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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1556 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Ortenzi attrice nei confronti di
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MA CC convenuta
Oggetto: Mutuo
Conclusioni delle parti: come precisate con note di trattazione scritte per l'udienza del 14.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale Adito,
[...] contrariis reiectis, dichiarata se del caso la contumacia del convenuto: - Riconoscere ed accertare la nullità del contratto di mutuo stipulato in data 01.06.2006, a rogito del Notaio in Roma dott.ssa – rep. 121254 – Persona_1 racc. 20237 – tra la Sig.ra , quale parte mutuataria e l'originario concedente Cassa di Risparmio di Parte_1
Biella e Vercelli S.p.a., a cui è successivamente subentrata avente ad oggetto Controparte_2
l'erogazione di un finanziamento di € 100.000,00 (centomilaeuro), in relazione alla clausola di pattuizione di interessi moratori che risultano superiori al tasso soglia usurario vigente al momento della conclusione del contratto;
- Riconoscere ed accertare altresì l'omessa inclusione nel computo del T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) delle componenti di spesa sostenute dall'attrice per l'erogazione del credito in questione, che concorrono alla determinazione del costo complessivo del finanziamento, incidendo altresì nel superamento del tasso soglia d'usura, quali nello specifico le spese per la polizza assicurativa abbinata al contratto di mutuo, le spese d'istruttoria, nonché la penale per recesso anticipato sostenuta dall'attrice, con conseguente applicazione di un tasso peggiorativo rispetto al valore indicato in contratto;
- Per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall'attrice a titolo di CP_2 interessi non dovuti, per le causali esposte in premessa, pari alla somma di € 24.501,93, come da quantificazione resa in forza della perizie econometrica versata in atti. Oppure nella diversa minore somma e/o misura, da determinarsi previa
C.T.U. tecnico-bancaria da espletarsi sulla scorta dell'intera documentazione del rapporto di mutuo in questione. Con condanna alla rifusione delle spese di procedimento, incluso compenso professionale, oltre I.V.A., C.N.P.A. e rimborso spese generali, giusta previsione normativa di cui agli artt.
1-11 del D.M. n. 55 del 10/03/2014.”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha, difatti, esposto:
- di aver stipulato, in data 1.6.2006, contratto di mutuo fondiario con la Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli S.p.a., avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento di € 100.000,00, assistito da garanzia ipotecaria, della durata di anni quindici, con scadenza al 10.07.2021 e prima rata decorrente dal
10.6.2006;
- che nel contratto di mutuo era stata pattuita la corresponsione (art. 5), sulla somma mutuata, di interessi posticipati calcolati al tasso nominale annuo convertibile su base mensile, inizialmente stabilito nella misura del 4,3%, valido per il solo periodo di preammortamento e per i primi sei mesi di ammortamento, con successiva variazione semestrale ad un tasso pari alla media EURIBOR a sei mesi, come definito nelle Condizioni Generali di cui all'allegato B;
- che nel documento di sintesi riportato nell'allegato A, parte integrante del contratto di mutuo, era espressamente indicata la tipologia del tasso applicato come “variabile”;
- che era stato altresì specificato l'obbligo a carico della parte mutuataria di corrispondere all'Istituto di credito concedente interessi di mora nella misura del 3% in aggiunta al tasso contrattuale vigente;
- che, in caso di recesso anticipato, era inoltre prevista a carico della parte mutuataria una commissione pari all'1% del debito residuo da saldare;
- di aver, poi, sostenuto spese connesse all'erogazione del credito per un costo complessivo pari ad €
2.456,08, di cui € 402,30 per polizza assicurativa a garanzia dell'evento incendio, oltre ad oneri accessori afferenti all'istruttoria della pratica;
- di aver optato, in data 10.9.2015, per il recesso anticipato dal contratto, provvedendo al pagamento del debito residuo in favore della – subentrata a seguito Controparte_3 dell'acquisizione della quota di maggioranza di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. - per un corrispettivo totale pari ad € 41.651,49, di cui € 41.402,79 a titolo di quota capitale rimborsato, € 41,69 rateo interessi rimborsati ed € 207,01 quale penale contrattuale;
- che, dalla perizia di parte espletata sul contratto di mutuo in oggetto, erano emerse irregolarità che inficiavano la validità delle condizioni contrattuali e delle previsioni economiche e, segnatamente,
l'usurarietà del tasso stabilito per gli interessi moratori, il mancato inserimento nel computo del TAEG di componenti di spesa sostenute per l'erogazione del credito;
2 - di aver, quindi, diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente versati nell'ambito del rapporto dedotto, pari alla somma di € 24.501,93, come risultante dai conteggi eseguiti dal perito di parte;
- che doveva, inoltre, essere rilevata l'invalidità del parametro Euribor, applicato con riferimento al periodo compreso tra l'anno 2005 e l'anno 2008;
- di aver contestato formalmente a la violazione della normativa CP_1 Controparte_1 antiusura, chiedendo la ripetizione degli interessi, senza ottenere riscontro, nonché di aver instaurato il procedimento obbligatorio di mediazione, con esito negativo, stante la mancata partecipazione della
Banca convenuta.
2. si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto.
In particolare, parte convenuta ha eccepito:
- il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione, in quanto l'eventuale nullità del contratto di mutuo in relazione alla clausola di determinazione del tasso di interesse avrebbe interessato l'Istituto concedente e non la Banca subentrante;
- la legittimità della misura degli interessi pattuiti, non ravvisandosi alcuno sconfinamento della soglia di legge nel rapporto in contestazione e non essendo, in ogni caso, mai stato applicato in concreto il tasso di mora, né avendo la controparte dimostrato il contrario;
- l'approvazione, ad ogni modo, da parte della cliente di tutte le condizioni ed i tassi previsti nel contratto di mutuo de quo e nel documento di sintesi ad esso allegato (spese, commissioni, I.S.C.);
- la non estensibilità della eventuale nullità della clausola che stabilisce il tasso di mora alle altre previsioni negoziali, in quanto patto accessorio al negozio;
Pa
- l'infondatezza della tesi di controparte secondo cui nel calcolo dell andavano conteggiate le spese di assicurazione – trattandosi, nella specie, di polizza incendio sull'immobile, non conteggiata dall'art.
2.3 del D.M.
8.07.1992 nel calcolo del TAEG – la commissione di estinzione anticipata – trattandosi di costo che interviene solo in circostanza eventuali – e le spese “aggiuntive sostenute per l'erogazione del prestito” non meglio specificate – atteso che tutte le spese e i vari oneri, direttamente o indirettamente collegati al finanziamento, erano stati espressamente indicati nel mutuo - e, in ogni caso, l'asserita Pa Pa discrasia tra indicato in contratto e effettivo sarebbe stata priva di rilievo;
3. Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 14.10.2025, con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta.
3 Al riguardo, è documentale, oltre a non essere contestato, il conferimento di ramo di azienda, in base al quale la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. ha trasferito alla il Controparte_1 ramo di azienda rappresentato dal “complesso dei beni organizzato per l'esercizio dell'attività bancaria…e costituito da tutte le attività, le passività e dai rapporti giuridici”, atteso il contenuto dell'annuncio sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 129, allegato dalla convenuta (cfr. all. 3 comparsa di costituzione).
Il (presunto) debito restitutorio già maturato (man mano che le somme in questione siano state indebitamente percepite) in capo alla banca cedente e, come tale, in quanto fondato sui (corrispondenti) addebiti operati prima dell'atto di conferimento, è senz'altro compreso tra le passività del ramo d'azienda bancaria ceduta alla società convenuta.
La Suprema Corte ha, in particolare, rilevato che l'inclusione del debito tra le passività cedute deriva dal principio per cui “in tema di cessione di azienda in favore di una banca, il D.Lgs. n. 1 settembre 1993, n. 385, art.
58, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 c.c., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità” (Cass. n. 8272/2023; Cass. n. 22199/2010; Cass. n. 2523/2017).
In conclusione, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, sussiste la responsabilità della banca cessionaria (rectius conferitaria) del ramo d'azienda, con esclusione della legittimazione della conferente/cedente, alla luce del contenuto dell'atto di conferimento prodotto agli atti e del principio di specialità sopra richiamato.
Ciò posto, le doglianze di parte attrice rispetto al contratto di mutuo risultano infondate.
Per quanto concerne la contestazione relativa alla pattuizione di interessi moratori asseritamente superiori al tasso soglia usurario vigente al momento della conclusione del contratto, si osserva in primo luogo che, come sostenuto dalla convenuta e non oggetto di contestazione, il tasso in questione non risulta essere mai stato applicato in concreto.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata. In conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020).
Parte attrice non ha dunque assolto all'onere della prova a proprio carico circa la dimostrazione che l'Istituto di credito abbia applicato interessi superiori al tasso soglia per i moratori, avendo peraltro erroneamente sostenuto che il tasso soglia applicabile fosse quello vigente per gli interessi corrispettivi.
Neppure la perizia di parte depositata (all. 13 atto di citazione) opera, del resto, un adeguato calcolo ai
4 fini del confronto con il tasso soglia, in quanto il perito, premesso che il limite usura rispetto al contratto de quo risultava pari al 6,24%, ha erroneamente assunto che “In considerazione del fatto che il
TAN, al momento della stipula, fosse stato pari al 4,30% e che gli interessi moratori pattuiti (Vedasi art. 5 del contratto), erano pari al tasso a cui era regolato il mutuo, maggiorato di 3 punti percentuali su base annua e quindi pari al 7,30%, posso affermare che i limiti di usura non sono rispettati dai tassi pattuiti (quelli moratori) in contratto”.
Al riguardo deve rilevarsi, come giustamente osservato dalla banca convenuta, che il tasso soglia usura per gli interessi di mora non è pari a quello dei corrispettivi, come invece sostenuto dall'attrice; gli interessi moratori, che hanno funzione anche risarcitoria, sono difatti per natura più elevati degli interessi corrispettivi, ed è quindi necessario adeguare la misura del tasso soglia al fisiologico incremento del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo.
Gli interessi moratori sono, viceversa, usurari quando sono “fuori dal mercato”, ovvero determinati in misura nettamente distante dalla media degli interessi analogamente stipulati. La formula individuata dalla Cassazione per il calcolo del tasso mora soglia è: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza” dai d.m. (Cass. S.U. 19597/2020 cit.).
Ai fini della valutazione circa il superamento del tasso soglia, deve inoltre escludersi la commissione per estinzione anticipata, come invece sostenuto dall'attrice, atteso che le penali e le commissioni di estinzione anticipata a carico del cliente costituiscono un onere eventuale e, come tale, da escludere nel calcolo del TEG. Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte riaffermando il principio di simmetria, escludendo la possibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori: “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”. Il fatto che la commissione di estinzione anticipata assuma la natura di penale per recesso comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cfr.
Cass. n.7352/2022).
Infine, va evidenziata la scarsa incidenza pratica, nella specie, di un accertamento di usurarietà pattizia del tasso di interesse moratorio.
Qualora, infatti, fosse stata accertata l'applicazione di interessi moratori usurari, la conseguenza è la non debenza degli interessi moratori pattuiti, essendo solo questi ultimi illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi leciti (S.U. sent. n. 19597/2020).
5 La tesi attorea della gratuità del contratto ex art. 1815, comma 2, c.c. è dunque infondata, in quanto contraria al chiaro insegnamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2020.
Quanto poi alla eccepita difformità tra TA pattuito e TA applicato, si osserva che l'eventuale divergenza tra l'indicatore sintetico di costo indicato nel contratto (e nel documento di sintesi ad esso allegato) e il costo effettivo del finanziamento non rende nulle o indeterminate le singole clausole contrattuali relative agli interessi, alle commissioni e alle altre spese del finanziamento (ex multis
Tribunale Tivoli 2 luglio 2021, n. 1026; Trib. Ancona 2 maggio 2019, n. 846; Trib. Monza 2 maggio
2019, n. 1004; Trib. Torino 3 aprile 2019, n. 1636).
Il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi (cfr. Cass., n. 39169/2021).
Dunque, la sua erronea indicazione anche ove esistente, non comporterebbe, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Alla stregua di quanto esposto, diventa irrilevante l'accertamento in fatto in ordine all'esatta determinazione del TA, la cui eventuale violazione potrebbe comportare soltanto un'eventuale responsabilità precontrattuale della banca, a condizione che l'attore sia stato in grado di dimostrare sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con TA più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito, che il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole.
Nel caso di specie, parte opponente non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, tali circostanze, limitandosi ad asserire la non conformità del TA effettivo a quello dichiarato in contratto, senza tuttavia allegare eventuali danni, conseguenti alla lesione della libertà negoziale dovuta alla violazione delle regole di trasparenza, asseritamente subiti.
Per quanto concerne, infine, le contestazioni di parte attrice in ordine alla illegittima applicazione di un tasso di interesse parametrato all'Euribor, si ritiene di condividere quanto affermato dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 12007/2024, secondo cui: “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese
o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE”. Precisa,
6 poi, la Suprema Corte che “… anche se le parti del singolo contratto non siano consapevoli delle intese o pratiche illecite di terzi volte ad alterare il parametro esterno costituito dall'Euribor, qualora tali intese o pratiche abbiano effettivamente raggiunto, in concreto, il risultato dell'effetto manipolativo perseguito, applicando ugualmente quel parametro, nel suo valore “falsato”, il concreto regolamento di interessi resterebbe alterato, a danno di uno dei contraenti”.
Ne discende che “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse”; “In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore
“genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento”.
Nella citata decisione si affermano dunque i seguenti principi : a) la nullità della clausola per il periodo della alterazione può essere invocata nel caso in cui sia possibile dimostrare che la parte sia coinvolta o almeno consapevole dell'alterazione dell'Euribor e delle sue conseguenze;
b) la clausola potrebbe tuttavia essere “nulla”, a prescindere da detta consapevolezza di una delle parti, se si dimostra che l'alterazione del tasso abbia effettivamente inciso sul contratto a danno di uno dei contraenti;
c) le conseguenze (nullità parziale e profili risarcitori) derivanti dalla accertata alterazione andranno valutate e stabilite in base ai principi generali dell'ordinamento.
Le clausole dei contratti di mutuo che si basano sull'Euribor come parametro per determinare il tasso di interesse possono in definitiva essere considerate parzialmente nulle se si dimostra che l'Euribor è stato soggetto a intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza, che hanno alterato il suo valore. Per dimostrare questa parziale nullità è necessario provare che il valore dell'Euribor è stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in un periodo specifico a causa di condotte illecite dei terzi.
Questa alterazione deve essere tale da rendere impossibile per la clausola svolgere la sua funzione obiettiva nel regolamento dei rispettivi interessi delle parti, ovvero determinare in modo efficace il tasso di interesse. In definitiva, la sentenza sottolinea la necessità di fornire prove concrete dell'alterazione del parametro esterno e del danno subito per dimostrare la nullità parziale delle clausole.
7 Nel caso specifico, è pacifico che la banca non abbia partecipato alla intesa restrittiva, né è stata fornita alcuna prova della alterazione del regolamento contrattuale e del conseguente danno subito dal contraente.
Pertanto, la doglianza, solo genericamente prospettata, deve essere parimenti disattesa.
In definitiva, le domande attoree, per i motivi esposti, sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte convenuta, che Parte_1 sono liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1556 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Ortenzi attrice nei confronti di
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MA CC convenuta
Oggetto: Mutuo
Conclusioni delle parti: come precisate con note di trattazione scritte per l'udienza del 14.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale Adito,
[...] contrariis reiectis, dichiarata se del caso la contumacia del convenuto: - Riconoscere ed accertare la nullità del contratto di mutuo stipulato in data 01.06.2006, a rogito del Notaio in Roma dott.ssa – rep. 121254 – Persona_1 racc. 20237 – tra la Sig.ra , quale parte mutuataria e l'originario concedente Cassa di Risparmio di Parte_1
Biella e Vercelli S.p.a., a cui è successivamente subentrata avente ad oggetto Controparte_2
l'erogazione di un finanziamento di € 100.000,00 (centomilaeuro), in relazione alla clausola di pattuizione di interessi moratori che risultano superiori al tasso soglia usurario vigente al momento della conclusione del contratto;
- Riconoscere ed accertare altresì l'omessa inclusione nel computo del T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) delle componenti di spesa sostenute dall'attrice per l'erogazione del credito in questione, che concorrono alla determinazione del costo complessivo del finanziamento, incidendo altresì nel superamento del tasso soglia d'usura, quali nello specifico le spese per la polizza assicurativa abbinata al contratto di mutuo, le spese d'istruttoria, nonché la penale per recesso anticipato sostenuta dall'attrice, con conseguente applicazione di un tasso peggiorativo rispetto al valore indicato in contratto;
- Per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall'attrice a titolo di CP_2 interessi non dovuti, per le causali esposte in premessa, pari alla somma di € 24.501,93, come da quantificazione resa in forza della perizie econometrica versata in atti. Oppure nella diversa minore somma e/o misura, da determinarsi previa
C.T.U. tecnico-bancaria da espletarsi sulla scorta dell'intera documentazione del rapporto di mutuo in questione. Con condanna alla rifusione delle spese di procedimento, incluso compenso professionale, oltre I.V.A., C.N.P.A. e rimborso spese generali, giusta previsione normativa di cui agli artt.
1-11 del D.M. n. 55 del 10/03/2014.”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha, difatti, esposto:
- di aver stipulato, in data 1.6.2006, contratto di mutuo fondiario con la Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli S.p.a., avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento di € 100.000,00, assistito da garanzia ipotecaria, della durata di anni quindici, con scadenza al 10.07.2021 e prima rata decorrente dal
10.6.2006;
- che nel contratto di mutuo era stata pattuita la corresponsione (art. 5), sulla somma mutuata, di interessi posticipati calcolati al tasso nominale annuo convertibile su base mensile, inizialmente stabilito nella misura del 4,3%, valido per il solo periodo di preammortamento e per i primi sei mesi di ammortamento, con successiva variazione semestrale ad un tasso pari alla media EURIBOR a sei mesi, come definito nelle Condizioni Generali di cui all'allegato B;
- che nel documento di sintesi riportato nell'allegato A, parte integrante del contratto di mutuo, era espressamente indicata la tipologia del tasso applicato come “variabile”;
- che era stato altresì specificato l'obbligo a carico della parte mutuataria di corrispondere all'Istituto di credito concedente interessi di mora nella misura del 3% in aggiunta al tasso contrattuale vigente;
- che, in caso di recesso anticipato, era inoltre prevista a carico della parte mutuataria una commissione pari all'1% del debito residuo da saldare;
- di aver, poi, sostenuto spese connesse all'erogazione del credito per un costo complessivo pari ad €
2.456,08, di cui € 402,30 per polizza assicurativa a garanzia dell'evento incendio, oltre ad oneri accessori afferenti all'istruttoria della pratica;
- di aver optato, in data 10.9.2015, per il recesso anticipato dal contratto, provvedendo al pagamento del debito residuo in favore della – subentrata a seguito Controparte_3 dell'acquisizione della quota di maggioranza di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. - per un corrispettivo totale pari ad € 41.651,49, di cui € 41.402,79 a titolo di quota capitale rimborsato, € 41,69 rateo interessi rimborsati ed € 207,01 quale penale contrattuale;
- che, dalla perizia di parte espletata sul contratto di mutuo in oggetto, erano emerse irregolarità che inficiavano la validità delle condizioni contrattuali e delle previsioni economiche e, segnatamente,
l'usurarietà del tasso stabilito per gli interessi moratori, il mancato inserimento nel computo del TAEG di componenti di spesa sostenute per l'erogazione del credito;
2 - di aver, quindi, diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente versati nell'ambito del rapporto dedotto, pari alla somma di € 24.501,93, come risultante dai conteggi eseguiti dal perito di parte;
- che doveva, inoltre, essere rilevata l'invalidità del parametro Euribor, applicato con riferimento al periodo compreso tra l'anno 2005 e l'anno 2008;
- di aver contestato formalmente a la violazione della normativa CP_1 Controparte_1 antiusura, chiedendo la ripetizione degli interessi, senza ottenere riscontro, nonché di aver instaurato il procedimento obbligatorio di mediazione, con esito negativo, stante la mancata partecipazione della
Banca convenuta.
2. si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto.
In particolare, parte convenuta ha eccepito:
- il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione, in quanto l'eventuale nullità del contratto di mutuo in relazione alla clausola di determinazione del tasso di interesse avrebbe interessato l'Istituto concedente e non la Banca subentrante;
- la legittimità della misura degli interessi pattuiti, non ravvisandosi alcuno sconfinamento della soglia di legge nel rapporto in contestazione e non essendo, in ogni caso, mai stato applicato in concreto il tasso di mora, né avendo la controparte dimostrato il contrario;
- l'approvazione, ad ogni modo, da parte della cliente di tutte le condizioni ed i tassi previsti nel contratto di mutuo de quo e nel documento di sintesi ad esso allegato (spese, commissioni, I.S.C.);
- la non estensibilità della eventuale nullità della clausola che stabilisce il tasso di mora alle altre previsioni negoziali, in quanto patto accessorio al negozio;
Pa
- l'infondatezza della tesi di controparte secondo cui nel calcolo dell andavano conteggiate le spese di assicurazione – trattandosi, nella specie, di polizza incendio sull'immobile, non conteggiata dall'art.
2.3 del D.M.
8.07.1992 nel calcolo del TAEG – la commissione di estinzione anticipata – trattandosi di costo che interviene solo in circostanza eventuali – e le spese “aggiuntive sostenute per l'erogazione del prestito” non meglio specificate – atteso che tutte le spese e i vari oneri, direttamente o indirettamente collegati al finanziamento, erano stati espressamente indicati nel mutuo - e, in ogni caso, l'asserita Pa Pa discrasia tra indicato in contratto e effettivo sarebbe stata priva di rilievo;
3. Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 14.10.2025, con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta.
3 Al riguardo, è documentale, oltre a non essere contestato, il conferimento di ramo di azienda, in base al quale la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. ha trasferito alla il Controparte_1 ramo di azienda rappresentato dal “complesso dei beni organizzato per l'esercizio dell'attività bancaria…e costituito da tutte le attività, le passività e dai rapporti giuridici”, atteso il contenuto dell'annuncio sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 129, allegato dalla convenuta (cfr. all. 3 comparsa di costituzione).
Il (presunto) debito restitutorio già maturato (man mano che le somme in questione siano state indebitamente percepite) in capo alla banca cedente e, come tale, in quanto fondato sui (corrispondenti) addebiti operati prima dell'atto di conferimento, è senz'altro compreso tra le passività del ramo d'azienda bancaria ceduta alla società convenuta.
La Suprema Corte ha, in particolare, rilevato che l'inclusione del debito tra le passività cedute deriva dal principio per cui “in tema di cessione di azienda in favore di una banca, il D.Lgs. n. 1 settembre 1993, n. 385, art.
58, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 c.c., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità” (Cass. n. 8272/2023; Cass. n. 22199/2010; Cass. n. 2523/2017).
In conclusione, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, sussiste la responsabilità della banca cessionaria (rectius conferitaria) del ramo d'azienda, con esclusione della legittimazione della conferente/cedente, alla luce del contenuto dell'atto di conferimento prodotto agli atti e del principio di specialità sopra richiamato.
Ciò posto, le doglianze di parte attrice rispetto al contratto di mutuo risultano infondate.
Per quanto concerne la contestazione relativa alla pattuizione di interessi moratori asseritamente superiori al tasso soglia usurario vigente al momento della conclusione del contratto, si osserva in primo luogo che, come sostenuto dalla convenuta e non oggetto di contestazione, il tasso in questione non risulta essere mai stato applicato in concreto.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata. In conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020).
Parte attrice non ha dunque assolto all'onere della prova a proprio carico circa la dimostrazione che l'Istituto di credito abbia applicato interessi superiori al tasso soglia per i moratori, avendo peraltro erroneamente sostenuto che il tasso soglia applicabile fosse quello vigente per gli interessi corrispettivi.
Neppure la perizia di parte depositata (all. 13 atto di citazione) opera, del resto, un adeguato calcolo ai
4 fini del confronto con il tasso soglia, in quanto il perito, premesso che il limite usura rispetto al contratto de quo risultava pari al 6,24%, ha erroneamente assunto che “In considerazione del fatto che il
TAN, al momento della stipula, fosse stato pari al 4,30% e che gli interessi moratori pattuiti (Vedasi art. 5 del contratto), erano pari al tasso a cui era regolato il mutuo, maggiorato di 3 punti percentuali su base annua e quindi pari al 7,30%, posso affermare che i limiti di usura non sono rispettati dai tassi pattuiti (quelli moratori) in contratto”.
Al riguardo deve rilevarsi, come giustamente osservato dalla banca convenuta, che il tasso soglia usura per gli interessi di mora non è pari a quello dei corrispettivi, come invece sostenuto dall'attrice; gli interessi moratori, che hanno funzione anche risarcitoria, sono difatti per natura più elevati degli interessi corrispettivi, ed è quindi necessario adeguare la misura del tasso soglia al fisiologico incremento del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo.
Gli interessi moratori sono, viceversa, usurari quando sono “fuori dal mercato”, ovvero determinati in misura nettamente distante dalla media degli interessi analogamente stipulati. La formula individuata dalla Cassazione per il calcolo del tasso mora soglia è: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza” dai d.m. (Cass. S.U. 19597/2020 cit.).
Ai fini della valutazione circa il superamento del tasso soglia, deve inoltre escludersi la commissione per estinzione anticipata, come invece sostenuto dall'attrice, atteso che le penali e le commissioni di estinzione anticipata a carico del cliente costituiscono un onere eventuale e, come tale, da escludere nel calcolo del TEG. Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte riaffermando il principio di simmetria, escludendo la possibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori: “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”. Il fatto che la commissione di estinzione anticipata assuma la natura di penale per recesso comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cfr.
Cass. n.7352/2022).
Infine, va evidenziata la scarsa incidenza pratica, nella specie, di un accertamento di usurarietà pattizia del tasso di interesse moratorio.
Qualora, infatti, fosse stata accertata l'applicazione di interessi moratori usurari, la conseguenza è la non debenza degli interessi moratori pattuiti, essendo solo questi ultimi illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi leciti (S.U. sent. n. 19597/2020).
5 La tesi attorea della gratuità del contratto ex art. 1815, comma 2, c.c. è dunque infondata, in quanto contraria al chiaro insegnamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2020.
Quanto poi alla eccepita difformità tra TA pattuito e TA applicato, si osserva che l'eventuale divergenza tra l'indicatore sintetico di costo indicato nel contratto (e nel documento di sintesi ad esso allegato) e il costo effettivo del finanziamento non rende nulle o indeterminate le singole clausole contrattuali relative agli interessi, alle commissioni e alle altre spese del finanziamento (ex multis
Tribunale Tivoli 2 luglio 2021, n. 1026; Trib. Ancona 2 maggio 2019, n. 846; Trib. Monza 2 maggio
2019, n. 1004; Trib. Torino 3 aprile 2019, n. 1636).
Il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi (cfr. Cass., n. 39169/2021).
Dunque, la sua erronea indicazione anche ove esistente, non comporterebbe, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Alla stregua di quanto esposto, diventa irrilevante l'accertamento in fatto in ordine all'esatta determinazione del TA, la cui eventuale violazione potrebbe comportare soltanto un'eventuale responsabilità precontrattuale della banca, a condizione che l'attore sia stato in grado di dimostrare sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con TA più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito, che il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole.
Nel caso di specie, parte opponente non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, tali circostanze, limitandosi ad asserire la non conformità del TA effettivo a quello dichiarato in contratto, senza tuttavia allegare eventuali danni, conseguenti alla lesione della libertà negoziale dovuta alla violazione delle regole di trasparenza, asseritamente subiti.
Per quanto concerne, infine, le contestazioni di parte attrice in ordine alla illegittima applicazione di un tasso di interesse parametrato all'Euribor, si ritiene di condividere quanto affermato dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 12007/2024, secondo cui: “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese
o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE”. Precisa,
6 poi, la Suprema Corte che “… anche se le parti del singolo contratto non siano consapevoli delle intese o pratiche illecite di terzi volte ad alterare il parametro esterno costituito dall'Euribor, qualora tali intese o pratiche abbiano effettivamente raggiunto, in concreto, il risultato dell'effetto manipolativo perseguito, applicando ugualmente quel parametro, nel suo valore “falsato”, il concreto regolamento di interessi resterebbe alterato, a danno di uno dei contraenti”.
Ne discende che “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse”; “In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore
“genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento”.
Nella citata decisione si affermano dunque i seguenti principi : a) la nullità della clausola per il periodo della alterazione può essere invocata nel caso in cui sia possibile dimostrare che la parte sia coinvolta o almeno consapevole dell'alterazione dell'Euribor e delle sue conseguenze;
b) la clausola potrebbe tuttavia essere “nulla”, a prescindere da detta consapevolezza di una delle parti, se si dimostra che l'alterazione del tasso abbia effettivamente inciso sul contratto a danno di uno dei contraenti;
c) le conseguenze (nullità parziale e profili risarcitori) derivanti dalla accertata alterazione andranno valutate e stabilite in base ai principi generali dell'ordinamento.
Le clausole dei contratti di mutuo che si basano sull'Euribor come parametro per determinare il tasso di interesse possono in definitiva essere considerate parzialmente nulle se si dimostra che l'Euribor è stato soggetto a intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza, che hanno alterato il suo valore. Per dimostrare questa parziale nullità è necessario provare che il valore dell'Euribor è stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in un periodo specifico a causa di condotte illecite dei terzi.
Questa alterazione deve essere tale da rendere impossibile per la clausola svolgere la sua funzione obiettiva nel regolamento dei rispettivi interessi delle parti, ovvero determinare in modo efficace il tasso di interesse. In definitiva, la sentenza sottolinea la necessità di fornire prove concrete dell'alterazione del parametro esterno e del danno subito per dimostrare la nullità parziale delle clausole.
7 Nel caso specifico, è pacifico che la banca non abbia partecipato alla intesa restrittiva, né è stata fornita alcuna prova della alterazione del regolamento contrattuale e del conseguente danno subito dal contraente.
Pertanto, la doglianza, solo genericamente prospettata, deve essere parimenti disattesa.
In definitiva, le domande attoree, per i motivi esposti, sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte convenuta, che Parte_1 sono liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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