Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 28/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Felicia Casciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del Decreto del Questore della Provincia di Bologna con protocollo -OMISSIS-, emesso il 26.03.2025, e notificato il 26.03.2025, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché presupposti con quello impugnato e non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui la Questura di Bologna ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dal medesimo presentata.
L’impugnato diniego trova fondamento su un giudizio di pericolosità sociale espresso dall’Amministrazione in considerazione di una condanna, a carico del ricorrente, della Corte di appello di Bologna del 28.9.2021 a quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/90; nel provvedimento è stato, altresì, specificato, che lo straniero a partire dal 13.3.2023 è stato affidato in prova al servizio sociale in sostituzione degli arresti domiciliari.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ 1. insussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro: violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 della Costituzione, dell’art. 4, comma 3, dell’art. 5, comma 5 T.U.I., eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, falsa interpretazione di legge, ingiustizia grave e manifesta “; in sintesi, il ricorrente lamenta la mancata valutazione della propria, complessiva, situazione personale, come richiesto da costante giurisprudenza, con riferimento alla lunga permanenza in Italia, alla situazione familiare (sorella e nipoti, tutti cittadini italiani) e all’attività lavorativa regolarmente svolta; inoltre, sarebbe mancato il bilanciamento dei contrapposti interessi e vi sarebbe stata una errata valutazione della concreta pericolosità sociale; infine, sarebbe mancata l’istruttoria in ordine alla possibilità di rilascio di permesso per motivi di famiglia; “ sussistenza dei requisiti per concedere il rinnovo del permesso di soggiorno – difetto di istruttoria – erronea e generica motivazione – provvedimento di rigetto sproporzionato e irragionevole: eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, falsa interpretazione di legge, ingiustizia grave e manifesta “; con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inammissibilità di automatismi espulsi, fondati sul mero richiamo a pronunce di condanna, in mancanza di una valutazione concreta della situazione personale, familiare e lavorativa dell’interessato, nonché della sua concreta pericolosità sociale, che non sussisterebbe nel caso in esame.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 maggio 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
I motivi di ricorso –che per quanto formalmente distinti, possono essere trattai unitamente, essendo connessi – sono infondati e vanno, pertanto, respinti.
Come detto, il provvedimento impugnato trova fondamento su un giudizio di pericolosità del ricorrente conseguente ad una condanna alla pena di quattro anni di reclusione, oltre a 18.000 euro di multa, pe reati in materia di stupefacenti.
Ritiene il Collegio che il decreto qui impugnato si sottragga alle censure dedotte in ricorso e debba pertanto essere ritenuto legittimo, trattandosi di un atto di rigetto della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro subordinato sulla base della rilevazione di un pregiudizio penale, a carico dell’istante, per un reato ritenuto ex lege ostativo - art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (e non comma 5, fattispecie di lieve entità, cui si riferisce la nota pronuncia della Consulta n. 88 del 2023) - e sulla base di una motivazione sufficiente, nella quale l’Amministrazione ha dato adeguatamente conto di aver razionalmente bilanciato l’interesse pubblico di tutela della sicurezza pubblica con quello del soggetto richiedente a permanere sul territorio nazionale, alla luce di una compiuta cognizione istruttoria della condizione personale, familiare, lavorativa e di complessivo inserimento (o non inserimento) sociale dello straniero.
In linea generale e preliminare, va ricordato che i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/90 –inerenti il traffico e la detenzione illecita di stupefacenti – integrano idonei presupposti atti a giustificare la revoca ovvero il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2016, n. 3090; id., 3 maggio 2016, n. 1709; TAR Emilia OM, Bologna, sez. I, 28 settembre 2018, n. 722; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 6 settembre 2018, n. 835 ), in considerazione del grave disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica, e in relazione ai quali si prescinde dalla entità della condanna riportata (che nel caso in esame è, comunque, estremamente rilevante, come emerge dalla pena complessivamente inflitta) e da eventuali riconoscimenti di attenuanti.
Peraltro, proprio sulla base di plurime pronunce del Consiglio di Stato ( ex multis sez. III, 2 marzo 2015, n. 1024 e n. 1027 ) – è stato precisato che “in definitiva, per i reati inerenti gli stupefacenti il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l’ordine pubblico è presunto dal legislatore, in considerazione della gravità dei delitti stessi in relazione al particolare allarme sociale che provocano nella comunità nazionale” ( TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 7 novembre 2019, n. 966 ).
Pare, altresì, opportuno aggiunge che di recente il Supremo Consesso Amministrativo ( Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5948 ) ha ulteriormente ribadito i seguenti principi:
-“la giurisprudenza di questa Sezione è univoca nell'interpretare l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 quale norma ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna per stupefacenti, poiché in questa ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già fatta a monte dal Legislatore: solo se vi sono vincoli familiari la P.A. deve operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero (cfr., tra le più recenti: C.d.S., Sez. III, 28 settembre 2020, n. 5714; 24 agosto 2020 n. 5190; 28 luglio 2020, n. 4797; 12 marzo 2020, n. 1793; 9 gennaio 2020, n. 155; 19 luglio 2019, n. 5083; 20 maggio 2019, n. 3227; 4 maggio 2018, n. 2664)”;
-“la Sezione ha avuto modo di sottolineare che <il meccanismo di automaticità tra condanna e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286 del 1998, è stato portato anche all'esame della Corte Costituzionale che ha ribadito l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore in materia di disciplina dell'immigrazione. La Corte ha ritenuto che non sia irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo. Ha evidenziato che la condanna per un delitto la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente al punto di far ritenere manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che siffatta condanna assume come circostanza ostativa automaticamente all'accettazione dello straniero nel territorio dello Stato. Considerando specificamente il paradigma riferito non già ad una rassegna quantitativa, basata sulla pena, né ad una indicazione qualitativa fondata su specifiche fattispecie delittuose, ma calibrato in funzione di <tipologie> di reati, individuati ratione materiae e raggruppati all'interno di complessi normativi delineati solo attraverso il richiamo ai relativi <settori di criminalità>, la Corte Costituzionale ha osservato che le <materie> evocate dalla normativa in questione (che riflettono anche specifici impegni internazionali derivanti da convenzioni o trattati o normativa di rango comunitario) dimostrano come <<sia evidente l'intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo non certo la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto - e soprattutto - la specifica natura del reato, riposando la sua scelta su una esigenza di conformazione agli impegni di "inibitoria" di traffici riguardanti determinati settori reputati maggiormente sensibili.>>(Corte Costituzionale n. 277 del 12.12.2014)”;
-“ La Sezione ha avuto altresì modo di affermare che <le condanne in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative, anche una sola condanna, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato, non rilevando la concessione di attenuanti o della sospensione condizionale della pena, né la modalità di esecuzione della stessa> (n. 4797/2020, cit.) e che la condanna dello straniero è elemento necessario e sufficiente ad impedire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, non rilevando in senso contrario il fatto che egli abbia intrapreso un percorso espiativo e abbia beneficiato dell'affidamento in prova ai servizi sociali (n. 155/2020, cit.)”;
- “si è chiarito di recente (C.d.S., Sez. III, 29 novembre 2019, n. 8175, e 4 maggio 2018, n. 2654) che la presenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l'ordinamento - ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno - offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori: in forza del disposto di cui all’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, infatti, <il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge> (v. C.d.S., Sez. III, n. 155/2020, cit.)”.
Ebbene, alla luce degli esposti principi, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento, da un lato, in considerazione della natura e della gravità del reato commesso (in materia di stupefacenti) e per il quale il ricorrente è stato condannato, dall’altro, tenendo conto del fatto che l’Amministrazione ha, comunque, compiuto una (seppur sintetica) valutazione -che non è inficiata da profili irragionevolezza ovvero di illogicità – della pericolosità sociale dello straniero in relazione alla sua complessiva situazione personale.
In particolare, con riferimento alla pericolosità e all’integrazione sociale del ricorrente, l’Amministrazione ha richiamato alcuni passaggi della sentenza di condanna della Corte d’appello secondo la quale l’apporto concorsuale dell’odierno ricorrente “ non è stato affatto marginale e il cui formale stato di incensuratezza e lo svolgimento di lecita attività lavorativa non è in sé sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche a fronte della mancanza di qualunque concreta manifestazione di un serio ripensamento critico del proprio operato che si è dimostrato connotato da una gravità oggettiva tale da rendere più che congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado (…). Ed anche il fatto che lo stesso, titolare di lecita attività lavorativa e di permesso di soggiorno, abbia deciso di aderire a scelte criminali coltivandole in contemporanea con il suo legale inserimento nella realtà sociale, è elemento che depone negativamente per ogni prognosi favorevole per la concessione delle attenuanti generiche …”; inoltre, con più specifico riferimento all’inserimento sociale e allo svolgimento di regolare attività lavorativa, ha precisato che lo straniero “ con totale noncuranza dei dettami normativi ed in totale spregio del proprio status di <cittadino regolare>, si è scientemente inserito a pieno titolo nel tessuto criminale dedito allo spaccio degli stupefacenti (….). A ben poco sono serviti i benefit e le opportunità che questo Paese gli ha fornito in occasione della propria regolarizzazione sul Territorio Nazionale, come a ben poco è servita l’attività lavorativa che svolgeva regolarmente e che gli procurava dei leciti guadagni, preferendo facili e veloci introiti anche se illegali. Ciò dimostrando un’insita propensione a delinquere, che innanzitutto va a forte discapito della salute pubblica, la quale viene seriamente messa a repentaglio, e fungendo altresì da <carburante> per le organizzazioni criminali nazionali e transnazionali ” e che “ la tipologia dei reati commessi (….), che evidenzia come il predetto <non ha saputo acquisire quella consapevolezza del dover vivere nel rispetto delle leggi del Paese ospitante> circostanza che esclude a priori una fattiva integrazione sociale (…) motivo per cui questa P.A. è pervenuta (….) alla conclusione che per -OMISSIS-sia venuto meno uno dei requisiti basilari richiesti dalla legge per ottenere il permesso di soggiorno e cioè quello della buona condotta poiché risulta persona refrattaria al rispetto delle leggi e delle regole di civile convivenza ”;
In definitiva, la Questura ha correttamente esercitato il potere discrezionale ad essa attribuito dalla disciplina in materia, evidenziando la incontestabile pericolosità sociale del ricorrente, stante la gravità del reato di cui alla condanna subita (ritenuta ostativa dal Legislatore, essendo inerente le sostanze stupefacenti) e ritenendo le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica prevalenti rispetto agli interessi del ricorrente, valutati tenendo conto della sua complessiva situazione, sia lavorativo/reddituale e di inserimento sociale, giudizio che non appare inficiato da evidenti profili di illogicità e irragionevolezza, tenuto conto proprio della natura e gravità dei reati commessi.
Con riferimento alla situazione familiare, ribadito che la presenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire, in via automatica, scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, si osserva che il ricorrente non ha formato una propria famiglia, ma si limita a richiamare la presenza sul territorio nazionale della propria sorella e dei nipoti, tutti cittadini italiani, aspetto che potrà, eventualmente, assumere rilievo in ordine all’espulsione dello straniero, ma non determina l’illegittimità del provvedimento gravato in questa sede, stante la tipologia di vincolo famigliare invocato ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Quanto alla dedotta mancata valutazione del rilascio di un permesso per motivi di famiglia, il ricorrente ben potrà richiedere espressamente il rilascio di tale tipologia di permesso di soggiorno, richiesta che dovrà essere valutata dall’Amministrazione.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.