TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni Garofalo, Presidente dott. Salvatore Regasto, giudice dott.ssa Daniela Lagani, giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, vertente TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
RI GA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Enrico Toti n. 18, giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella CP_1 C.F._2
Mendicino, presso il cui studio in Lamezia Terme alla via F. Fiorentino n. 52 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti Resistente e con l'intervento del P.M. in sede. OGGETTO: Separazione giudiziale. CONCLUSIONI: come in atti. Motivi in fatto e diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 23 gennaio 2012 e ritualmente notificato,
[...]
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Gizzeria Parte_1 CP_1 il 16.12.1989 e che, fissata la residenza in Nocera Terinese (CZ), alla Via Bruzia n. 7, dall'unione coniugale sono nati due figli, VA, nata il [...] e nato il [...]. Ha premesso Per_1 che il rapporto coniugale si è deteriorato, per volontà e a causa di comportamenti aspri ed insanabili del coniuge, il quale già nei primi mesi dell'anno 2010 aveva abbandonato la casa coniugale, per poi tornarvi dopo aver preteso l'esecuzione del test genetico ai fini dell'accertamento della paternità della figlia VA. Ha dedotto che nel mese di novembre 2010 il coniuge ha di nuovo abbandonato la casa familiare, trasferendosi nella città di Bra (Cuneo), alla Via Provvidenza n. 8, interrompendo ogni rapporto e comunicazione con la famiglia, nonostante gli inutili tentativi di riavvicinamento. Ha dedotto altresì che parte resistente si sarebbe completamente disinteressato della famiglia omettendo qualsiasi forma di mantenimento economico e di sostegno affettivo. Parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
di disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , regolamentando il diritto di visita del padre;
di stabilire Per_1 tempi e modalità della presenza del suddetto figlio presso i nonni materni;
di stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla medesima un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore, pari almeno a Euro 400,00, nonché uno mensile per il proprio mantenimento, pari a Euro
1 100,00 e inoltre, essendo la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, di disporre il pagamento di un assegno mensile da versarsi direttamente alla stessa figlia pari Persona_2 ad euro 450,00; di stabilire a carico del coniuge il pagamento delle spese straordinarie CP_1 necessarie per la prole e il coniuge;
di assegnare ad essa istante, in quanto rispondente all'interesse della prole, la casa coniugale, sita in Nocera Terinese, alla via Bruzia, 7 nonché il possesso dell'appezzamento di terreno agricolo, dall'istante lavorato e custodito ad oggi come uliveto, sito nel Comune di Nocera Torinese (CZ); di assegnare all'istante il possesso dell'autovettura Fiat Seicento Tg. CL839KC. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. 2. Si è costituito in giudizio , con memoria depositata all'udienza presidenziale del CP_1
04.10.2012, il quale ha aderito alla domanda di separazione della ricorrente, opponendosi alle ulteriori richieste e chiedendo l'accertamento dell'addebito della separazione al coniuge,
[...]
. Il convenuto ha contestato la ricostruzione dei fatti narrata da parte ricorrente, rilevando Parte_1 di aver rispettato il coniuge, di aver accettato qualsiasi attività lavorativa per assicurare una vita dignitosa alla famiglia, di essersi allontanato nel corso degli anni dalla casa coniugale solo per motivi di lavoro e di essersi trasferito a Bra per la necessità di accettare il posto di lavoro offertogli e non restare disoccupato. Ha inoltre dedotto che il suo affetto e amore per la moglie non sarebbe stato ricambiato e che numerosi sarebbero stati i litigi provocati da parte ricorrente, la quale avrebbe messo in dubbio la paternità della figlia VA. Ha dedotto che la vita coniugale è divenuta intollerabile, che nell'anno 2010, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, sarebbe stata quest'ultima ad averlo mandato via da casa e che, stanco delle tensioni familiari e del comportamento della moglie, nonché sconfortato dal rapporto con i figli, che non mostravano affetto nei propri confronti, si sarebbe trasferito a , vicino il luogo di lavoro. Ha inoltre dedotto che la CP_2 richiesta di accertamento del profilo genetico della figlia VA era finalizzato a conoscere meglio la personalità della moglie e che, raggiunto dalla ricorrente a Bra, dopo averla invitata a cercare un lavoro per contribuire economicamente al mantenimento della famiglia, la stessa preferì andarsene senza più fare ritorno. Il resistente ha quindi formulato domanda di addebito della separazione a carico della moglie, chiedendo al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la casa coniugale;
di contenere l'assegno di mantenimento a beneficio della prole nei limiti delle proprie capacità reddituali e comunque in una somma non superiore ad euro 350,00/400,00; di disporre la divisione tra i coniugi in misura del 50% di tutti gli investimenti, meglio indicati nella comparsa di costituzione;
di limitare il diritto di abitazione nella casa coniugale al solo piano primo del fabbricato;
di disporre la concessione in uso alla moglie dell'autovettura Fiat Seicento Tg CL839KC; di autorizzare il medesimo a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali e documenti meglio indicati nella comparsa di costituzione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio 3. Espletati, con esito negativo, il tentativo di conciliazione e il percorso di mediazione familiare, all'udienza del 28.02.2013 il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente con obbligo del reciproco rispetto, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre, alla quale è Per_1 stata assegnata la casa familiare e con diritto di visita del padre in qualsiasi momento. E' stato inoltre stabilito un assegno di mantenimento di € 150,00 a favore dei due figli, considerata la mancanza di autonomia patrimoniale della figlia maggiorenne, Nulla si è disposto in ordine Persona_2 all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, in ragione della ritenuta equiparazione tra i redditi dei coniugi. La causa è stata quindi rimessa innanzi al giudice istruttore.
2 4. Con la memoria integrativa la ricorrente, nel contestare le avverse difese e reiterare le richieste ed eccezioni formulate nel ricorso introduttivo, ha dedotto comportamenti prevaricatori, offensivi e violenti del marito, il disinteresse di quest'ultimo alle esigenze della famiglia e l'omesso versamento del contributo economico per il mantenimento dei figli. Al riguardo, ha dedotto di essere stata costretta a chiedere prestiti personali, di aver sostenuto spese universitarie per la figlia VA per un importo pari ad € 30.000,00 e spese mensili per il figlio minore nella misura di € 700,00, oltre a quelle per l'abitazione, quantificabili in € 150,00. Ha inoltre dedotto di essere disoccupata da due anni e che solo a seguito dell'istaurazione del presente giudizio, il resistente avrebbe contribuito al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00, nei mesi da ottobre 2012 a dicembre 2012. Ha contestato la situazione reddituale ed economica di parte resistente, rilevando che lo stesso sarebbe titolare di rapporti di c/c, redditi di lavoro dipendente, almeno sino ad agosto 2012 e ha dedotto il proprio credito per la somma di € 50.000,00 per tutte le spese sostenute. Ha pertanto chiesto, in modifica dei provvedimenti presidenziali, di stabilire l'obbligo del resistente di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli nella misura indicata nel ricorso introduttivo.
5. Con memoria difensiva depositata il 15.04.2013, anche parte resistente ha reiterato le proprie richieste, contestando le ulteriori richieste formulate da parte ricorrente, deducendo, in particolare, di aver contribuito negli anni al mantenimento della figlia VA e del figlio minore.
6. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., disposto l'interrogatorio formale delle parti e confermato il decreto presidenziale, la causa è stata istruita mediante prova testimoniale. Rimessa la causa in decisione, con sentenza n. 738/2021 del 16.12.2021 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruttoria. All'udienza del 05.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali. Con successiva ordinanza del 7.08.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo dal magistrato precedentemente titolare, a motivo del proprio imminente trasferimento ad altro Ufficio giudiziario. All'udienza del 25.01.2025, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, non espressamente rinunciati da entrambe le parti. 7. Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è stata istruita da altri Giudici Istruttori precedentemente titolari del ruolo, ai quali lo scrivente magistrato è subentrato nel mese di settembre 2024. Nel merito l'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 738/2021. Pertanto, la presente pronuncia concerne la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, in particolare la domanda di addebito della separazione avanzata da parte della ricorrente in ragione dell'allontanamento dalla casa coniugale e del dedotto carattere violento del marito, la domanda di addebito avanzata dal resistente in ragione del comportamento della moglie, l'assegnazione della casa familiare e la determinazione del contributo economico a favore dei figli da porre a carico del padre. Preliminarmente deve osservarsi, in via generale, in ordine alla domanda di addebito, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale. Inoltre la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale
3 violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014; Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279). Sotto il profilo processuale, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri coniugali ed il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; mentre grava sull'altro coniuge la prova di quei fatti che possano privare di rilevanza i fatti allegati dalla parte istante, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale. Nel caso di specie i profili di addebito addotti dalla parte ricorrente concernono l'abbandono del tetto coniugale e i dedotti comportamenti prevaricatori, offensivi e violenti di parte resistente nei confronti dei figli e della stessa moglie;
parte resistente addebita la separazione alla ricorrente per non aver ricambiato il proprio amore, mettendo in dubbio la fedeltà della stessa e attribuendole un comportamento litigioso e ostile alla pacifica convivenza familiare e al rapporto affettivo con i propri figli. Orbene, il comportamento di un coniuge che abbandona il tetto coniugale, ossia vi si allontana senza il consenso dell'altro, costituisce violazione dei doveri coniugali e può portare a una dichiarazione di addebito della separazione, con tutte le conseguenze patrimoniali che questa comporta (Cass. 25663/2014). Infatti, l'art. 146 c.c. dispone che "il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi" (comma 1) e che "la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare" (comma 2). La giurisprudenza di legittimità ha, nondimeno, ritenuto che "il legislatore, avendo individuato specificamente un'ipotesi di giusta causa dell'abbandono, abbia presupposto che questo non concreta violazione di obbligo matrimoniale se è stato determinato da una giusta causa" (Cass. 26.01.2006 n. 1202). Ciò significa che l'abbandono della casa coniugale costituisce normalmente causa di addebito della separazione a meno che non risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata (Cass. civ., sez. 1^, 10.06.2005, n. 12373; Cass. 11.08.2000 n. 627; Cass. 29.10.1997 n. 10648) tenendo presente che l'onere della prova di tali circostanze è a carico del coniuge che intenda privare di efficacia causale l'allontanamento dalla residenza familiare. Nel caso di specie dalle complessive deduzioni contenute nei rispettivi atti difensivi, dalle reciproche domande di addebito e dalle risultanze istruttorie, emerge una situazione di conflittualità e litigiosità fra i coniugi, sintomatica di una crisi coniugale preesistente all'allontanamento definitivo di parte resistente dal nucleo familiare. E' pacifico tra le parti e risulta confermato dall'istruttoria espletata che, contratto matrimonio nel 1989, nei primi mesi dell'anno 2010 il resistente si è allontanato da casa per poi farvi rientro a seguito degli esiti dell'indagine sulla paternità della figlia maggiore VA. Nel mese di novembre dello stesso anno, il resistente si è trasferito a Bra per motivi di lavoro, dove è stato raggiunto dalla ricorrente, la quale, in considerazione dei continui litigi, dopo pochi mesi ha deciso di andare via per far ritorno nella propria abitazione, con il proprio figlio minore, così da rendere definitiva la disgregazione del nucleo familiare. E' altresì pacifico, perché non contestato, che il resistente ha nel corso svolto nel corso degli anni di
4 vita matrimoniale diverse attività lavorative, che lo hanno costretto ad allontanarsi da casa, così come è documentato che parte resistente ha contribuito alle spese familiari nel corso degli anni. In ordine al rapporto con i figli, dalla prova testimoniale è emerso che parte resistente ha continuato, anche dopo il trasferimento a Bra, ad avere rapporti con i figli, anche se non più costanti come prima (cfr. dichiarazioni rese dalla figlia VA). Tanto osservato, è di tutta evidenza che l'allontanamento dalla casa familiare nel mese di novembre 2010, giustificato da motivi di lavoro di cui i figli e moglie erano a conoscenza (cfr. dichiarazioni rese dalla figlia VA “…noi sapevamo che doveva trasferirsi per lavoro..”), si inserisce in un clima familiare già compromesso, caratterizzato da sfiducia reciproca e litigiosità. La stessa figlia VA, ha dichiarato di non conoscere a causa di quale litigio o discussione fosse andato via il padre all'inizio del 2010, così confermando una conflittualità in corso fra i genitori nell'anno 2010, sfociata in quell'occasione nella richiesta dell'esame genetico alla quale è stata sottoposta la figlia VA dopo circa venti anni di matrimonio. Sul punto, occorre evidenziare che le accuse reciproche di comportamenti contrari agli obblighi coniugali prima del 2010 non hanno trovato in nessun caso riscontri oggettivi, prestandosi semmai a suggellare un rapporto ostile fra le parti. In definitiva, tenuto conto altresì che è stata parte ricorrente, dopo essersi trasferita a Bra, a decidere di ritornare nella propria abitazione a Nicotera a causa delle divergenze e continui litigi, diventati più accesi, con parte resistente, così da escludere definitivamente la possibilità di un ricongiungimento familiare, non è sostenibile l'addebito della separazione per abbandono del tetto coniugale formulato da parte ricorrente, in quanto l'allontanamento di parte resistente appare giustificato e maturato in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata. Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta di addebito avanzata da entrambe le parti per i dedotti comportamenti dell'altro coniuge contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, non essendo dimostrate le rispettive violazioni e non emergendo dall'istruttoria espletata elementi per ritenere che la disgregazione della unità familiare sia stata una conseguenza del comportamento esclusivo dell'una o dell'altra parte. In particolare, in ordine alla richiesta di addebito della separazione al marito per comportamenti violenti, si evidenzia che dall'istruttoria è emerso solo un episodio isolato, quando era già in corso la crisi coniugale, in cui parte resistente avrebbe mostrato una reazione violenta in una discussione con il proprio figlio, che, come tale, non può assurgere a causa dell'irreversibile intollerabilità della convivenza. Per quanto concerne il mantenimento del contributo economico a carico del padre a favore dei figli, così come stabilito nel provvedimento presidenziale del 28.02.2013, occorre preliminarmente osservare che i figli ormai maggiorenni hanno, sulla base di quanto dedotto da parte resistente e non contestato dalla ricorrente, raggiunto l'autosufficienza economica, avendo trovato impiego e non vivono più stabilmente con la madre. Nello specifico, risulta, secondo quanto rilevato da parte resistente, che la figlia VA ha concluso il proprio percorso di studi, conseguendo la laurea in farmacia e lavora come farmacista mentre il figlio a partire dal mese di settembre dell'anno 2016 è entrato nell'esercito con la Per_1 qualifica di VFP, riuscendo in seguito a proseguire nella carriera militare. Deve essere pertanto revocato l'obbligo di mantenimento dei figli posto a carico di parte resistente. Non avendo parte ricorrente riproposto nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni la domanda di mantenimento in proprio favore e considerato che anche nella comparsa conclusionale la ricorrente si è limitata a chiedere la conferma dell'assegno di mantenimento nei
5 confronti dei figli, nella misura di € 150,00 ciascuno, come da provvedimento del 28.02.2013, deve considerarsi che la parte abbia rinunciato a tale richiesta. Non può, inoltre, essere accolta l'ulteriore domanda, avanzata da ricorrente, di assegnazione della casa coniugale. Ed invero, in assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente convivente, non si ravvisano i presupposti per un formale provvedimento di assegnazione, dovendosi, sul punto specifico, revocare la statuizione contenuta nell'ordinanza presidenziale. Difatti, la Suprema Corte ha ritenuto che in tema di separazione giudiziale, come di divorzio, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e dell'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, mentre non può essere disposta, pur avendo riflessi economici, a titolo di componente dell'assegno per il mantenimento del coniuge economicamente più debole ovvero divorzile, in tal senso deponendo anche il nuovo testo dell'art. 155 quater c.c., a norma del quale il godimento della casa coniugale deve essere attribuito “tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. La formale assegnazione della casa familiare è, quindi, subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (così, Cass. civ., sez. I, sentenza del 13.01.2012, n. 387); in difetto, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata. Più in particolare, il Collegio deve rilevare come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento. Da ultimo la Suprema Corte ha infatti ribadito “Il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.” (Cass. sent. 18 settembre 2013 n.21334). Alla luce di quanto esposto, dal momento che i figli della coppia sono tutti maggiorenni e autosufficienti e il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, come evidenziato, mira a tutelare in via esclusiva la prole, nessuna statuizione deve essere adottata sulla domanda di assegnazione della casa coniugale da parte di ,posto che non può essere emesso Parte_1 dal Tribunale alcun provvedimento formale di attribuzione della casa coniugale a uno dei coniugi, derivandone che il godimento della res seguirà il titolo di proprietà dell'immobile. Sul punto, va rilevato come siano state introdotte dalle parti domande non direttamente connesse alla materia del contendere, quali la richiesta di parte ricorrente di ottenere la restituzione delle somme sostenute per il mantenimento dei figli e per aver contribuito alla realizzazione del fabbricato ove risiedono e la domanda di parte resistente di dividere le diverse somme vincolate dalle parti a vario titolo nel corso del matrimonio. Tali domande non direttamente connesse alla materia del contendere sono da dichiarare inammissibili.
6 Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito è inammissibile la domanda proposta nel procedimento di separazione personale, volta a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale o patrimoniale;
la divisione di beni;
la restituzione di somme o denaro etc. (Cass. civ. n. 6660/2001; Cass. civ. n. 17404/2004; Cass. civ. n. 20638/2004; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318) 8. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, tenuto conto della natura del giudizio e della reciproca soccombenza in relazione alla domanda di addebito, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
CP_1
3) dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
4) revoca l'obbligo posto a carico di parte resistente di corrispondere la somma di € 150,00 per il mantenimento dei figli;
5) nulla sulla casa coniugale;
6) dichiara inammissibili tutte le altre domande formulate dalle parti;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Daniela Lagani dott. Giovanni Garofalo
7
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
RI GA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Enrico Toti n. 18, giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella CP_1 C.F._2
Mendicino, presso il cui studio in Lamezia Terme alla via F. Fiorentino n. 52 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti Resistente e con l'intervento del P.M. in sede. OGGETTO: Separazione giudiziale. CONCLUSIONI: come in atti. Motivi in fatto e diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 23 gennaio 2012 e ritualmente notificato,
[...]
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Gizzeria Parte_1 CP_1 il 16.12.1989 e che, fissata la residenza in Nocera Terinese (CZ), alla Via Bruzia n. 7, dall'unione coniugale sono nati due figli, VA, nata il [...] e nato il [...]. Ha premesso Per_1 che il rapporto coniugale si è deteriorato, per volontà e a causa di comportamenti aspri ed insanabili del coniuge, il quale già nei primi mesi dell'anno 2010 aveva abbandonato la casa coniugale, per poi tornarvi dopo aver preteso l'esecuzione del test genetico ai fini dell'accertamento della paternità della figlia VA. Ha dedotto che nel mese di novembre 2010 il coniuge ha di nuovo abbandonato la casa familiare, trasferendosi nella città di Bra (Cuneo), alla Via Provvidenza n. 8, interrompendo ogni rapporto e comunicazione con la famiglia, nonostante gli inutili tentativi di riavvicinamento. Ha dedotto altresì che parte resistente si sarebbe completamente disinteressato della famiglia omettendo qualsiasi forma di mantenimento economico e di sostegno affettivo. Parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
di disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , regolamentando il diritto di visita del padre;
di stabilire Per_1 tempi e modalità della presenza del suddetto figlio presso i nonni materni;
di stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla medesima un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore, pari almeno a Euro 400,00, nonché uno mensile per il proprio mantenimento, pari a Euro
1 100,00 e inoltre, essendo la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, di disporre il pagamento di un assegno mensile da versarsi direttamente alla stessa figlia pari Persona_2 ad euro 450,00; di stabilire a carico del coniuge il pagamento delle spese straordinarie CP_1 necessarie per la prole e il coniuge;
di assegnare ad essa istante, in quanto rispondente all'interesse della prole, la casa coniugale, sita in Nocera Terinese, alla via Bruzia, 7 nonché il possesso dell'appezzamento di terreno agricolo, dall'istante lavorato e custodito ad oggi come uliveto, sito nel Comune di Nocera Torinese (CZ); di assegnare all'istante il possesso dell'autovettura Fiat Seicento Tg. CL839KC. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. 2. Si è costituito in giudizio , con memoria depositata all'udienza presidenziale del CP_1
04.10.2012, il quale ha aderito alla domanda di separazione della ricorrente, opponendosi alle ulteriori richieste e chiedendo l'accertamento dell'addebito della separazione al coniuge,
[...]
. Il convenuto ha contestato la ricostruzione dei fatti narrata da parte ricorrente, rilevando Parte_1 di aver rispettato il coniuge, di aver accettato qualsiasi attività lavorativa per assicurare una vita dignitosa alla famiglia, di essersi allontanato nel corso degli anni dalla casa coniugale solo per motivi di lavoro e di essersi trasferito a Bra per la necessità di accettare il posto di lavoro offertogli e non restare disoccupato. Ha inoltre dedotto che il suo affetto e amore per la moglie non sarebbe stato ricambiato e che numerosi sarebbero stati i litigi provocati da parte ricorrente, la quale avrebbe messo in dubbio la paternità della figlia VA. Ha dedotto che la vita coniugale è divenuta intollerabile, che nell'anno 2010, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, sarebbe stata quest'ultima ad averlo mandato via da casa e che, stanco delle tensioni familiari e del comportamento della moglie, nonché sconfortato dal rapporto con i figli, che non mostravano affetto nei propri confronti, si sarebbe trasferito a , vicino il luogo di lavoro. Ha inoltre dedotto che la CP_2 richiesta di accertamento del profilo genetico della figlia VA era finalizzato a conoscere meglio la personalità della moglie e che, raggiunto dalla ricorrente a Bra, dopo averla invitata a cercare un lavoro per contribuire economicamente al mantenimento della famiglia, la stessa preferì andarsene senza più fare ritorno. Il resistente ha quindi formulato domanda di addebito della separazione a carico della moglie, chiedendo al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la casa coniugale;
di contenere l'assegno di mantenimento a beneficio della prole nei limiti delle proprie capacità reddituali e comunque in una somma non superiore ad euro 350,00/400,00; di disporre la divisione tra i coniugi in misura del 50% di tutti gli investimenti, meglio indicati nella comparsa di costituzione;
di limitare il diritto di abitazione nella casa coniugale al solo piano primo del fabbricato;
di disporre la concessione in uso alla moglie dell'autovettura Fiat Seicento Tg CL839KC; di autorizzare il medesimo a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali e documenti meglio indicati nella comparsa di costituzione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio 3. Espletati, con esito negativo, il tentativo di conciliazione e il percorso di mediazione familiare, all'udienza del 28.02.2013 il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente con obbligo del reciproco rispetto, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre, alla quale è Per_1 stata assegnata la casa familiare e con diritto di visita del padre in qualsiasi momento. E' stato inoltre stabilito un assegno di mantenimento di € 150,00 a favore dei due figli, considerata la mancanza di autonomia patrimoniale della figlia maggiorenne, Nulla si è disposto in ordine Persona_2 all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, in ragione della ritenuta equiparazione tra i redditi dei coniugi. La causa è stata quindi rimessa innanzi al giudice istruttore.
2 4. Con la memoria integrativa la ricorrente, nel contestare le avverse difese e reiterare le richieste ed eccezioni formulate nel ricorso introduttivo, ha dedotto comportamenti prevaricatori, offensivi e violenti del marito, il disinteresse di quest'ultimo alle esigenze della famiglia e l'omesso versamento del contributo economico per il mantenimento dei figli. Al riguardo, ha dedotto di essere stata costretta a chiedere prestiti personali, di aver sostenuto spese universitarie per la figlia VA per un importo pari ad € 30.000,00 e spese mensili per il figlio minore nella misura di € 700,00, oltre a quelle per l'abitazione, quantificabili in € 150,00. Ha inoltre dedotto di essere disoccupata da due anni e che solo a seguito dell'istaurazione del presente giudizio, il resistente avrebbe contribuito al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00, nei mesi da ottobre 2012 a dicembre 2012. Ha contestato la situazione reddituale ed economica di parte resistente, rilevando che lo stesso sarebbe titolare di rapporti di c/c, redditi di lavoro dipendente, almeno sino ad agosto 2012 e ha dedotto il proprio credito per la somma di € 50.000,00 per tutte le spese sostenute. Ha pertanto chiesto, in modifica dei provvedimenti presidenziali, di stabilire l'obbligo del resistente di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli nella misura indicata nel ricorso introduttivo.
5. Con memoria difensiva depositata il 15.04.2013, anche parte resistente ha reiterato le proprie richieste, contestando le ulteriori richieste formulate da parte ricorrente, deducendo, in particolare, di aver contribuito negli anni al mantenimento della figlia VA e del figlio minore.
6. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., disposto l'interrogatorio formale delle parti e confermato il decreto presidenziale, la causa è stata istruita mediante prova testimoniale. Rimessa la causa in decisione, con sentenza n. 738/2021 del 16.12.2021 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruttoria. All'udienza del 05.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali. Con successiva ordinanza del 7.08.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo dal magistrato precedentemente titolare, a motivo del proprio imminente trasferimento ad altro Ufficio giudiziario. All'udienza del 25.01.2025, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, non espressamente rinunciati da entrambe le parti. 7. Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è stata istruita da altri Giudici Istruttori precedentemente titolari del ruolo, ai quali lo scrivente magistrato è subentrato nel mese di settembre 2024. Nel merito l'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 738/2021. Pertanto, la presente pronuncia concerne la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, in particolare la domanda di addebito della separazione avanzata da parte della ricorrente in ragione dell'allontanamento dalla casa coniugale e del dedotto carattere violento del marito, la domanda di addebito avanzata dal resistente in ragione del comportamento della moglie, l'assegnazione della casa familiare e la determinazione del contributo economico a favore dei figli da porre a carico del padre. Preliminarmente deve osservarsi, in via generale, in ordine alla domanda di addebito, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale. Inoltre la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale
3 violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014; Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279). Sotto il profilo processuale, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri coniugali ed il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; mentre grava sull'altro coniuge la prova di quei fatti che possano privare di rilevanza i fatti allegati dalla parte istante, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale. Nel caso di specie i profili di addebito addotti dalla parte ricorrente concernono l'abbandono del tetto coniugale e i dedotti comportamenti prevaricatori, offensivi e violenti di parte resistente nei confronti dei figli e della stessa moglie;
parte resistente addebita la separazione alla ricorrente per non aver ricambiato il proprio amore, mettendo in dubbio la fedeltà della stessa e attribuendole un comportamento litigioso e ostile alla pacifica convivenza familiare e al rapporto affettivo con i propri figli. Orbene, il comportamento di un coniuge che abbandona il tetto coniugale, ossia vi si allontana senza il consenso dell'altro, costituisce violazione dei doveri coniugali e può portare a una dichiarazione di addebito della separazione, con tutte le conseguenze patrimoniali che questa comporta (Cass. 25663/2014). Infatti, l'art. 146 c.c. dispone che "il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi" (comma 1) e che "la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare" (comma 2). La giurisprudenza di legittimità ha, nondimeno, ritenuto che "il legislatore, avendo individuato specificamente un'ipotesi di giusta causa dell'abbandono, abbia presupposto che questo non concreta violazione di obbligo matrimoniale se è stato determinato da una giusta causa" (Cass. 26.01.2006 n. 1202). Ciò significa che l'abbandono della casa coniugale costituisce normalmente causa di addebito della separazione a meno che non risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata (Cass. civ., sez. 1^, 10.06.2005, n. 12373; Cass. 11.08.2000 n. 627; Cass. 29.10.1997 n. 10648) tenendo presente che l'onere della prova di tali circostanze è a carico del coniuge che intenda privare di efficacia causale l'allontanamento dalla residenza familiare. Nel caso di specie dalle complessive deduzioni contenute nei rispettivi atti difensivi, dalle reciproche domande di addebito e dalle risultanze istruttorie, emerge una situazione di conflittualità e litigiosità fra i coniugi, sintomatica di una crisi coniugale preesistente all'allontanamento definitivo di parte resistente dal nucleo familiare. E' pacifico tra le parti e risulta confermato dall'istruttoria espletata che, contratto matrimonio nel 1989, nei primi mesi dell'anno 2010 il resistente si è allontanato da casa per poi farvi rientro a seguito degli esiti dell'indagine sulla paternità della figlia maggiore VA. Nel mese di novembre dello stesso anno, il resistente si è trasferito a Bra per motivi di lavoro, dove è stato raggiunto dalla ricorrente, la quale, in considerazione dei continui litigi, dopo pochi mesi ha deciso di andare via per far ritorno nella propria abitazione, con il proprio figlio minore, così da rendere definitiva la disgregazione del nucleo familiare. E' altresì pacifico, perché non contestato, che il resistente ha nel corso svolto nel corso degli anni di
4 vita matrimoniale diverse attività lavorative, che lo hanno costretto ad allontanarsi da casa, così come è documentato che parte resistente ha contribuito alle spese familiari nel corso degli anni. In ordine al rapporto con i figli, dalla prova testimoniale è emerso che parte resistente ha continuato, anche dopo il trasferimento a Bra, ad avere rapporti con i figli, anche se non più costanti come prima (cfr. dichiarazioni rese dalla figlia VA). Tanto osservato, è di tutta evidenza che l'allontanamento dalla casa familiare nel mese di novembre 2010, giustificato da motivi di lavoro di cui i figli e moglie erano a conoscenza (cfr. dichiarazioni rese dalla figlia VA “…noi sapevamo che doveva trasferirsi per lavoro..”), si inserisce in un clima familiare già compromesso, caratterizzato da sfiducia reciproca e litigiosità. La stessa figlia VA, ha dichiarato di non conoscere a causa di quale litigio o discussione fosse andato via il padre all'inizio del 2010, così confermando una conflittualità in corso fra i genitori nell'anno 2010, sfociata in quell'occasione nella richiesta dell'esame genetico alla quale è stata sottoposta la figlia VA dopo circa venti anni di matrimonio. Sul punto, occorre evidenziare che le accuse reciproche di comportamenti contrari agli obblighi coniugali prima del 2010 non hanno trovato in nessun caso riscontri oggettivi, prestandosi semmai a suggellare un rapporto ostile fra le parti. In definitiva, tenuto conto altresì che è stata parte ricorrente, dopo essersi trasferita a Bra, a decidere di ritornare nella propria abitazione a Nicotera a causa delle divergenze e continui litigi, diventati più accesi, con parte resistente, così da escludere definitivamente la possibilità di un ricongiungimento familiare, non è sostenibile l'addebito della separazione per abbandono del tetto coniugale formulato da parte ricorrente, in quanto l'allontanamento di parte resistente appare giustificato e maturato in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata. Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta di addebito avanzata da entrambe le parti per i dedotti comportamenti dell'altro coniuge contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, non essendo dimostrate le rispettive violazioni e non emergendo dall'istruttoria espletata elementi per ritenere che la disgregazione della unità familiare sia stata una conseguenza del comportamento esclusivo dell'una o dell'altra parte. In particolare, in ordine alla richiesta di addebito della separazione al marito per comportamenti violenti, si evidenzia che dall'istruttoria è emerso solo un episodio isolato, quando era già in corso la crisi coniugale, in cui parte resistente avrebbe mostrato una reazione violenta in una discussione con il proprio figlio, che, come tale, non può assurgere a causa dell'irreversibile intollerabilità della convivenza. Per quanto concerne il mantenimento del contributo economico a carico del padre a favore dei figli, così come stabilito nel provvedimento presidenziale del 28.02.2013, occorre preliminarmente osservare che i figli ormai maggiorenni hanno, sulla base di quanto dedotto da parte resistente e non contestato dalla ricorrente, raggiunto l'autosufficienza economica, avendo trovato impiego e non vivono più stabilmente con la madre. Nello specifico, risulta, secondo quanto rilevato da parte resistente, che la figlia VA ha concluso il proprio percorso di studi, conseguendo la laurea in farmacia e lavora come farmacista mentre il figlio a partire dal mese di settembre dell'anno 2016 è entrato nell'esercito con la Per_1 qualifica di VFP, riuscendo in seguito a proseguire nella carriera militare. Deve essere pertanto revocato l'obbligo di mantenimento dei figli posto a carico di parte resistente. Non avendo parte ricorrente riproposto nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni la domanda di mantenimento in proprio favore e considerato che anche nella comparsa conclusionale la ricorrente si è limitata a chiedere la conferma dell'assegno di mantenimento nei
5 confronti dei figli, nella misura di € 150,00 ciascuno, come da provvedimento del 28.02.2013, deve considerarsi che la parte abbia rinunciato a tale richiesta. Non può, inoltre, essere accolta l'ulteriore domanda, avanzata da ricorrente, di assegnazione della casa coniugale. Ed invero, in assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente convivente, non si ravvisano i presupposti per un formale provvedimento di assegnazione, dovendosi, sul punto specifico, revocare la statuizione contenuta nell'ordinanza presidenziale. Difatti, la Suprema Corte ha ritenuto che in tema di separazione giudiziale, come di divorzio, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e dell'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, mentre non può essere disposta, pur avendo riflessi economici, a titolo di componente dell'assegno per il mantenimento del coniuge economicamente più debole ovvero divorzile, in tal senso deponendo anche il nuovo testo dell'art. 155 quater c.c., a norma del quale il godimento della casa coniugale deve essere attribuito “tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. La formale assegnazione della casa familiare è, quindi, subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (così, Cass. civ., sez. I, sentenza del 13.01.2012, n. 387); in difetto, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata. Più in particolare, il Collegio deve rilevare come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento. Da ultimo la Suprema Corte ha infatti ribadito “Il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.” (Cass. sent. 18 settembre 2013 n.21334). Alla luce di quanto esposto, dal momento che i figli della coppia sono tutti maggiorenni e autosufficienti e il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, come evidenziato, mira a tutelare in via esclusiva la prole, nessuna statuizione deve essere adottata sulla domanda di assegnazione della casa coniugale da parte di ,posto che non può essere emesso Parte_1 dal Tribunale alcun provvedimento formale di attribuzione della casa coniugale a uno dei coniugi, derivandone che il godimento della res seguirà il titolo di proprietà dell'immobile. Sul punto, va rilevato come siano state introdotte dalle parti domande non direttamente connesse alla materia del contendere, quali la richiesta di parte ricorrente di ottenere la restituzione delle somme sostenute per il mantenimento dei figli e per aver contribuito alla realizzazione del fabbricato ove risiedono e la domanda di parte resistente di dividere le diverse somme vincolate dalle parti a vario titolo nel corso del matrimonio. Tali domande non direttamente connesse alla materia del contendere sono da dichiarare inammissibili.
6 Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito è inammissibile la domanda proposta nel procedimento di separazione personale, volta a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale o patrimoniale;
la divisione di beni;
la restituzione di somme o denaro etc. (Cass. civ. n. 6660/2001; Cass. civ. n. 17404/2004; Cass. civ. n. 20638/2004; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318) 8. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, tenuto conto della natura del giudizio e della reciproca soccombenza in relazione alla domanda di addebito, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
CP_1
3) dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
4) revoca l'obbligo posto a carico di parte resistente di corrispondere la somma di € 150,00 per il mantenimento dei figli;
5) nulla sulla casa coniugale;
6) dichiara inammissibili tutte le altre domande formulate dalle parti;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Daniela Lagani dott. Giovanni Garofalo
7