Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
L'amministratore dell'Ente Fiera di Vicenza, quale incaricato di pubblico servizio, risponde di concussione se si avvale della propria qualità e poteri ordinamentali per indurre il privato ad accogliere la pretesa di versamento di una tangente del 10% (sull'importo della commessa) al fine di aggiudicargli la fornitura di arredi, in quanto - nonostante la stipula del contratto rientri nell'attività di gestione privatistica - la procedura per la corretta individuazione del fornitore attiene agli aspetti pubblicistici della vita dell'Ente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2003, n. 17902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17902 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Luciano DE RIU Consigliere
dott. Saverio MANNINO "
dott. Francesco GRAMENDOLA "
dott. Francesco IPPOLITO (rel.) "
ha pronunciatola seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI OV, n. ad Asiago il 12.5.1934;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, emessa il 01.10.2001;
letto il ricorso ed provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore generale, A. Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. A. Franchini, che ha richiesto l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
OV IC ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia che confermò la condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, inflittagli dal tribunale di CE per il delitto di concussione, commesso per avere, abusando dei poteri di vice presidente dell'Ente IE di CE, indotto IO LL, rappresentante della S.p.A. Estel, che concorreva per la fornitura degli arredi per la cd. "palazzina uffici" dell'Ente, a promettergli indebitamente e a consegnargli la percentuale del 10% (l. 40.000.000) sull'importo della fornitura quale condizione per la scelta dell'offerta dell'Estel. Il ricorrente deduce innanzitutto l'erronea applicazione degli art.358 e 317 c.p. e relativo vizio di motivazione per avere la Corte
d'appello ritenuto l'imputato investito della qualifica di incaricato di pubblico sevizio.
Il motivo è infondato.
Va ribadita la natura pubblicistica dell'Ente IE di CE, già affermata, proprio in una pronunzia su ricorso del medesimo odierno ricorrente (Cass. sez. VI, n. 3403/1997, IC, ced 207359), sulla base all'ordinamento espresso da normative dello Stato e della Regione, da regolamenti, da provvedimenti generali nonché da provvedimenti di autorizzazione e di controllo e sulla constatazione che esso svolge attività contrassegnate dalla presenza di fini sociali, che gli impongono obiettivi che vanno oltre l'ambito degli interessi di apprezzamento privatistico, con sottrazione della libera disponibilità di fini operativi.
Ne deriva che l'amministratore dell'Ente IE di CE (OV IC) è incaricato di pubblico servizio e che configura il reato di concussione la condotta del medesimo che si è avvalso della sua qualità (vice presidente), del suo inserimento nell'organizzazione e dei suoi poteri ordinamentali, per indurre il privato (BE LL, rappresentante della Estel spa) ad accettare le sue pretese (versamento di una tangente pari al 10% sull'importo della commessa) al fine di fargli aggiudicare la fornitura.
Le attività svolte dal IC, nel cui contesto fu posta in essere la pressione concussiva, erano strettamente intrinseche e connesse al funzionamento degli organi statutari dell'Ente (deputati a deliberare spese ed acquisti), esercenti tipici poteri organizzativi.
Né, a tal fine, ha pregio il rilievo difensivo secondo cui la gara per l'acquisto di arredi per la palazzina degli uffici, rimanendo nell'ambito gestionale, rientra nell'attività meramente privatistica.
Attività di gestione meramente privatistica può essere la stipulazione del contratto di compravendita degli arredi, non già le procedure e le modalità per la corretta individuazione del contraente o del. fornitore, che attengono agli aspetti pubblicistici della vita dell'Ente.
Manifestamente infondato è il secondo motivo, con cui. si deduce vizio di motivazione circa la inescusabilità dell'errore di diritto sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 5 cod. pen.. I giudici di merito hanno argomentato in punto di fatto sulla non ravvisabilità in capo al ricorrente di una "certa incolpevole rappresentazione della natura privatistica dell'Ente IE". È stato, cioè, escluso, con motivazione indenne da vizi logici, il presupposto soggettivo, storico e logico, indispensabile per prendere in esame la tesi difensiva, la quale, di conseguenza, non può essere presa in considerazione in questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il remittente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 APRILE 2003 .