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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7527 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 37701 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 25.6.2025 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Marianna Dionigi, 57 presso lo
[...] studio degli avvocati Francesco Bronzini e Gloria Muccioli Casadei che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di delega in atti
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: richiesta differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2024 i ricorrenti, premettendo di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta, che esercita l'impresa di pulimento in regime di appalto, esponevano che la stessa si era aggiudicata l'appalto ATAC lotto 2 (Grottarossa/Montesacro) e che aveva svolto le attività oggetto di appalto dal 15.1.2021 fino al 31.5.2021; che in particolare essi esponenti, nell'ambito del citato appalto, avevano svolto le mansioni di operai pulitori e manutentori presso la stazione degli autobus ATAC di Roma, via della Stazione di Grottarossa snc occupandosi della pulizia delle vetture e degli impianti presso i depositi di superficie, del servizio di manutenzione ordinaria, del lavaggio, del depolvero dei ponti di sollevamento vetture;
che avevano tutti iniziato a lavorare il 15.1.2021 e cessato il rapporto di lavoro con la
1 resistente il 31.5.2021 per la cessazione dell'appalto; che per l'intera durata del rapporto di lavoro avevano svolto le mansioni di operai pulitori e/o manutentori sotto la direzione ed il controllo dei preposti dell'azienda in particolare del Sig. , responsabile di Parte_5 cantiere;
che al rapporto di lavoro si applicava il CCNL Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi; che in ragione dell'orario svolto dai singoli ricorrenti nelle ore notturne in misura superiore rispetto a quanto risultava dalle buste paga in atti avevano prestato mediamente la propria attività per 143,00 ore di lavoro notturno al mese (pari a 33 ore settimanali svolte nell'intervallo ricompreso tra le 22.00 e le 5.00); che in particolare (livello III, full time di 40 Parte_1 ore settimanali per 6 giorni a settimana con riposo di sabato) aveva l'orario giornaliero dalle 20.50 alle 3.30; che (livello II, part time 75%, di 30 ore settimanali per 6 giorni Parte_2 a settimana dal lunedì al sabato) aveva l'orario giornaliero dalle 22.00 alle 3.00; che Pt_3
(livello IV, part time 95% - 38 ore settimanali per 5 giorni a settimana dal lunedì alla
[...] domenica con 2 riposi infrasettimanale a rotazione) aveva l'orario per 4 giorni a settimana dalle ore 18.30 alle 3.30 con un'ora di pausa pranzo dalle ore 20.00 alle ore 21.00 e dalle 21.00 alle 3.00 per un giorno a settimana;
che di (livello II, part time 75% - 30 ore Parte_4 settimanali per 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato) aveva l'orario giornaliero dalle 6.00 alle 11.00 o dalle 7 alle 12.00; che dal combinato disposto degli artt. 38 e 39 del CCNL relativi al lavoro straordinario e notturno emergeva che si dovesse applicare la maggiorazione del 30% su ferie, festività, 13ma mensilità, 14ma mensilità, TFR, indennità sostitutiva di preavviso, malattia ed infortunio;
che più in dettaglio, i lavoratori che svolgono il loro turno di notte e con continuità sono quelli che svolgono almeno 3 ore della propria prestazione lavorativa nella fascia oraria intercorrente tra le ore 22.00 e le ore 5.00; che dunque in ragione dell'orario concretamente svolto dai ricorrenti e gli stessi dovevano essere ritenuti Pt_1 Pt_2 Pt_3 lavoratori notturni che hanno svolto la propria prestazione (notturna) a carattere continuo e che, conseguentemente hanno diritto alla maggiorazione del 30% su tutti gli istituti sopra menzionati;
che la retribuzione diretta e indiretta corrisposta alla è stata inferiore rispetto alle Parte_4 previsioni del CCNL applicato in ragione del mancato pagamento dell' “anzianità forfettaria di settore” pari ad € 54,39 e quindi dell'inesatto pagamento delle retribuzioni, 13ma mensilità e 14ma mensilità, dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e dei permessi maturati e non goduti. Concludevano chiedendo di: “1 accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo sulla scorta del livello suindicato ed in ragione dell'orario di lavoro in concreto osservato come meglio specificato in premessa, eventualmente facendo applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
2 accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro specificati in premessa;
3 accertare e dichiarare in ragione del disposto dell'art. 39 del CCNL applicato al rapporto di lavoro la qualifica di LAVORATORE NOTTURNO dei ricorrenti , Parte_1
e in quanto svolgevano continuativamente almeno 3 ore Parte_2 Parte_3 di lavoro nella fascia ricompresa tra le 22.00 e le 5.00;
4 accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 38 del CCNL applicato al rapporto di lavoro il diritto dei ricorrenti , e a percepire la Parte_1 Parte_2 Parte_3 maggiorazione notturna sugli istituti delle ferie, festività, rol, ex festività, 13ma mensilità, 14ma mensilità, TFR, malattia ed infortunio;
5 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi Parte_4 riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo sulla scorta del proprio livello di inquadramento contrattuale anche in ragione dell'applicazione della anzianità forfettaria di settore specificato in premessa, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
6 condannare la società resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle somme di qui seguito a. : € 667,33 Parte_1
2 b. : € 766,90 Parte_2 c. : € 628,60 Controparte_2 d. : € 477,59 Parte_4 per i titoli di cui sopra o della somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi”. Nella contumacia della società resistente, ritualmente evocata in giudizio, era espletata la prova orale e la causa era decisa all'udienza del 25.6.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1.La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
2.All'esito dell'istruttoria orale condotta nel presente giudizio è infatti emerso che tutti gli odierni ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della convenuta presso l'appalto in Roma via Stazione di Grottarossa s.n.c., nel periodo dal 15.1.2021 al 31.5.2021, segnatamente:
- svolgendo mansioni di operaio pulitore, con orario full time di 40 ore Parte_1 iorni la settimana dal lunedì alla domenica con riposo il sabato dalle;
- svolgendo mansioni di operaio addetto al controllo delle obliteratrici e Parte_2 orario di lavoro part-time al 75% di 30 ore settimanali per 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato, per 5 ore al giorno dalle ore 22.00 alle 3.00;
- svolgendo mansioni di operaio manovratore e pulitore, con orario di lavoro Parte_3
% di 38 ore settimanali per 5 giorni la settimana dal lunedì alla domenica con 2 riposi infrasettimanale a rotazione, per 8 ore al giorno dalle ore 18.30 alle 3.30 con un'ora di pausa pranzo dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per 4 giorni e per un giorno per 6 ore dalle 21.00 alle 3.00 senza pausa pranzo. Tali circostanze sono state infatti confermate dai testi , Testimone_1 Tes_2 [...]
, che devono ritenersi indifferenti ai fatti di causa e pienamente attendibili. Tes_3 Rileva altresì in questa cornice già persuasiva, poi, la mancata ingiustificata risposta del convenuto contumace all'interrogatorio formale deferito (art. 232 c.p.c.). 3. Ciò posto ai sensi dell'art. 38 del CCNL di cat. qualora il dipendente presti la sua opera oltre l'orario normale, sia di giorno che di notte, le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. In particolare “II lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione: 1) lavoro straordinario diurno feriale 25%; 2) lavoro straordinario notturno 50%; 3) lavoro straordinario festivo 65%; 4) lavoro straordinario notturno festivo 75%; 5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%; 6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati 20%; 7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati 30%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore”. La disposizione chiarisce altresì che
“Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione dovrà essere computata nei seguenti istituti contrattuali: a) ferie;
b) festività: c) 13ma mensilità; d) 14ma mensilità; e) TFR;
f) indennità sostitutiva di preavviso;
g) malattia ed infortunio” (doc. 9). Ai sensi dell'art. 39 del CCNL di cat. “È considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali quello effettivamente prestato tra le ore 22.00 e le ore 5.00 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legislativo n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22.00 e le ore 5.00;
3 l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22,00 e le ore 5,00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part — time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 66/2003”. 4. Pertanto, in base alle citate disposizioni contrattuali, i ricorrenti e Pt_1 Pt_2 Pt_3 avendo svolto in modo continuativo orario lavorativo notturno, avendo svolto l'attività di almeno 3 ore di lavoro nella fascia ricompresa tra le 22.00 e le 5.00, hanno diritto alle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva sugli istituti delle ferie, festività, rol, ex festività, 13ma mensilità, 14ma mensilità, TFR, malattia ed infortunio. In base ai corretti conteggi sviluppati dal sindacato e prodotti in atti dai ricorrenti, ai quali si fa integralmente rinvio in quanto immuni da vizi, spettano i seguenti importi:
- a € 667,33 (di cui 13^ mensilità € 80,52, 14^ mensilità € 81,21, ferie € Parte_1
335,04, trattamento di fine rapporto € 170,56);
- a € 766,90 (di cui retribuzione € 220,71, 13ma mensilità € 41,10 , 14ma Parte_2 mensilità € 35,53 , Ferie € 213,97, Trattamento di fine rapporto € 255,59);
- a € 628,60 (di cui 13ma mensilità € 66,98, 14ma mensilità € 67,65, Ferie € Parte_3
2 ento di fine rapporto € 196,09). Sul punto deve rimarcarsi che per puro errore materiale nelle conclusioni del ricorso il nominativo di è sostituito con Parte_3 quello di . Controparte_2 5. L'istruttoria orale ha, altresì, confermato che la ricorrente ha lavorato Parte_4 presso l'appalto di via Stazione di Grottarossa per la resistente dal 15.1.2021 al 31.5.2021, svolgendo mansioni di operaia pulitrice, con orario di lavoro part time al 75%, di 30 ore settimanali, dalle 6 alle 11 o dalle 7 alle 12, per sei giorni a settimana dal lunedì, al sabato. La circostanza è stata confermata dai testi , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 indifferenti e credibili, rilevando in senso sfavorevole alla resistente, altresì, la mancata ingiustificata risposta del convenuto contumace all'interrogatorio formale deferito (art. 232 c.p.c.). Ciò posto ai sensi dell'art. 22 del CCNL di settore spetta l' “anzianità forfettaria di settore” pari ad
€ 54,39 (“In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella allegata al presente C.C.N.L. Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come disposto nell'articolo 22 del C.C.N.L. 25 maggio 2001 e C.C.N.L. precedenti. Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13ª, 14ª, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio. L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore. A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente C.C.N.L. Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l'impresa. Per gli operai già in forza che al 31.5.2011 non percepiscono l'anzianità forfettaria di settore, l'E.D.A.R. di cui al C.C.N.L. 19 dicembre 2007 verrà mantenuto come elemento economico ad personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento dei quattro anni di anzianità di settore, come previsto nel presente articolo.” (cfr. CCNL in atti). Alla ricorrente non è stata riconosciuta l'anzianità forfettaria di settore (cfr. buste paga in atti) laddove, invece, essa avrebbe dovuto esserle riconosciuta in quanto la stessa ha sempre lavorato presso il medesimo settore quantomeno dal 25.9.2014 (come si evince dalle buste paga, dall'estratto conto previdenziale e dal dettaglio attività società datrici di lavoro, doc.
4.b) ed è passata da una società all'altra con solo cambi di appalto e lavorando, tra l'altro, sempre nel medesimo luogo, presso la stazione degli autobus ATAC sita in Roma, Via della Stazione di Grottarossa snc.
4 Ne discende che ella è creditrice dell'importo di € 477,59 (di cui per retribuzione € 185,15, per 13^ mensilità € 28,27, per 14^ mensilità € 28,24, per ferie non godute € 199,91, per permessi non goduti
€ 36,02).
6. Sulle somme dovute vanno calcolati, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
o : € 667,33 Parte_1
o € 766,90 Parte_2
o : € 628,60 Parte_3
o € 477,59 Parte_4 per i titoli di cui in parte motiva oltre accessori come per legge;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 2.626,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Roma, 25.6.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
5
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 37701 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 25.6.2025 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Marianna Dionigi, 57 presso lo
[...] studio degli avvocati Francesco Bronzini e Gloria Muccioli Casadei che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di delega in atti
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: richiesta differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2024 i ricorrenti, premettendo di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta, che esercita l'impresa di pulimento in regime di appalto, esponevano che la stessa si era aggiudicata l'appalto ATAC lotto 2 (Grottarossa/Montesacro) e che aveva svolto le attività oggetto di appalto dal 15.1.2021 fino al 31.5.2021; che in particolare essi esponenti, nell'ambito del citato appalto, avevano svolto le mansioni di operai pulitori e manutentori presso la stazione degli autobus ATAC di Roma, via della Stazione di Grottarossa snc occupandosi della pulizia delle vetture e degli impianti presso i depositi di superficie, del servizio di manutenzione ordinaria, del lavaggio, del depolvero dei ponti di sollevamento vetture;
che avevano tutti iniziato a lavorare il 15.1.2021 e cessato il rapporto di lavoro con la
1 resistente il 31.5.2021 per la cessazione dell'appalto; che per l'intera durata del rapporto di lavoro avevano svolto le mansioni di operai pulitori e/o manutentori sotto la direzione ed il controllo dei preposti dell'azienda in particolare del Sig. , responsabile di Parte_5 cantiere;
che al rapporto di lavoro si applicava il CCNL Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi; che in ragione dell'orario svolto dai singoli ricorrenti nelle ore notturne in misura superiore rispetto a quanto risultava dalle buste paga in atti avevano prestato mediamente la propria attività per 143,00 ore di lavoro notturno al mese (pari a 33 ore settimanali svolte nell'intervallo ricompreso tra le 22.00 e le 5.00); che in particolare (livello III, full time di 40 Parte_1 ore settimanali per 6 giorni a settimana con riposo di sabato) aveva l'orario giornaliero dalle 20.50 alle 3.30; che (livello II, part time 75%, di 30 ore settimanali per 6 giorni Parte_2 a settimana dal lunedì al sabato) aveva l'orario giornaliero dalle 22.00 alle 3.00; che Pt_3
(livello IV, part time 95% - 38 ore settimanali per 5 giorni a settimana dal lunedì alla
[...] domenica con 2 riposi infrasettimanale a rotazione) aveva l'orario per 4 giorni a settimana dalle ore 18.30 alle 3.30 con un'ora di pausa pranzo dalle ore 20.00 alle ore 21.00 e dalle 21.00 alle 3.00 per un giorno a settimana;
che di (livello II, part time 75% - 30 ore Parte_4 settimanali per 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato) aveva l'orario giornaliero dalle 6.00 alle 11.00 o dalle 7 alle 12.00; che dal combinato disposto degli artt. 38 e 39 del CCNL relativi al lavoro straordinario e notturno emergeva che si dovesse applicare la maggiorazione del 30% su ferie, festività, 13ma mensilità, 14ma mensilità, TFR, indennità sostitutiva di preavviso, malattia ed infortunio;
che più in dettaglio, i lavoratori che svolgono il loro turno di notte e con continuità sono quelli che svolgono almeno 3 ore della propria prestazione lavorativa nella fascia oraria intercorrente tra le ore 22.00 e le ore 5.00; che dunque in ragione dell'orario concretamente svolto dai ricorrenti e gli stessi dovevano essere ritenuti Pt_1 Pt_2 Pt_3 lavoratori notturni che hanno svolto la propria prestazione (notturna) a carattere continuo e che, conseguentemente hanno diritto alla maggiorazione del 30% su tutti gli istituti sopra menzionati;
che la retribuzione diretta e indiretta corrisposta alla è stata inferiore rispetto alle Parte_4 previsioni del CCNL applicato in ragione del mancato pagamento dell' “anzianità forfettaria di settore” pari ad € 54,39 e quindi dell'inesatto pagamento delle retribuzioni, 13ma mensilità e 14ma mensilità, dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e dei permessi maturati e non goduti. Concludevano chiedendo di: “1 accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo sulla scorta del livello suindicato ed in ragione dell'orario di lavoro in concreto osservato come meglio specificato in premessa, eventualmente facendo applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
2 accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro specificati in premessa;
3 accertare e dichiarare in ragione del disposto dell'art. 39 del CCNL applicato al rapporto di lavoro la qualifica di LAVORATORE NOTTURNO dei ricorrenti , Parte_1
e in quanto svolgevano continuativamente almeno 3 ore Parte_2 Parte_3 di lavoro nella fascia ricompresa tra le 22.00 e le 5.00;
4 accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 38 del CCNL applicato al rapporto di lavoro il diritto dei ricorrenti , e a percepire la Parte_1 Parte_2 Parte_3 maggiorazione notturna sugli istituti delle ferie, festività, rol, ex festività, 13ma mensilità, 14ma mensilità, TFR, malattia ed infortunio;
5 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi Parte_4 riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo sulla scorta del proprio livello di inquadramento contrattuale anche in ragione dell'applicazione della anzianità forfettaria di settore specificato in premessa, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
6 condannare la società resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle somme di qui seguito a. : € 667,33 Parte_1
2 b. : € 766,90 Parte_2 c. : € 628,60 Controparte_2 d. : € 477,59 Parte_4 per i titoli di cui sopra o della somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi”. Nella contumacia della società resistente, ritualmente evocata in giudizio, era espletata la prova orale e la causa era decisa all'udienza del 25.6.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1.La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
2.All'esito dell'istruttoria orale condotta nel presente giudizio è infatti emerso che tutti gli odierni ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della convenuta presso l'appalto in Roma via Stazione di Grottarossa s.n.c., nel periodo dal 15.1.2021 al 31.5.2021, segnatamente:
- svolgendo mansioni di operaio pulitore, con orario full time di 40 ore Parte_1 iorni la settimana dal lunedì alla domenica con riposo il sabato dalle;
- svolgendo mansioni di operaio addetto al controllo delle obliteratrici e Parte_2 orario di lavoro part-time al 75% di 30 ore settimanali per 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato, per 5 ore al giorno dalle ore 22.00 alle 3.00;
- svolgendo mansioni di operaio manovratore e pulitore, con orario di lavoro Parte_3
% di 38 ore settimanali per 5 giorni la settimana dal lunedì alla domenica con 2 riposi infrasettimanale a rotazione, per 8 ore al giorno dalle ore 18.30 alle 3.30 con un'ora di pausa pranzo dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per 4 giorni e per un giorno per 6 ore dalle 21.00 alle 3.00 senza pausa pranzo. Tali circostanze sono state infatti confermate dai testi , Testimone_1 Tes_2 [...]
, che devono ritenersi indifferenti ai fatti di causa e pienamente attendibili. Tes_3 Rileva altresì in questa cornice già persuasiva, poi, la mancata ingiustificata risposta del convenuto contumace all'interrogatorio formale deferito (art. 232 c.p.c.). 3. Ciò posto ai sensi dell'art. 38 del CCNL di cat. qualora il dipendente presti la sua opera oltre l'orario normale, sia di giorno che di notte, le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. In particolare “II lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione: 1) lavoro straordinario diurno feriale 25%; 2) lavoro straordinario notturno 50%; 3) lavoro straordinario festivo 65%; 4) lavoro straordinario notturno festivo 75%; 5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%; 6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati 20%; 7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati 30%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore”. La disposizione chiarisce altresì che
“Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione dovrà essere computata nei seguenti istituti contrattuali: a) ferie;
b) festività: c) 13ma mensilità; d) 14ma mensilità; e) TFR;
f) indennità sostitutiva di preavviso;
g) malattia ed infortunio” (doc. 9). Ai sensi dell'art. 39 del CCNL di cat. “È considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali quello effettivamente prestato tra le ore 22.00 e le ore 5.00 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legislativo n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22.00 e le ore 5.00;
3 l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22,00 e le ore 5,00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part — time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 66/2003”. 4. Pertanto, in base alle citate disposizioni contrattuali, i ricorrenti e Pt_1 Pt_2 Pt_3 avendo svolto in modo continuativo orario lavorativo notturno, avendo svolto l'attività di almeno 3 ore di lavoro nella fascia ricompresa tra le 22.00 e le 5.00, hanno diritto alle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva sugli istituti delle ferie, festività, rol, ex festività, 13ma mensilità, 14ma mensilità, TFR, malattia ed infortunio. In base ai corretti conteggi sviluppati dal sindacato e prodotti in atti dai ricorrenti, ai quali si fa integralmente rinvio in quanto immuni da vizi, spettano i seguenti importi:
- a € 667,33 (di cui 13^ mensilità € 80,52, 14^ mensilità € 81,21, ferie € Parte_1
335,04, trattamento di fine rapporto € 170,56);
- a € 766,90 (di cui retribuzione € 220,71, 13ma mensilità € 41,10 , 14ma Parte_2 mensilità € 35,53 , Ferie € 213,97, Trattamento di fine rapporto € 255,59);
- a € 628,60 (di cui 13ma mensilità € 66,98, 14ma mensilità € 67,65, Ferie € Parte_3
2 ento di fine rapporto € 196,09). Sul punto deve rimarcarsi che per puro errore materiale nelle conclusioni del ricorso il nominativo di è sostituito con Parte_3 quello di . Controparte_2 5. L'istruttoria orale ha, altresì, confermato che la ricorrente ha lavorato Parte_4 presso l'appalto di via Stazione di Grottarossa per la resistente dal 15.1.2021 al 31.5.2021, svolgendo mansioni di operaia pulitrice, con orario di lavoro part time al 75%, di 30 ore settimanali, dalle 6 alle 11 o dalle 7 alle 12, per sei giorni a settimana dal lunedì, al sabato. La circostanza è stata confermata dai testi , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 indifferenti e credibili, rilevando in senso sfavorevole alla resistente, altresì, la mancata ingiustificata risposta del convenuto contumace all'interrogatorio formale deferito (art. 232 c.p.c.). Ciò posto ai sensi dell'art. 22 del CCNL di settore spetta l' “anzianità forfettaria di settore” pari ad
€ 54,39 (“In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella allegata al presente C.C.N.L. Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come disposto nell'articolo 22 del C.C.N.L. 25 maggio 2001 e C.C.N.L. precedenti. Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13ª, 14ª, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio. L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore. A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente C.C.N.L. Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l'impresa. Per gli operai già in forza che al 31.5.2011 non percepiscono l'anzianità forfettaria di settore, l'E.D.A.R. di cui al C.C.N.L. 19 dicembre 2007 verrà mantenuto come elemento economico ad personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento dei quattro anni di anzianità di settore, come previsto nel presente articolo.” (cfr. CCNL in atti). Alla ricorrente non è stata riconosciuta l'anzianità forfettaria di settore (cfr. buste paga in atti) laddove, invece, essa avrebbe dovuto esserle riconosciuta in quanto la stessa ha sempre lavorato presso il medesimo settore quantomeno dal 25.9.2014 (come si evince dalle buste paga, dall'estratto conto previdenziale e dal dettaglio attività società datrici di lavoro, doc.
4.b) ed è passata da una società all'altra con solo cambi di appalto e lavorando, tra l'altro, sempre nel medesimo luogo, presso la stazione degli autobus ATAC sita in Roma, Via della Stazione di Grottarossa snc.
4 Ne discende che ella è creditrice dell'importo di € 477,59 (di cui per retribuzione € 185,15, per 13^ mensilità € 28,27, per 14^ mensilità € 28,24, per ferie non godute € 199,91, per permessi non goduti
€ 36,02).
6. Sulle somme dovute vanno calcolati, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
o : € 667,33 Parte_1
o € 766,90 Parte_2
o : € 628,60 Parte_3
o € 477,59 Parte_4 per i titoli di cui in parte motiva oltre accessori come per legge;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 2.626,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Roma, 25.6.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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