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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/09/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del Giudice dr.ssa Patrizia Acampora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2834/2023 RGAC
TRA
(c.f. ), elett.te dom.to in S. Agnello alla Via A. Parte_1 C.F._1
Balsamo 35, presso lo studio dell'avv. D'Esposito Noemi (c.f. ), domicilio C.F._2
digitale Email_1
opponente
CONTRO
(c.f. , elett.te dom.ta in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._3
Toledo n. 116, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Ficca, domicilio digitale
Email_2
opposta
Oggetto: opposizione al precetto
Conclusioni: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione all'esecuzione, preannunciata con atto di precetto Parte_1 notificato il 20-5-2023 da , che intimava all'odierno opponente di eliminare Controparte_1 le tubazioni di adduzione dell'acqua, dei tubi del gas, dei tubi di scarico fognario e dei cavi elettrici, che attraversano la proprietà dell'intimante, sita in S. Agnello alla Via Cappuccini , in catasto al foglio
2, p.lle 5454 e 547. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
L'opponente preliminarmente eccepisce la nullità del precetto per essere stato notificato presso la pec commerciale dell'opponente e non presso quella personale. Nel merito, eccepisce il mutamento dello stato dei luoghi e pertanto l'impossibilità dell'esecuzione, imputabile all'opposta.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In via del tutto preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di precetto per erronea individuazione dell'indirizzo pec è superata dall'opposizione stessa, che testimonia il raggiungimento dello scopo della notifica, sia pure errata, in tesi.
Per quel che concerne il merito, viene in rilievo il concetto di efficacia isolante del titolo esecutivo.
Astrattamente, è ben possibile che un mutamento della situazione di fatto possa determinare l'impossibilità di mettere in esecuzione il titolo ma la questione andrà posta durante l'esecuzione dell'obbligo di fare.
Allo stato, peraltro, risulta indimostrata la circostanza allegata dall'opponente, poiché altro è provare il mutamento dello stato dei luoghi altro è provare che detto mutamento ha reso impossibile l'attuazione della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da all'esecuzione preannunciata da con atto di precetto: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
Gianfranco Ficca, difensore antistatario di nella misura di euro Controparte_1
1.100,00 per competenze, oltre rimb. forf. 15%, CpA ed Iva se dovute e non detraibili. Manda alla cancelleria per il recupero del contributo unificato in danno di . Parte_1
Torre Annunziata14 luglio 2025
dr.ssa Patrizia Acampora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del Giudice dr.ssa Patrizia Acampora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2834/2023 RGAC
TRA
(c.f. ), elett.te dom.to in S. Agnello alla Via A. Parte_1 C.F._1
Balsamo 35, presso lo studio dell'avv. D'Esposito Noemi (c.f. ), domicilio C.F._2
digitale Email_1
opponente
CONTRO
(c.f. , elett.te dom.ta in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._3
Toledo n. 116, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Ficca, domicilio digitale
Email_2
opposta
Oggetto: opposizione al precetto
Conclusioni: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione all'esecuzione, preannunciata con atto di precetto Parte_1 notificato il 20-5-2023 da , che intimava all'odierno opponente di eliminare Controparte_1 le tubazioni di adduzione dell'acqua, dei tubi del gas, dei tubi di scarico fognario e dei cavi elettrici, che attraversano la proprietà dell'intimante, sita in S. Agnello alla Via Cappuccini , in catasto al foglio
2, p.lle 5454 e 547. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
L'opponente preliminarmente eccepisce la nullità del precetto per essere stato notificato presso la pec commerciale dell'opponente e non presso quella personale. Nel merito, eccepisce il mutamento dello stato dei luoghi e pertanto l'impossibilità dell'esecuzione, imputabile all'opposta.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In via del tutto preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di precetto per erronea individuazione dell'indirizzo pec è superata dall'opposizione stessa, che testimonia il raggiungimento dello scopo della notifica, sia pure errata, in tesi.
Per quel che concerne il merito, viene in rilievo il concetto di efficacia isolante del titolo esecutivo.
Astrattamente, è ben possibile che un mutamento della situazione di fatto possa determinare l'impossibilità di mettere in esecuzione il titolo ma la questione andrà posta durante l'esecuzione dell'obbligo di fare.
Allo stato, peraltro, risulta indimostrata la circostanza allegata dall'opponente, poiché altro è provare il mutamento dello stato dei luoghi altro è provare che detto mutamento ha reso impossibile l'attuazione della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da all'esecuzione preannunciata da con atto di precetto: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
Gianfranco Ficca, difensore antistatario di nella misura di euro Controparte_1
1.100,00 per competenze, oltre rimb. forf. 15%, CpA ed Iva se dovute e non detraibili. Manda alla cancelleria per il recupero del contributo unificato in danno di . Parte_1
Torre Annunziata14 luglio 2025
dr.ssa Patrizia Acampora