Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2016, n. 13212
CASS
Sentenza 6 dicembre 2016

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Massime1

L'occultamento di un contratto di cessione di azienda integra il reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto detto contratto, documentando una componente positiva di reddito, rientra tra le scritture la cui conservazione è richiesta, a fini fiscali, dalla natura dell'impresa ex art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a nulla rilevando, in senso contrario, che si tratti di atto notarile, giacché l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non è esclusa per il sol fatto dell'acquisibilità presso terzi della documentazione mancante.

Commentario1

  • 1Occultamento di documenti contabili: natura permanente del reato e onere probatorio dell’imputato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2016, n. 13212
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13212
Data del deposito : 6 dicembre 2016

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