Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 2
In tema di reati concernenti le armi, la clandestinità costituisce una "qualità" dell'arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l'ordine pubblico, attesa l'impossibilità di risalire alla sua provenienza, alle sue modalità di acquisizione, ai suoi trasferimenti: ne consegue che la diminuente del fatto di lieve entità, specificamente prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, non è applicabile in relazione alle armi clandestine.
Non vi può essere assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clandestina, essendo diversi sia la condotta dell'agente che l'interesse protetto dalle rispettive norme incriminatrici.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2008, n. 14624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14624 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/03/2008
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 432
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 039116/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA OR, N. IL 20/07/1962;
avverso SENTENZA del 28/09/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 settembre 2007 la Corte d'appello di Catania, sezione terza penale, confermava la decisione del gup del Tribunale di Caltagirone del 3 maggio 2007, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato AL ES responsabile dei delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 6,35 mod. Maser, con caricatore inserito, con matricola contraffatta e della contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., per avere detenuto munizioni per arma comune da sparo e, ritenuta la continuazione tra i reati, riconosciuta la recidiva aggravata, specifica, reiterata infraquinquennale, lo aveva condannato, previa diminuzione di un terzo per la scelta del rito, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, ES, il quale lamenta:
a) violazione di legge e vizio di motivazione per omesso riconoscimento del rapporto di specialità tra le disposizioni di cui alla L. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 e la L. 110 del 1975, art.23;
b) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5;
c) omessa motivazione con riferimento alla mancata applicazione, ai fini del giustificato motivo del porto del coltello, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80 regolamento T.U.L.P.S..
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Relativamente alla prima censura il Collegio osserva che il delitto di porto illegale di un'arma da sparo comprende ed assorbe, per continenza, quello di detenzione, escludendo il concorso materiale dei due reati, soltanto quando la condotta di detenzione inizi contestualmente a quella di porto in luogo pubblico e sia stata acquisita la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (Cass. Sez. 1^, 2 aprile 1992, n. 7822, De Lucia, rv. 191011; Cass. Sez. 1^, 11 giugno 1996, n. 7759, Zavettieri, rv. 205532; Cass. Sez. 1^, 20 dicembre 2001, n. 4490, Lo Russo, rv. 220647). Nel caso in esame i giudici di merito hanno illustrato, con motivazione logica, conforme ai principi in precedenza illustrati e fondata sul puntuale richiamo alle risultanze processuali (in particolare dichiarazioni rese dall'imputato al gip, in sede di udienza di convalida, il 25 marzo 2006) che ES aveva acquisito la piena disponibilità dell'arma e aveva iniziato a detenerla in epoca di gran lunga antecedente rispetto a quella di porto. Non vi può neppure essere assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo (L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12, 14) in quelli di detenzione e porto di arma clandestina (L. n. 110 del 1975, art. 23), essendo diversa sia la condotta dell'agente che l'interesse tutelato dalle rispettive norme incriminatici (Cass. Sez. 1^, 4 novembre 1993, n. 1833, Marini, rv. 196516). Ed invero, sottesa alla previsione, quali comportamenti costituenti reato, della detenzione e del porto illegale di un'arma comune da sparo è l'esigenza di porre la competente autorità in grado di conoscere con tempestività l'esistenza di armi, i luoghi di custodia delle stesse, l'identità delle persone che ne hanno la disponibilità, nonché di impedire la circolazione in pubblico, in forme e con modalità non consentite, di armi. La L. n. 110 del 1975, art. 23, è, invece, finalizzato alla prevenzione e all'eliminazione della presenza, sul territorio dello Stato, di armi prive dei numeri, dei contrassegni, delle sigle di cui alla predetta L. n. 110 del 1975, art. 11, e, in quanto tali, non suscettibili di controllo circa la loro provenienza (Cass. Sez. 1^, 10 maggio 1995, n. 7442, De Lucia, rv. 201926; Cass. Sez. 1^, 22 giugno 1999, n. 4436, PG in proc. Lobina, rv. 214026).
2. Manifestamente priva di pregio è anche la seconda doglianza. La clandestinità costituisce una "qualità" dell'arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l'ordine pubblico, attesa l'impossibilità di risalire alla sua provenienza, alle sue modalità di acquisizione, ai suoi trasferimenti: di conseguenza la diminuente del fatto di lieve entità, specificamente disciplinata dalla L. n. 895 del 1967, art. 5, non è applicabile in relazione alle armi clandestine (Cass. Sez. 1^, 10 febbraio 1997, n. 4797, Isaia, rv. 207580; Cass. Sez. 1^, 24 ottobre 1998, n. 1487, Colaviti, rv. 212337).
Alla stregua di questi principi, correttamente, nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della predetta diminuente con riferimento alle condotte di detenzione e porto illegale di una pistola cal. 6,35, mod. Mauser, con matricola contraffatta, trovata nella disponibilità dell'imputato insieme con il relativo munizionamento.
3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso La definizione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, il cui porto senza giustificato motivo è vietato, originariamente contenuta nel R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 80, era funzionale alla disciplina contenuta nel R.D. 18 giugno 1931 n.773, art. 42, rispetto alla quale svolgeva una funzione integratrice.
Il R.D. n. 773 del 1931, art. 42, commi 1 e 2, sono stati espressamente abrogati dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, con la conseguenza che, a seguito dell'entrata in vigore della predetta legge, la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere non può più essere individuata in base al R.D. n. 635 del 1940, art. 80, essendo del tutto svincolata dall'elencazione in esso contenuta, e che in essa devono essere ricompresi anche tutti quegli strumenti che prima erano esclusi e il cui porto era in ogni caso consentito (Cass. Sez. 1^, 12 novembre 1997, n. 1386 del 12/11/1997, rv. 209842).
La L. n. 110 del 1975, art. 4, nel disciplinare ex uovo la materia, prevede soltanto l'accertamento in concreto dell'attitudine ad offendere dello strumento, prescindendo, per quanto riguarda i coltelli, dalle esclusioni un tempo previste, per quelli di minori dimensioni, dal R.D. n. 635 del 1940, art. 80, (Cass. Sez. 1^, 15 settembre 1982, Frangicane: Cass. Sez. 1^, 10 marzo 1992, P.M. in proc. Ceccherini;
Cass. Sez. 1^, 14 luglio 1993, P.M. in proc. Arditi;
Cass. Sez. 6^, 16 febbraio 1990, Almonte). Correttamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto irrilevanti, nel caso in esame, le dimensioni del coltello, desumendone dalle caratteristiche intrinseche e dalle circostanze di tempo e di luogo del suo porto la potenzialità offensiva. Quanto alla ritenuta assenza di giustificato motivo, la sentenza impugnata rileva che le risultanze processuali non confermano la tesi difensiva del porto per ragioni di lavoro;
tesi riproposta in questa sede senza specifiche censure all'iter argomentativo del giudice di merito, che si risolve pertanto in una richiesta di riesame delle acquisizioni probatorie, non consentito in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 6 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008.