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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/05/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 29/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29/2024 R.G., avente ad oggetto domanda congiunta e cumulativa di separazione e divorzio promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in AF (EN) al viale G. Marconi n. 39 presso lo studio dell'Avv. Giusi
Maria Rossella Nicoletti (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
in atti
E
pagina 1 di 5
domiciliato in AF (EN) alla via San Giuseppe n. 2 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano
Caltavuturo (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 10.03.2025, resa all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. Parte_1 Parte_2
473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, chiedendo la pronuncia della loro separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, in regime di separazione dei beni, in data 16.08.2013 a IC (AG) e trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Pietraperzia (EN) al n. 5, parte II, serie B, Ufficio 1, Anno 2013, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 12 gennaio 2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati ad Enna i figli il Per_1
25.11.2013, e il 12.04.2016. Per_2
Con sentenza n. 243/2024, pubblicata il 20.05.2024, il Tribunale di Enna in seno al procedimento individuato al n. RG n. 29/2024 ha pronunciato la separazione dei coniugi e con ordinanza di pari data
è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del giorno 04.03.2025, sostituita dal deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, i predetti coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e chiesto che il
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed, dandosi atto che la signora continuerà a vivere insieme ai figli e presso la casa sita a Pt_1 Per_1 Per_2
AF in Via Marchese San Giuliano n.40, di proprietà dei minori per averla ricevuta in donazione dalla nonna paterna, ove hanno trasferito la propria residenza a partire dal 25.08.2023; 2.
Entrambi i coniugi si impegnano a prestare il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto e per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per i minori.
3. I figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali,
pagina 2 di 5 conformemente alle disposizioni vigenti in materia si attiveranno, per favorire lo sviluppo di una relazione significativa dei minori, con entrambi i genitori, i quali continueranno a coabitare con la madre (affidamento condiviso con residenza privilegiata) presso la casa sita a AF in Via
Marchese San Giulianon.40 e disciplinando a tal uopo, la cadenza degli incontri con il padre non collocatario, secondo quanto segue: Diritto di visita del padre Abitualmente Riguardo al diritto di visita del sig. , a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, atteso che il Sig. Pt_2
si è ritrasferito nel comune di AF, i coniugi di comune accordo stabiliscono che il Pt_2
padre, avrà la facoltà di vedere i figli e tenerli con sé ogni lunedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore
21:00 con l'obbligo di prelevarli personalmente dall'abitazione della madre ed ivi personalmente accompagnarli, il tutto compatibilmente con le esigenze e gli obblighi scolastici degli stessi minori che, nei giorni in cui vi è la scuola dovranno essere riaccompagnati a casa non più tardi delle ore 21.00, salvo diverso accordo tra i genitori;
Nei fine settimana, a settimane alterne, il sig. potrà tenere Pt_2
consecutivamente i minori dal sabato (dopo il catechismo) alla domenica con obbligo di riaccompagnarli a casa dopo pranzo. Vacanze estive e festività - Nel periodo estivo di vacanze scolastiche, 2 settimane consecutive con il padre ricadente nel mese di luglio o agosto. - il giorno di
Natale e la festività di Santo Stefano, alternandoli ogni anno con il 31 dicembre e il giorno di
Capodanno; - il giorno dell'Epifania, ad anni alterni;
- la vigilia di Pasqua, il giorno di Pasqua, il
Lunedì dell'angelo e il martedì della pasquetta, ad anni alterni;
- la festività del 25 aprile, alternandola ogni anno con la festività del 1° maggio;
- il giorno di Ferragosto ad anni alterni;
- il giorno della festa del papà e del suo compleanno. - il giorno del compleanno dei figli, se non insieme con l'altro genitore, per metà giornata. I coniugi di comune accordo stabiliranno, di volta in volta, il periodo di permanenza dei figli con il padre e con la madre per le vacanze estive, per un periodo di 2 settimane. Provvedimenti di natura economica 6. A titolo di contributo al mantenimento per i figli, il
Sig. si obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo Pt_2 Pt_1
mensile di euro 450,00, somma che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT e corrisposta tramite bonifico bancario presso il C/C intestato alla signora TE
. I genitori contribuiranno in ragione della metà alle spese straordinarie per i figli. Le spese
[...]
straordinarie sanitarie, di istruzione, sportive e ricreative sono suddivise in: a. spese straordinarie obbligatorie, quali spese per libri scolastici/universitari, spese sanitarie urgenti e per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate presso il SSN, da rimborsarsi entro una settimana dall'effettuazione della visita, di farmaci prescritti ad pagina 3 di 5 eccezione di quelli da banco relativi alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali rientranti nell'assegno di mantenimento, spese per la terapia che la minore effettua presso strutture Per_1
specializzate nella misura in cui non siano rimborsabili, spese per l'acquisto di alimenti per soggetti ciliaci per la figlia minore , spese per il doposcuola frequentato dai minori e spese per il Per_1 carburante necessario per il trasporto della minore presso la struttura “ I corrieri dell'Oasi” Per_1
di Enna ove la minore effettua la terapia psicoeducativa due volte a settimana. b. spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, quali spese mediche per interventi chirurgici, e sanitarie non effettuate tramite il SSN, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, stages, master e specializzazioni post universitarie, corsi professionali e prove di concorso, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative e di natura ludica, corsi d'informatica, vacanze senza genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private. Il genitore che intende sostenere tali spese invierà una specifica richiesta scritta all'altro anche tramite messaggio whats app e quest'ultimo ove non si opponga nel termine massimo di venti giorni (ovvero nel termine all'uopo fissato) verrà considerato consenziente. Qualora, invece, manifesti espressamente un dissenso motivato e il conflitto non si riesca a risolvere tra le parti, sarà necessario il ricorso all'autorità giudiziaria. 10. I genitori contribuiranno alle spese straordinarie che si dovrebbero rendere necessarie per un'eventuale ristrutturazione della casa di proprietà dei minori.
11. In ordine al contributo di mantenimento della coniuge , le parti Parte_1
concordano che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento. 12. In ordine a eventuali partite di debiti maturati dal Sig. e inerenti eventuali finanziamenti dallo Parte_2 stesso contratti, durante il matrimonio il sig. assume personalmente l'impegno di Parte_2 provvedere all'estinzione dei predetti debiti, manlevando la signora da Parte_1
ogni responsabilità e/o obbligazione. 13. le parti chiedono che le spese legali di assistenza e rappresentanza del presente giudizio siano tra esse integralmente compensate”.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 243/2024 già resa da questo Tribunale il 20.05.2024 in seno a questo procedimento, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 4 di 5 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata ad [...] il [...] (C.F.: , e Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), dichiara la cessazione Parte_2 C.F._3
degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in data 16.08.2013 a IC (AG) e trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Pietraperzia (EN) al n. 5, parte II, serie B, Ufficio 1, Anno
2013, alle condizioni sopra riportate.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5