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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 22/11/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Savona - Piazza A. Saffi 1 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U54 2023 000294033 0 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è conseguente all' insufficiente pagamento del Contributo Unificato Tributario in quanto in data 06/09/23, le parti ricorrenti hanno depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona il ricorso iscritto al R.G.R. n. 160/2023, comprensivo, ai sensi dell'art 14 TUSG, della dichiarazione di valore di lite ex art.12 d.lgs.546/92 pari ad € 50.008,75 e della dichiarazione di un ammontare di C.U.T. dovuto pari a € 350,00 e provvedendo al versamento C.U.T PagoPA di € 250,00 in data 06/09/23
L'Ufficio di segreteria della Commissione, sulla base del combinato disposto dell'art. 12, c. 5, del D.lgs.
546/1992 e dell'art. 14, c. 3 bis, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, c. 598, lett. A, della Legge
147/2013, in applicazione del quale il C.U.T è corrisposto con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, ha accertato l'impugnazione di 4 atti per i rispettivi valori di lite di 250,00 Euro ciascuno
Verificato l'insufficiente versamento dell'importo C.U.T. dichiarato, in data 03/10/2023 l'Ufficio ha proceduto all' invio della richiesta di regolarizzazione del pagamento per l'importo di € 750,00 + spese di notifica -atto n. U5420230002940330
In data 1/12/23 la ricorrente notifica tramite PEC:
ricorso al Mef Email_4
ricorso a quest'Ufficio di Segreteria pec inviata in data 01/12/23 prot. n. 12464 del 4/12/23. con effetti anche di reclamo e richiesta di discussione in pubblica udienza ex art 33, per contestare la fondatezza e la legittimità del già menzionato atto e richiederne l'annullamento.
Si è costituito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo unico del ricorso è basato sulla inapplicabilità, al caso di specie, del criterio di determinazione del valore della lite e del corrispondente C.U.T per ciascun atto impugnato adottato non ricorrendo il presupposto, ritenuto sussistente invece dall'ufficio, di ricorso cumulativo oggettivo.
Più specificatamente le parti ricorrenti, eccepiscono l'inapplicabilità, al caso di specie, del criterio di determinazione del valore della lite e del corrispondente C.U.T. per ciascun atto impugnato ricorrendo il presupposto della solidarietà dell'originario atto impugnato e l'insussistenza di ricorso cumulativo oggettivo.
Il ricorso è infondato.
Il ricorso originario RGR 160/2023 contiene l'impugnazione dei 4 atti espressamente citati nel petitum e il richiamato concetto di solidarietà non è dirimente, né è vincolante per ciascuno dei singoli ricorrenti che potrebbero aver voluto sottoporre alla valutazione del giudice ulteriori domande autonome e non connesse tra di loro, per esempio relativamente alla notifica piuttosto che a un altro motivo.
Nel caso di specie le parti ricorrenti si sono rivolte al giudice per richiedere l'annullamento dei quattro atti e nelle conclusioni, la parte ricorrente chiede "dichiarare illegittimo gli avvisi di liquidazione n.
23/1T/001198/000/P001, P002, P003, P004“.
Ritiene questa Corte di dover dare seguito alla giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 29998/2022) secondo cui: “in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, come disposto dall'art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis applicabile prima della riforma introdotta dal d.lgs. 156/2015 (secondo cui «per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato»), che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio al codice di procedura civile di cui all'art. ex art. 1 del medesimo d.lgs., considerando priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013 (cfr. Cass. n. 16283/2021).
Nello specifico, la Corte - dopo aver premesso che il ricorso cumulativo, con il quale si propongono una pluralità di domande anche non connesse tra loro, le quali mantengono una loro autonomia, è ammissibile nel giudizio tributario (come chiarito da Cass. n. 4490 del 2013, v. anche Cass. n. 10578 del 2010; Cass.
SS.UU. n. 3692 del 2009; Cass. n. 19666 del 2004; Cass. n. 7359 del 2002) - ha ritenuto corretta l'interpretazione offerta dal Dipartimento delle Finanze, con la Direttiva del 14.12.2012, n. 2, nella parte in cui aveva sostenuto, sulla base del citato disposto dell'art. 12, co. 5, del d.lgs. 546/1992, «che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti», con la conseguenza «che il calcolo del contributo debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori»”.
Analoga giurisprudenza si rinviene nella sentenza n. 39318/2022 secondo cui “in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. Ciò in quanto, anche prima della precisazione introdotta dalla legge di stabilità 2014, il criterio relativo alla determinazione del contributo unificato in tema di ricorsi cumulativi (comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992) deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori, tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato”.
Il ricorso va respinto.
Non vi è motivo di modificare le sanzioni applicate.
Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 607,00
Il Giudice MonocraticoDr. Domenico Pellegrini
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 22/11/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Savona - Piazza A. Saffi 1 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U54 2023 000294033 0 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è conseguente all' insufficiente pagamento del Contributo Unificato Tributario in quanto in data 06/09/23, le parti ricorrenti hanno depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona il ricorso iscritto al R.G.R. n. 160/2023, comprensivo, ai sensi dell'art 14 TUSG, della dichiarazione di valore di lite ex art.12 d.lgs.546/92 pari ad € 50.008,75 e della dichiarazione di un ammontare di C.U.T. dovuto pari a € 350,00 e provvedendo al versamento C.U.T PagoPA di € 250,00 in data 06/09/23
L'Ufficio di segreteria della Commissione, sulla base del combinato disposto dell'art. 12, c. 5, del D.lgs.
546/1992 e dell'art. 14, c. 3 bis, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, c. 598, lett. A, della Legge
147/2013, in applicazione del quale il C.U.T è corrisposto con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, ha accertato l'impugnazione di 4 atti per i rispettivi valori di lite di 250,00 Euro ciascuno
Verificato l'insufficiente versamento dell'importo C.U.T. dichiarato, in data 03/10/2023 l'Ufficio ha proceduto all' invio della richiesta di regolarizzazione del pagamento per l'importo di € 750,00 + spese di notifica -atto n. U5420230002940330
In data 1/12/23 la ricorrente notifica tramite PEC:
ricorso al Mef Email_4
ricorso a quest'Ufficio di Segreteria pec inviata in data 01/12/23 prot. n. 12464 del 4/12/23. con effetti anche di reclamo e richiesta di discussione in pubblica udienza ex art 33, per contestare la fondatezza e la legittimità del già menzionato atto e richiederne l'annullamento.
Si è costituito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo unico del ricorso è basato sulla inapplicabilità, al caso di specie, del criterio di determinazione del valore della lite e del corrispondente C.U.T per ciascun atto impugnato adottato non ricorrendo il presupposto, ritenuto sussistente invece dall'ufficio, di ricorso cumulativo oggettivo.
Più specificatamente le parti ricorrenti, eccepiscono l'inapplicabilità, al caso di specie, del criterio di determinazione del valore della lite e del corrispondente C.U.T. per ciascun atto impugnato ricorrendo il presupposto della solidarietà dell'originario atto impugnato e l'insussistenza di ricorso cumulativo oggettivo.
Il ricorso è infondato.
Il ricorso originario RGR 160/2023 contiene l'impugnazione dei 4 atti espressamente citati nel petitum e il richiamato concetto di solidarietà non è dirimente, né è vincolante per ciascuno dei singoli ricorrenti che potrebbero aver voluto sottoporre alla valutazione del giudice ulteriori domande autonome e non connesse tra di loro, per esempio relativamente alla notifica piuttosto che a un altro motivo.
Nel caso di specie le parti ricorrenti si sono rivolte al giudice per richiedere l'annullamento dei quattro atti e nelle conclusioni, la parte ricorrente chiede "dichiarare illegittimo gli avvisi di liquidazione n.
23/1T/001198/000/P001, P002, P003, P004“.
Ritiene questa Corte di dover dare seguito alla giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 29998/2022) secondo cui: “in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, come disposto dall'art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis applicabile prima della riforma introdotta dal d.lgs. 156/2015 (secondo cui «per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato»), che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio al codice di procedura civile di cui all'art. ex art. 1 del medesimo d.lgs., considerando priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013 (cfr. Cass. n. 16283/2021).
Nello specifico, la Corte - dopo aver premesso che il ricorso cumulativo, con il quale si propongono una pluralità di domande anche non connesse tra loro, le quali mantengono una loro autonomia, è ammissibile nel giudizio tributario (come chiarito da Cass. n. 4490 del 2013, v. anche Cass. n. 10578 del 2010; Cass.
SS.UU. n. 3692 del 2009; Cass. n. 19666 del 2004; Cass. n. 7359 del 2002) - ha ritenuto corretta l'interpretazione offerta dal Dipartimento delle Finanze, con la Direttiva del 14.12.2012, n. 2, nella parte in cui aveva sostenuto, sulla base del citato disposto dell'art. 12, co. 5, del d.lgs. 546/1992, «che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti», con la conseguenza «che il calcolo del contributo debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori»”.
Analoga giurisprudenza si rinviene nella sentenza n. 39318/2022 secondo cui “in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. Ciò in quanto, anche prima della precisazione introdotta dalla legge di stabilità 2014, il criterio relativo alla determinazione del contributo unificato in tema di ricorsi cumulativi (comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992) deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori, tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato”.
Il ricorso va respinto.
Non vi è motivo di modificare le sanzioni applicate.
Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 607,00
Il Giudice MonocraticoDr. Domenico Pellegrini