Sentenza 24 gennaio 2006
Massime • 1
L'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente delitto consumato comporta un problema di semplice compatibilità logico-giuridica, che va verificata in concreto tenuto conto della tipologia dell'aggravante contestata. Così, mentre in alcuni casi è ontologicamente necessario che si sia realizzato l'evento che ne costituisce l'oggetto ovvero che si siano perfezionati i relativi presupposti costitutivi nel frammento di condotta posta in essere dall'agente, in altri non occorre che ciò si verifichi. (In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, in relazione al delitto di tentata violazione di domicilio, poiché l'imputato aveva commesso il fatto colpendo con calci e pugni la porta d'ingresso di una abitazione, senza peraltro danneggiarla).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2006, n. 16313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16313 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 24/01/2006
Dott. DI TOMASSI AR Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 94
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 22492/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 27/05/2005 da:
Avv. Pino Ernesto, difensore di RT PP nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 25 marzo 2005;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Francesco Salzano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LL PP era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Catania, dei reati di seguito indicati:
A) ai sensi dell'art. 56 c.p., e art. 614 c.p., comma 1 e 4, per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad introdursi nell'abitazione di LA PP e AG AR Carmela, contro la volontà dei predetti, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà e, segnatamente, per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine (con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nell'avere colpito con calci e pugni la porta d'ingresso dell'abitazione e con la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p.;) B) ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, perché, senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione un coltello, strumento da punta o da taglio atto ad offendere. Con sentenza del 19 marzo 2003, il Tribunale dichiarava il LL colpevole dei reato di cui al capo A), condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione, e lo dichiarava, altresì, colpevole del reato di cui al capo B), condannandolo alla pena di Euro 100,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Corte d'Appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata pronuncia, con ulteriori statuizioni di legge. Avverso l'anzidetta pronuncia, lo stesso difensore ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 614 c.p., comma 4; censura, inoltre, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 614 c.p., comma 1, e, conseguentemente, la mancata declaratoria di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità. Deduce, al riguardo, che le risultanze di causa e, segnatamente, l'escussione dei verbalizzanti, avevano escluso che la porta d'ingresso fosse stata danneggiata. Inoltre, il danneggiamento della cosa era condizione necessaria ai fini della configurabilità dell'aggravante, non essendo ipotizzarle, secondo il vigente sistema penale, una circostanza tentata, giacché un evento meramente ipotetico non poteva assumere alcuna rilevanza. L'esclusione dell'aggravante avrebbe dovuto comportare il riconoscimento dell'ipotesi semplice di violazione di domicilio, punibile a querela di parte, di guisa che, in mancanza di querela, sarebbe stato necessario adottare la corrispondente formula di proscioglimento. 2. - La proposta doglianza richiama il quesito giuridico relativo alla configurabilità del tentativo di reato circostanziato e dei presupposti all'uopo necessari. Nel caso di specie, trattandosi di tentata violazione di domicilio aggravata, ai sensi dell'art. 614 c.p., comma 4, l'interrogativo è nel senso se occorra, o meno, che a seguito della violenza sulla cosa si sia verificato il danneggiamento finalizzato all'introduzione nell'altrui domicilio. Ed infatti, non è revocabile in dubbio che, per la sussistenza dell'ipotesi aggravata, di cui alla menzionata norma sostanziale, non basti che l'azione sia esercitata direttamente sulla res, occorrendo che la stessa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l'aspetto e/o la funzione, come già affermato da questa Sezione con sentenza 14.1.2000, n. 2170, rv. 215674, richiamata dallo stesso ricorrente. Nella logica della previsione normativa, l'esito dannoso è, dunque, conseguenza necessaria della condotta volta all'introduzione nell'altrui abitazione mediante il superamento di un ostacolo materiale che si frapponga al conseguimento di quell'obiettivo. Ora, per quanto riguarda la problematica di fondo, non ignora il Collegio i termini della vexata quaestio della configurabilità sia del delitto tentato circostanziato (o tentativo circostanziato di delitto, cioè il tentativo in cui si siano già realizzate le circostanze, perché attinenti ad una parte di condotta già posta in essere ovvero ai presupposti della stessa ovvero ancora alla qualità del soggetto agente), sia del delitto circostanziato tentato (o tentativo di delitto circostanziato, in cui le circostanze non sono state realizzate, bensì soltanto tentate): quesito che, come è noto, ha trovato soluzioni contrastanti in dottrina.
Sul tema neppure la giurisprudenza ha, però, reso risposte univoche, affermando talora che sono compatibili col delitto tentato, e quindi ad esso applicabili, tutte le circostanze, sia aggravanti che attenuanti, escluse quelle relative ad un'attività nemmeno parzialmente posta in esecuzione e quelle che presuppongono l'avvenuta consumazione del reato (cfr. Cass. sez. 2^, 8.2.1982, n. 7665, rv. 154878); in altri casi che è ammessa la configurabilità delle circostanze tout court, anche se non realizzate, (Cass. 15.7.1981, n. 135, rv. 151501) ovvero di quelle evidenziabili all'esame delle peculiari modalità della condotta, dunque dell'idoneità ed inequivocità degli atti preparatori posti in essere dall'imputato, in funzione della specifica indagine sul proposito criminoso, che è riferibile anche ad un reato aggravato. Orbene, pacifico ormai che la questione si ponga indifferentemente per la configurabilità delle circostanze comuni e per quelle speciali, è - con ogni probabilità - vano lo sforzo teorico di dare una risposta generalizzata al quesito, cogliendo, certamente, nel segno la giurisprudenza che ha segnalato come l'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente reato consumato comporti un problema di mera compatibilità logico- giuridica che non tocca, però, il principio della legalità (Cass. sez. 4^, 17.1.1989, n. 4098, rv. 180846). Sennonché, tale compatibilità va verificata non già in astratto, secondo una prospettiva generalizzata ed inglobante (ad esempio, su linee argomentative che, in assoluto, neghino rilevanza a circostanze solo tentate), ma in concreto, sul versante della prova. Insomma, la soluzione, in linea meramente astratta, non può essere univoca, dipendendo, piuttosto, dalla tipologia della particolare aggravante in questione. Ed invero, in determinati casi, a seconda della configurazione positiva, è ontologicamente necessaria la realizzazione dell'evento che costituisce oggetto di quella determinata circostanza ovvero occorre il perfezionamento dei relativi presupposti costitutivi nel frammento di condotta posta in essere dal soggetto agente, mentre in altri casi non è necessario che ciò si verifichi. Nella specifica fattispecie in esame, relativa alla tentata violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 614 c.p., comma 4, stante la necessità dell'effetto lesivo, strettamente connesso alla violenza sulle cose, come elemento intrinsecamente - e strutturalmente - connaturato alla stessa ipotesi delittuosa, non v'è dubbio che il tentativo di reato aggravato postula che si sia già verificato il danneggiamento della cosa e che questo, a sua volta, non sia soltanto tentato. Il che significa che la fattispecie del tentativo in forma aggravata richiede che si sia superata la soglia del danneggiamento alla res, senza che, ovviamente, si sia verificato l'ulteriore evento dell'introduzione nell'altrui abitazione, al quale era direttamente finalizzata la condotta violenta.
Nel caso di specie, non risulta che la porta, ripetutamente percossa con pugni e calci dall'agente, abbia subito il benché minimo danno, indipendentemente dall'indagine - comunque mancata in sede di merito - se l'azione violenta fosse davvero volta a forzare quella stessa porta o, piuttosto, ad indurre i proprietari ad aprirla, perché l'agente potesse, poi, irrompere, invito domino, nella loro abitazione per raggiungere la riottosa fidanzata.
Per quanto precede, l'aggravante in questione avrebbe dovuto essere esclusa e va ora eliminata, con l'effetto di far venir meno la procedibilità ex officio del reato in contestazione. Si impone, pertanto, la consequenziale pronuncia di proscioglimento nei termini espressi in dispositivo, previo annullamento dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché - esclusa l'aggravante dell'art. 614 c.p., comma 4 - non poteva procedersi per il reato di cui agli artt. 56 e 614 c.p. per mancanza di querela. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006