Sentenza 3 ottobre 2006
Massime • 1
Il furto commesso all'interno dei locali dell'Ente Fiera di Milano deve intendersi aggravato dalla circostanza prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. avendo ad oggetto "cose esistenti in stabilimenti pubblici", posto che l'Ente svolge attività di interesse generale, disciplinate da norme pubbliche, nazionali e regionali, le quali impongono tra l'altro all'Ente medesimo il perseguimento di obiettivi di carattere pubblicistico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2006, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/10/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1218
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 4633/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AK EJ AL, N. IL 12/05/1957;
avverso SENTENZA del 30/10/2002 ICORTE APPELLO di MILANO;
i atti, la sentenza ed il procedimento PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Pajak EJ AL propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, del 30 ottobre 2002, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa città, del 20.3.01, lo ha condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, sostituita dalla multa di Euro 3.040,00, oltre alla pena pecuniaria, per il delitto di tentato furto aggravato, ex art. 625 c.p.p., n. 7, primo periodo, ritenute le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata. Deduce il ricorrente: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, specificamente dell'art. 625 c.p.p., n. 7, primo periodo, per avere la corte territoriale ritenuto l'Ente Fiera di Milano quale stabilimento pubblico, laddove, viceversa, si tratterebbe di ente privato;
tale diversa qualifica della parte offesa, se condivisa dalla corte, avrebbe comportato, a giudizio del ricorrente, il proscioglimento dell'imputato per mancanza di querela, ex art. 529 c.p.p.; b) inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali, nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 604 stesso codice;
rileva a tale proposito il ricorrente che l'accusa aveva originariamente contestato l'aggravante di cui all'art. 625 c.p.p., n. 7, primo periodo, cioè la commissione del fatto "su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici", successivamente, il giudice di primo grado aveva ritenuto in sentenza l'aggravante specificata nel secondo periodo della citata norma, cioè l'esposizione alla pubblica fede delle cose oggetto del tentativo di furto;
in appello, a fronte della contestata violazione del principio di correlazione tra l'imputazione formulata e la sentenza, la corte territoriale, invece di intervenire ai sensi dell'art. 604 c.p.p., ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante originariamente contestata, cioè l'esposizione degli oggetti in questione in uno stabilimento pubblico, sostenendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente motivato la sussistenza dell'altra aggravante;
sul punto, sostiene il ricorrente, la corte d'appello avrebbe proceduto non, come si legge nella sentenza impugnata, alla correzione di un presunto errore del primo giudice, bensì ad un'indebita integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, laddove avrebbe dovuto dichiarane la nullità. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo dei motivi proposti, osserva la Corte che un ente, come l'Ente Fiera di Milano, che si caratterizza per lo svolgimento di attività dirette all'organizzazione di fiere, esposizioni ed altre iniziative dello stesso genere, pur fondandosi su una gestione di tipo privatistico, in quanto improntata a criteri di redditività tipici dell'iniziativa privata, svolge, tuttavia, attività di interesse generale in vista dei fini sociali che persegue. Fini che sono previsti dalle norme statali, regionali e regolamentari che ne disciplinano l'azione e che impongono all'ente il perseguimento di obiettivi che superano gli interessi di natura privatistica e guardano agli interessi generali. Correttamente, quindi, dalla corte territoriale è stata affermata la natura pubblicistica dell'ente in questione e, in conseguenza, di stabilimento pubblico dello stand fieristico, teatro della condotta delittuosa attribuita al ricorrente, e legittimamente è stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 625 c.p.p., n. 7, primo periodo. Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso. L'art. 604 c.p.p., invocato dal ricorrente, non si sottrae, anzi chiaramente richiama i principi generali di conservazione degli atti e di economia processuale, pur nel rispetto di altri fondamentali principi, quale quello che sancisce l'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, espressione del più generale diritto di difesa. Ne discende che il potere di annullamento riconosciuto al giudice d'appello è limitato alle ipotesi espressamente previste nella citata disposizione di legge laddove, per quanto oggi interessa, si riscontri una diversità, anche con riguardo alle circostanze del reato, tra il fatto accertato in giudizio e quello contestato. Orbene, nel caso di specie la corte territoriale, adeguatamente e coerentemente motivando, ha ritenuto che alcuna immutazione del fatto potesse riscontrarsi nella sentenza del tribunale, ma solo un errore nella motivazione, laddove il giudice di prime cure ha erroneamente richiamato l'aggravante di cui al secondo periodo dell'art. 625 c.p.p., n. 7 invece che quella descritta nel primo periodo. In tale situazione, correttamente la stessa corte, in applicazione dei principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ha ritenuto di intervenire e di procedere alla correzione della motivazione, riportandosi ai contenuti della contestazione e senza violare in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007