Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A 0334 8 / 01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE In nome del popolo italiano Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 1500 LA CORTE DI CASSAZIONE per diritti L. il 8 MAR. 2001 Sezione Lavoro IL CANCELLIERE Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 2088/1998 3881/1998 Dott. Michele Annunziata Presidente об 66 Guglielmo Sciarelli - Consigliere 66 Guido Vidiri * Rep. 66 Cron. 6071 66 Raffaele Foglia 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 30.1.2001 ha pronunziato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da DIGITALE UÈ, AN, RI, IR, NN e SS, quali eredi di MA TO, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Maria Adinolfi, con studio in Roma, presso studio Cesareo, via Sovereto, n. 50, mediante mandato a margine del ricorso di 1° grado e del ricorso per intervento spiegato nel 2° grado del giudizio;
500 -ricorrenti-
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
-controricorrente- e sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
-ricorrente incidentale-
contro
DIGITALE UÈ, AN, RI, IR, NN e SS, quali eredi di MA TO, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi;
-intimati- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 440 in data 28 gennaio 1997 (R.G. 22791/91); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.1.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AN Buonajuto che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello degli eredi di TO AN contro la sentenza del Pretore della stessa sede, ha condannato il Ministero dell'interno al pagamento dell'indennità di accompagnamento, spettante alla AN con decorrenza 1.11. 1991 (mentre la domanda amministrativa era stata presentata il 18.11.1985) e fino al decesso avvenuto in data 21.12.1991. Il Tribunale, disposta una nuova consulenza tecnica, si è uniformato al parere contenuto nella relazione del tecnico, nel senso che l'inabilità ed i requisiti sanitari richiesti dalla legge per la prestazione in oggetto si erano concretati non prima del trimestre precedente il decesso. Per la cassazione della sentenza ricorrono gli eredi di TO AN con ricorso articolato in due motivi, al quale resiste con controricorso il Ministero dell'interno,proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale per un motivo unico. Motivi della decisione Preliminarmente, i due ricorsi vanno riuniti in quanto proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). La Corte rileva di ufficio l'inammissibilità del ricorso principale in quanto proposto, come direttamente si rileva dall'enunciato del preambolo dell'atto, dal difensore munito "di mandato a margine del ricorso di 1° grado e del ricorso per intervento spiegato nel 2° grado del giudizio". Al riguardo, va fatta applicazione del principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza della Corte (vedi, da ultimo, Cass., 18 aprile 2000, n. 5044), secondo cui la procura speciale ad avvocato iscritto in apposito albo, necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione, deve essere conferita a pena di - inammissibilità del ricorso con specifico riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità e, pertanto, necessariamente dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, non potendo a tale effetto valere (neanche nelle controversie assoggettate al rito del lavoro) la procura apposta in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi del giudizio. L'inammissibilità del ricorso principale determina l'inammissibilità del ricorso incidentale, che è stato proposto tardivamente, cioè oltre il termine (nella fattispecie, annuale) d'impugnazione della sentenza, assumendo esso (in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio (di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, ai sensi degli art. 370 e 371 c.p.c.) del ricorso incidentale (cfr., tra le numerosi conformi, Cass. 1° febbraio 1996, n. 881). Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio fra le parti.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001. M. Aumuwek If Presidente• Presiden Il Consigliere estensore Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 oggi, 2001 3 5 0 . 1 . N IL CANCELLIERE T A S R 3 S 7 A ' - A L 8 T - L , 1 E A 1 D S E I P S E S N G I E G N S E G I L O A A A O D L T L T E I , E P O I D R D T S I O G E R