotore ET e i sodali in quanto, da un lato, il Tribunale gli riconosceva la egemonia sullo smercio di droga nel territorio di GL (in linea con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia D'IA IU, appartenente al Clan rnontese D'IA-Zito); dall'altro, considera il ET una sorta di finanziatore di due filoni "aziendali", paralleli e separati, aventi ad oggetto l'uno lo smercio di cocaina e l'altro quello di eroina. Rileva la omessa valutazione dell'organizzazione malavitosa facente capo al ET, soggetto accreditato presso trafficanti italiani e albanesi, collocati in Puglia, con un ruolo non solo di finanziatore ma di organizzatore delle due linee di approvvigionamento e di spaccio, con una netta attribuzione di ruoli tra i suoi due più stretti collaboratori, LE per il filone cocaina e AL per quello dell'eroina, e tra i vari sodali, con l' individuazione di luoghi per il trasferimento e consegna oltre che deposito della droga. Ribadisce che il quadro indiziario è suffragato da intercettazioni telefoniche e attività di osservazione di polizia giudiziaria che evidenziava un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con la partecipazione diretta, attiva e consapevole dei vari sodali LE NC, SS ZI, AL MM IL, IA IA TE, LA NC, ET OC OT OC, IR RA, cui vanno aggiunti i fornitori albanesi SA DO e SA ER detto RI e quelli italiani tra cui UÈ, TT, LO (Perrone Vito, corriere), in grado di fornire con continuità quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti anche a credito con un contributo stabile all'attività associativa illecita, peraltro descritta nell'ordinanza genetica (da fol. 159 a 166). 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. E' stata depositata memoria difensiva dal IR con richiesta di revoca o sostituzione della misura con altra meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 3 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270564). Benché, poi, più volte, si sia evidenziata la necessità della costituzione di una struttura organizzata (cfr. Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008, e Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396), si è anche, nel contempo, precisato che sono sufficienti strutture rudimentali (v., tra le tante, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165, e Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). È, dunque, sufficiente che tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, senza un preventivo accordo formale, un patto che ha in sé la c.d affectio societatis, in forza del quale tutti gli associati sono portati ad operare nel settore specifico del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Sotto il profilo soggettivo, poiché non è necessaria una esplicita manifestazione di una volontà associativa per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato di far parte dell'associazione non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione. Questa Corte ha costantemente affermato il principio, che deve essere qui ribadito, che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7753 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Barj, Rv. 208231; Sez 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 11 208822; Sez. 6, n, 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). Condivisibili e recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (vedasi, in particolare, Sez. 3, n. 9036 del 31/1/2022, Santoro, Rv. 282838, in tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, hanno precisato che la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla 4 e partecipazione ai reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., anche, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505-02, e Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01). Merita di essere segnalato anche il diffuso orientamento della giurisprudenza */ secondo il quale il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente fonda un vincolo associativo solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni. Alcune decisioni, infatti, osservano che, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire ai suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). Altre pronunce specificano che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, per tutte, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 3. Nel caso in disamina, il Tribunale, riformando l'ordinanza genetica della misura, ha escluso la sussistenza di una struttura associativa trascurando plurimi elementi indiziari di rilievo e procedendo ad una valutazione parcellizzata del materiale probatorio. In tal senso, appaiono fondati i rilievi del PM ricorrente, laddove evidenzia che il giudice della cautela abbia omesso di considerare e valutare congiuntamente i seguenti elementi, pacificamente emersi dal compendio indiziario: i) gli stretti vincoli di parentela esistenti tra gli associati;
ii) l'esistenza di un luogo di 5 detenzione della sostanza che, seppure coincidente con l'abitazione del ET, era ben noto ai sodali, e comunque il ricorso ad una modalità di smercio caratterizzata dalla fornitura di piccole dosi occultate sulla persona;
iii) i chiari e rodati canali di approvvigionamento della droga;
iv) la separazione di ruoli e funzioni tra i partecipi;
v) la disponibilità degli associati ad attivarsi al fine di mettere a disposizione i necessari mezzi di trasporto in caso di bisogno o verificare la eventuale presenza di forze dell'ordine; vi) le modalità consolidate di consegna e cessione della droga. Il ricorso rappresenta fondatamente che il giudice del riesame non ha considerato il ruolo apicale ricoperto dal ET (in merito al quale assumono rilevanza anche le dichiarazioni del collaboratore D'IA IU, espressamente richiamate nell'ordinanza applicativa della misura) che aveva organizzato due linee di approvvigionamento e spaccio della droga, mantenendo comunque il ruolo di organizzatore dell'attività e di punto di riferimento sia per i fornitori che per gli assuntori, pur coinvolgendo anche i referenti delle due diverse linee di spaccio, AL e LE, nelle decisioni relative all'approvvigionamento. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, è stata esclusa la configurabilità del sodalizio, ritenendo ravvisabile esclusivamente l'esistenza di rapporti bilaterali tra la coppia ET - LE e ET - AL, privando, del tutto immotivatamente, di ogni rilevanza circostanze di segno contrario, quali la riunione intercorsa tra AL, LE e ET - alla presenza anche di SS ZI, convivente del ET - nonché il coinvolgimento del AL anche in una operazione di cessione di cocaina condotta dal LE. 4. L'ordinanza impugnata, riportando ampi stralci delle conversazioni intercettate, ripercorre gli elementi indiziari riguardanti i reati fine, conformemente alla impostazione del quadro indiziario descritto nell'ordinanza genetica, ma poi, in maniera apodittica e illogica, afferma che il compendio investigativo raccolto prova solo che il ET aveva organizzato intorno alla sua persona una redditizia e fiorente attività di detenzione e cessione di narcotici pesanti ma non risultano concreti indicatori dimostrativi della esistenza di un sodalizio strutturato dedito al narcotraffico ma, come detto, solo rapporti bilaterali tra la coppia ET-LE dedita al traffico di cocaina e la coppia ET-AL per il traffico di eroina e tra i singoli preposti e le rispettive compagne;
senza l'esistenza di una cassa comune. Afferma che ET coordinava e finanziava le due distinte linee di spaccio ricavandone un guadagno in quanto investitore comune di entrambe (pagg. 90-91); ammette che vi erano indizi rivelatori di un sodalizio tra i tre soggetti apicali ET, referente comune di AL, che curava la linea del commercio di eroina, e LE, che curava quella della 6 cocaina (pag. 92), indicando vari elementi (l'incontro con il LE insieme al AL organizzato da ET dopo che LE era stato scarcerato, la conversazione dell'agosto 2021 in cui ET commentava con i soci LE e AL la posizione debitoria di ZA LE, la condivisione tra ET e il LE riguardo alla posizione debitoria di AL); ma poi conclude in maniera apodittica e illogica che non vi era un luogo comune di occultamento, una cassa comune, mezzi di trasporto modificati, interscambiabilità di ruoli, ma solo rapporti fiduciari, anche tra gli altri coindagati, che non assurgono a poter qualificare il sodalizio criminale, e ciò nonostante i due rami di azienda siano coordinati dal ET, con a capo ciascuno dei due stretti collaboratori AL e LE (pag. 93), che si interfacciava con i preposti (alcuni legati da rapporti di parentela e familiari) e i fornitori. Nell'ordinanza impugnata, in maniera illogica e contraddittoria, i rapporti connotati da elementi di consuetudine e di "fiducia", descritti nell'ordinanza genetica da pagg. 159, vengono qualificati come relazioni di tipo diretto ed immediato con singole persone dedite ad attività illecite e non come forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato, con riferimento esplicito o implicito al ruolo esponenziale svolto da ciascuno nell'ambito della consorteria. Il provvedimento impugnato, ancora, omette di argomentare con riferimento alla ripetuta commissione di più reati-fine con altri soggetti, partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, in maniera logica e coerente dalla vicenda fattuale idonea ad integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo. Nell'ordinanza si afferma, infatti, che, nonostante lo stretto rapporto fiduciario esistente tra ET e AL, quest'ultimo incaricato di prendere la droga che gli era stata chiesta da NT OC (capi 8, 56, 62 e 66), e di occuparsi dello smercio di eroina, soddisfacendo i numerosi clienti che venivano da lui indirizzati dallo stesso ET, la circostanza che il AL utilizzasse come struttura di deposito e di spaccio la propria abitazione milita in senso opposto alla prospettiva associativa. Tale affermazione, che conclude in maniera diametralmente opposta rispetto al significato indiziario dell'esistenza del vincolo associativo evidenziato nell'ordinanza genetica da pag. 159, contrasta con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, Rv. 250773) secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo 7 familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso;
e che integra gli estremi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organizzazione fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione, nonché di stabili canali di rifornimento (Sez. 5, n. 6782 del 16/1/2015, Amante, Rv. 262733). 5. Quanto fin qui evidenziato non mette in discussione il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in considerazione dell'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843, citata anche dal ricorrente;
nello stesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646). Tuttavia, non può trascurarsi che a91 la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 3/2/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/1/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5 n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088). Parimenti, va ribadito che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015, Policastri, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927, che ha precisato che l'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio;
nello stesso senso Sez. 5, n. 9457 dei 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073, secondo cui 8 la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo e che l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico). La motivazione del provvedimento impugnato è viziata, come fondatamente lamenta il PM, in relazione alla sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e alla logica che presiede alla loro ricostruzione. Il Tribunale lucano, nel caso di specie, non ha contestualizzato e analizzato i reati fine nella loro proiezione dinamica, quali espressione di un rapporto di collaborazione collaudato, stabile e duraturo tra gli associati, destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi, che dava linfa ad un programma potenzialmente indefinito di forniture e acquisti. 6. La motivazione dell'impugnata ordinanza appare, perciò, viziata in punto di denegata sussistenza, sul piano della gravità indiziaria, del delitto associativo oggetto di provvisoria contestazione, dovendosi altresì considerare che, in tema di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18589 del 14/2/2013, Superbo, Rv. 255928). Invero, come più volte affermato da questa Corte, in tema di misure cautelari personali, i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cit., non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 53369 del 9/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683). 7. Da ultimo, resta solo da precisare che nella specie sussiste l'interesse ad impugnare del P.M., affinché si giunga ad un giudicato (anche se solo per la fase incidentale cautelare) che cristallizzi l'esistenza degli indicatori dei gravi indizi di colpevolezza per il reato originariamente contestato, ovvero il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, oltre che per i reati-fine di cui all'art. 73, anche in assenza di specificazioni in ordine alla richiesta di ripristino dell'originaria misura cautelare. Richiesta di ripristino che, a ben vedere, potrebbe anche implicitamente ricavarsi 9 Il Consigli estensore Il Presidente dal tenore del ricorso, alla luce del differente regime in ordine alla presunzione di pericolosità che governa le due diverse fattispecie di reato: invero, l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di organizzazione dedita al narcotraffico è in via presuntiva riconosciuta come misura idonea, salvo che non siano acquisiti elementi da cui dedurre l'insussistenza di esigenze cautelari, ipotesi quest'ultima neppure accennata dal giudice del riesame. In tal senso è la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che, in sede di riesame, le ragioni del PM a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari nei confronti dell'indagato possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355 - 01), condizione nel caso pacificamente ricorrente. Ne discende la sussistenza dell'interesse a ricorrere del pubblico ministero, in considerazione del concreto risultato conseguibile a seguito dell'accoglimento del ricorso, da individuarsi nel possibile ripristino nei confronti dell'indagato della originaria misura della custodia cautelare in carcere. 8. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Potenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 aprile 2023
lette le conclusioni del PG SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI POTENZA nel procedimento a carico di: IR ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. LIBERTA di POTENZA Penale Sent. Sez. 4 Num. 28802 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento del riesame proposto dalla difesa di RA IR, ha annullato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale limitatamente al capo 1) della rubrica (art. 74 d.P.R. 309/90, in relazione al delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata all'acquisto, al trasporto e allo spaccio di sostanze stupefacenti), sostituendo l'originaria misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) carenza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. 309/90, poiché la pronuncia impugnata è basata su argomentazioni che palesano un difetto di valutazione di circostanze decisive riguardo alla sussistenza, nel caso di specie, del sodalizio criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti. Con riferimento alla mancanza di predisposizione di mezzi messi a disposizione dell'organizzazione, il ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso di valutare l'utilizzo di apparecchi telefonici cellulari utilizzati per mantenere contatti stabili e continui tra gli associati, agevolati e rafforzati, tra l'altro, dai vincoli parentali esistenti tra alcuni dei compartecipi;
la messa a disposizione dell'abitazione familiare del AL come luogo di spaccio e detenzione della sostanza stupefacente riguardante il filone eroina, luogo ritenuto più sicuro per evitare i controlli delle Forze dell'ordine, mentre per la cocaina veniva utilizzato il luogo messo a disposizione dal LE o direttamente consegnata a GL dai fornitori, nel caso di specie TT con uri corriere di fiducia, Perrone. Quanto poi alla condivisione di mezzi di trasporto e all'uso di autovetture, lamenta che il giudicante ha omesso di considerare che il ET, promotore e organizzatore, era limitato nei suoi movimenti dal ritiro della patente e dai continui controlli e quindi utilizzava normalmente il sodale ET per avere a disposizione un'autovettura per gli spostamenti mentre erano frequenti i contatti tra i sodali per realizzare i vari collegamenti necessari per le consegne di droga. Ribadisce i plurimi elementi indiziari richiamati nell'ordinanza genetica, relativi al ruolo di organizzatore e finanziatore del ET, oltre che di referente per fornitori e assuntori, che indirizzava a seconda che fossero consumatori di eroina o cocaina a ciascuno dei suoi stretti collaboratori, AL o LE, avendo 2 realizzato due filoni di spaccio, tra di loro collegati e occupandosi anche della consegna diretta di cocaina alla guardia giurata "pusher" NT OC. Il ricorrente evidenzia illogicità della motivazione con riferimento all'affectio societatis che legava il promotore ET e i sodali in quanto, da un lato, il Tribunale gli riconosceva la egemonia sullo smercio di droga nel territorio di GL (in linea con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia D'IA IU, appartenente al Clan rnontese D'IA-Zito); dall'altro, considera il ET una sorta di finanziatore di due filoni "aziendali", paralleli e separati, aventi ad oggetto l'uno lo smercio di cocaina e l'altro quello di eroina. Rileva la omessa valutazione dell'organizzazione malavitosa facente capo al ET, soggetto accreditato presso trafficanti italiani e albanesi, collocati in Puglia, con un ruolo non solo di finanziatore ma di organizzatore delle due linee di approvvigionamento e di spaccio, con una netta attribuzione di ruoli tra i suoi due più stretti collaboratori, LE per il filone cocaina e AL per quello dell'eroina, e tra i vari sodali, con l' individuazione di luoghi per il trasferimento e consegna oltre che deposito della droga. Ribadisce che il quadro indiziario è suffragato da intercettazioni telefoniche e attività di osservazione di polizia giudiziaria che evidenziava un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con la partecipazione diretta, attiva e consapevole dei vari sodali LE NC, SS ZI, AL MM IL, IA IA TE, LA NC, ET OC OT OC, IR RA, cui vanno aggiunti i fornitori albanesi SA DO e SA ER detto RI e quelli italiani tra cui UÈ, TT, LO (Perrone Vito, corriere), in grado di fornire con continuità quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti anche a credito con un contributo stabile all'attività associativa illecita, peraltro descritta nell'ordinanza genetica (da fol. 159 a 166). 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. E' stata depositata memoria difensiva dal IR con richiesta di revoca o sostituzione della misura con altra meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 3 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270564). Benché, poi, più volte, si sia evidenziata la necessità della costituzione di una struttura organizzata (cfr. Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008, e Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396), si è anche, nel contempo, precisato che sono sufficienti strutture rudimentali (v., tra le tante, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165, e Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). È, dunque, sufficiente che tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, senza un preventivo accordo formale, un patto che ha in sé la c.d affectio societatis, in forza del quale tutti gli associati sono portati ad operare nel settore specifico del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Sotto il profilo soggettivo, poiché non è necessaria una esplicita manifestazione di una volontà associativa per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato di far parte dell'associazione non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione. Questa Corte ha costantemente affermato il principio, che deve essere qui ribadito, che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7753 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Barj, Rv. 208231; Sez 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 11 208822; Sez. 6, n, 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). Condivisibili e recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (vedasi, in particolare, Sez. 3, n. 9036 del 31/1/2022, Santoro, Rv. 282838, in tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, hanno precisato che la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla 4 e partecipazione ai reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., anche, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505-02, e Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01). Merita di essere segnalato anche il diffuso orientamento della giurisprudenza */ secondo il quale il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente fonda un vincolo associativo solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni. Alcune decisioni, infatti, osservano che, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire ai suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). Altre pronunce specificano che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, per tutte, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 3. Nel caso in disamina, il Tribunale, riformando l'ordinanza genetica della misura, ha escluso la sussistenza di una struttura associativa trascurando plurimi elementi indiziari di rilievo e procedendo ad una valutazione parcellizzata del materiale probatorio. In tal senso, appaiono fondati i rilievi del PM ricorrente, laddove evidenzia che il giudice della cautela abbia omesso di considerare e valutare congiuntamente i seguenti elementi, pacificamente emersi dal compendio indiziario: i) gli stretti vincoli di parentela esistenti tra gli associati;
ii) l'esistenza di un luogo di 5 detenzione della sostanza che, seppure coincidente con l'abitazione del ET, era ben noto ai sodali, e comunque il ricorso ad una modalità di smercio caratterizzata dalla fornitura di piccole dosi occultate sulla persona;
iii) i chiari e rodati canali di approvvigionamento della droga;
iv) la separazione di ruoli e funzioni tra i partecipi;
v) la disponibilità degli associati ad attivarsi al fine di mettere a disposizione i necessari mezzi di trasporto in caso di bisogno o verificare la eventuale presenza di forze dell'ordine; vi) le modalità consolidate di consegna e cessione della droga. Il ricorso rappresenta fondatamente che il giudice del riesame non ha considerato il ruolo apicale ricoperto dal ET (in merito al quale assumono rilevanza anche le dichiarazioni del collaboratore D'IA IU, espressamente richiamate nell'ordinanza applicativa della misura) che aveva organizzato due linee di approvvigionamento e spaccio della droga, mantenendo comunque il ruolo di organizzatore dell'attività e di punto di riferimento sia per i fornitori che per gli assuntori, pur coinvolgendo anche i referenti delle due diverse linee di spaccio, AL e LE, nelle decisioni relative all'approvvigionamento. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, è stata esclusa la configurabilità del sodalizio, ritenendo ravvisabile esclusivamente l'esistenza di rapporti bilaterali tra la coppia ET - LE e ET - AL, privando, del tutto immotivatamente, di ogni rilevanza circostanze di segno contrario, quali la riunione intercorsa tra AL, LE e ET - alla presenza anche di SS ZI, convivente del ET - nonché il coinvolgimento del AL anche in una operazione di cessione di cocaina condotta dal LE. 4. L'ordinanza impugnata, riportando ampi stralci delle conversazioni intercettate, ripercorre gli elementi indiziari riguardanti i reati fine, conformemente alla impostazione del quadro indiziario descritto nell'ordinanza genetica, ma poi, in maniera apodittica e illogica, afferma che il compendio investigativo raccolto prova solo che il ET aveva organizzato intorno alla sua persona una redditizia e fiorente attività di detenzione e cessione di narcotici pesanti ma non risultano concreti indicatori dimostrativi della esistenza di un sodalizio strutturato dedito al narcotraffico ma, come detto, solo rapporti bilaterali tra la coppia ET-LE dedita al traffico di cocaina e la coppia ET-AL per il traffico di eroina e tra i singoli preposti e le rispettive compagne;
senza l'esistenza di una cassa comune. Afferma che ET coordinava e finanziava le due distinte linee di spaccio ricavandone un guadagno in quanto investitore comune di entrambe (pagg. 90-91); ammette che vi erano indizi rivelatori di un sodalizio tra i tre soggetti apicali ET, referente comune di AL, che curava la linea del commercio di eroina, e LE, che curava quella della 6 cocaina (pag. 92), indicando vari elementi (l'incontro con il LE insieme al AL organizzato da ET dopo che LE era stato scarcerato, la conversazione dell'agosto 2021 in cui ET commentava con i soci LE e AL la posizione debitoria di ZA LE, la condivisione tra ET e il LE riguardo alla posizione debitoria di AL); ma poi conclude in maniera apodittica e illogica che non vi era un luogo comune di occultamento, una cassa comune, mezzi di trasporto modificati, interscambiabilità di ruoli, ma solo rapporti fiduciari, anche tra gli altri coindagati, che non assurgono a poter qualificare il sodalizio criminale, e ciò nonostante i due rami di azienda siano coordinati dal ET, con a capo ciascuno dei due stretti collaboratori AL e LE (pag. 93), che si interfacciava con i preposti (alcuni legati da rapporti di parentela e familiari) e i fornitori. Nell'ordinanza impugnata, in maniera illogica e contraddittoria, i rapporti connotati da elementi di consuetudine e di "fiducia", descritti nell'ordinanza genetica da pagg. 159, vengono qualificati come relazioni di tipo diretto ed immediato con singole persone dedite ad attività illecite e non come forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato, con riferimento esplicito o implicito al ruolo esponenziale svolto da ciascuno nell'ambito della consorteria. Il provvedimento impugnato, ancora, omette di argomentare con riferimento alla ripetuta commissione di più reati-fine con altri soggetti, partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, in maniera logica e coerente dalla vicenda fattuale idonea ad integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo. Nell'ordinanza si afferma, infatti, che, nonostante lo stretto rapporto fiduciario esistente tra ET e AL, quest'ultimo incaricato di prendere la droga che gli era stata chiesta da NT OC (capi 8, 56, 62 e 66), e di occuparsi dello smercio di eroina, soddisfacendo i numerosi clienti che venivano da lui indirizzati dallo stesso ET, la circostanza che il AL utilizzasse come struttura di deposito e di spaccio la propria abitazione milita in senso opposto alla prospettiva associativa. Tale affermazione, che conclude in maniera diametralmente opposta rispetto al significato indiziario dell'esistenza del vincolo associativo evidenziato nell'ordinanza genetica da pag. 159, contrasta con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, Rv. 250773) secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo 7 familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso;
e che integra gli estremi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organizzazione fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione, nonché di stabili canali di rifornimento (Sez. 5, n. 6782 del 16/1/2015, Amante, Rv. 262733). 5. Quanto fin qui evidenziato non mette in discussione il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in considerazione dell'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843, citata anche dal ricorrente;
nello stesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646). Tuttavia, non può trascurarsi che a91 la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 3/2/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/1/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5 n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088). Parimenti, va ribadito che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015, Policastri, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927, che ha precisato che l'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio;
nello stesso senso Sez. 5, n. 9457 dei 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073, secondo cui 8 la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo e che l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico). La motivazione del provvedimento impugnato è viziata, come fondatamente lamenta il PM, in relazione alla sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e alla logica che presiede alla loro ricostruzione. Il Tribunale lucano, nel caso di specie, non ha contestualizzato e analizzato i reati fine nella loro proiezione dinamica, quali espressione di un rapporto di collaborazione collaudato, stabile e duraturo tra gli associati, destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi, che dava linfa ad un programma potenzialmente indefinito di forniture e acquisti. 6. La motivazione dell'impugnata ordinanza appare, perciò, viziata in punto di denegata sussistenza, sul piano della gravità indiziaria, del delitto associativo oggetto di provvisoria contestazione, dovendosi altresì considerare che, in tema di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18589 del 14/2/2013, Superbo, Rv. 255928). Invero, come più volte affermato da questa Corte, in tema di misure cautelari personali, i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cit., non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 53369 del 9/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683). 7. Da ultimo, resta solo da precisare che nella specie sussiste l'interesse ad impugnare del P.M., affinché si giunga ad un giudicato (anche se solo per la fase incidentale cautelare) che cristallizzi l'esistenza degli indicatori dei gravi indizi di colpevolezza per il reato originariamente contestato, ovvero il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, oltre che per i reati-fine di cui all'art. 73, anche in assenza di specificazioni in ordine alla richiesta di ripristino dell'originaria misura cautelare. Richiesta di ripristino che, a ben vedere, potrebbe anche implicitamente ricavarsi 9 Il Consigli estensore Il Presidente dal tenore del ricorso, alla luce del differente regime in ordine alla presunzione di pericolosità che governa le due diverse fattispecie di reato: invero, l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di organizzazione dedita al narcotraffico è in via presuntiva riconosciuta come misura idonea, salvo che non siano acquisiti elementi da cui dedurre l'insussistenza di esigenze cautelari, ipotesi quest'ultima neppure accennata dal giudice del riesame. In tal senso è la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che, in sede di riesame, le ragioni del PM a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari nei confronti dell'indagato possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355 - 01), condizione nel caso pacificamente ricorrente. Ne discende la sussistenza dell'interesse a ricorrere del pubblico ministero, in considerazione del concreto risultato conseguibile a seguito dell'accoglimento del ricorso, da individuarsi nel possibile ripristino nei confronti dell'indagato della originaria misura della custodia cautelare in carcere. 8. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Potenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 aprile 2023