Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
L'occultamento di un contratto di cessione di azienda integra il reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto detto contratto, documentando una componente positiva di reddito, rientra tra le scritture la cui conservazione è richiesta, a fini fiscali, dalla natura dell'impresa ex art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a nulla rilevando, in senso contrario, che si tratti di atto notarile, giacché l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non è esclusa per il sol fatto dell'acquisibilità presso terzi della documentazione mancante.
Commentario • 1
- 1. Occultamento di documenti contabili: natura permanente del reato e onere probatorio dell’imputatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2016, n. 13212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13212 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
13212-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3682/2016 SILVIO AMORESANO -Presidente - REGISTRO GENERALE DONATELLA GALTERIO N.14666/2016 Rel. Consigliere - ALDO ACETO - ANTONELLA DI STASI CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI IC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/11/2015 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI che ha concluso per il bgeso oled barl RGN 14666/2016 RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. IC AZ ricorre per l'annullamento della sentenza del 13/11/2015 della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma di quella del 11/12/2013 del Tribunale di Aosta, lo ha assolto dal reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle annualità 2006, 2007, 2009 e 2010, perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena in relazione all'annualità 2008 nella misura di sei mesi di reclusione, confermando nel resto la applicazione delle pene accessorie e la condanna alle spese processuali.
1.1.Con il primo motivo, sul rilievo che un documento notarile (nel caso di specie una cessione di ramo di azienda) non è atto del quale è obbligatoria la conservazione a fini fiscali e che non v'è prova che sia mai stato a lui consegnato, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.2.Con il secondo, sul rilievo che il corrispettivo della cessione di ramo di azienda era pari ad € 2.000,00 e che l'imposta di registro era stata assolta dal notaio rogante, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, 42 e 43, cod. pen., e vizio di motivazione manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione.
1.3.Con il terzo motivo deduce l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 e degli artt. 157 e segg. cod. proc. pen.. 1.4.Con il quarto, contestando la legittimità dell'acquisizione della documentazione prodotta per la prima volta in appello dal PM, eccepisce l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 603, cod. proc. pen... CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.Il primo motivo è infondato.
3.1.Secondo l'insegnamento di questa Corte, che fa leva sul dato normativo offerto dall'art. 22, d.P.R. n. 600 del 1973, tra i "documenti contabili" di cui è obbligatoria la conservazione, il cui occultamento o distruzione, totale o parziale, a fini di evasione delle imposte, integra il reato di cui all'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rientrano anche le scritture, aventi rilievo fiscale, richieste dalla natura dell'impresa, e tra queste - senza alcun dubbio il contratto di cessione di - ramo d'azienda che documenta una componente positiva di reddito (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 1377 del 01/12/2011, Ginanni, Rv. 251642; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253364, entrambe in materia di occultamento di contratti preliminari di vendita da parte di società di costruzioni).
3.2.Del resto, sarebbe paradossale pretendere la conservazione, "per ciascun affare", degli originali e delle copie delle lettere, telegrammi e fatture ricevute (art. 22, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973) e non del contratto che quell'affare conclude e della relativa copia.
3.3. Nel caso di specie, l'argomento che si tratti di atto notarile non rileva perché, tutelando la norma l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante o quando a tale ricostruzione si possa pervenire "aliunde" (Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365, cit.; Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619), come per esempio mediante richiesta di copie o estratti degli atti depositati presso i notai (artt. 32, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 6, d.P.R. n. 633 del 1972). In altri termini, il reato è escluso solo quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato;
solo in questo caso manca la necessaria offensività della condotta (così, in motivazione, Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007 - dep. 2008, Lanteri, Rv. 238614) 3.4.L'eccezione della mancanza di prova della detenzione del documento (e del suo successivo occultamento) è fondata su deduzioni del tutto generiche (non di rado accade che il contraente non si curi di chiedere o ritirare la copia dell'atto dopo che il notaio ha espletato le necessarie formalità di registrazione e pubblicazione dell'atto presso il registro delle imprese>>) che contraddicono la tesi difensiva, sostenuta in appello, del suo smarrimento.
4.E' infondato anche il secondo motivo poiché se è vero che la cessione di ramo di azienda è operazione non imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 2, comma 3, lett. b, d.P.R. n. 633 del 1972) e che la relativa plusvalenza soggetta a imposizione diretta è, in questo caso, di modesta entità, è altrettanto vero che l'autore della condotta è evasore totale.
4.1.Il che impedisce di utilizzare il valore della singola operazione imponibile come valido argomento logico sul quale fondare l'eccezione di inesistenza di dolo di evasione di un'imposta di così modesto valore. 2 5.Anche il terzo motivo è infondato.
5.1.La Corte di appello ha attribuito all'imputato la condotta di "occultamento" dell'atto. Ne consegue, secondo il costante indirizzo di questa Corte, che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'accertamento fiscale non da quello del materiale occultamento del documento (così, da ultimo, Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676).
6.Il quarto motivo è inammissibile perché alla richiesta del PG di produzione della documentazione relativa agli accertamenti fiscali riguardanti la società Daniela S.a.s.>>, il ricorrente non si oppose, rimettendosi puramente e semplicemente alla valutazione della Corte di appello senza farne motivo di discussione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/12/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Silvio Ambresano Nede Nich DEPOSITATA IN CANCELLERIA NL 2 0 MAR 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 3