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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunito in camera di consiglio, così composto: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere avv. Domenico Maria SPINELLI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 87/2023 R.G. avverso la sentenza n. 260/2022 emessa dal
Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n.
1005/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- pagamento polizza di assicurazione sulla vita
T R A
(c. f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RE Di AR in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo – pec:
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APPELLANTE
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(c.f. e p. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del responsabile dell'area legale p.t. giusta procura speciale del 30/01/2017 per atto Notaio rep. n. 87013 – racc. n. 24464, corrente in Roma, rappresentata e Per_1 difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Françoise Marie Plantade, Andrea Colletti e
RO RB giusta delega allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo -pec: ; Email_2
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APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del d.lgs. n. 149/2022 e 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno concluso riportandosi ai rispetti atti di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 260 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
4/10/2022, non notificata, il Tribunale di Isernia in composizione monocratica ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
244/2020 ottenuto nei suoi confronti da quale beneficiario della polizza Parte_1 assicurativa sulla vita stipulata dal fratello deceduto il 17/07/1999, Parte_2 per il pagamento dell'importo di € 77.468,53 oltre interessi legali dalla data della morte dell'assicurato e spese di procedimento monitorio;
la sentenza, revocato il d.i. opposto, ha dichiarato compensate fra le parti le spese processuali.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza con citazione Parte_1 notificata il 27/02/2023 chiedendo, in sua totale riforma, il rigetto dell'opposizione proposta dalla società di assicurazioni e la conferma del d.i., con condanna dell'appellata al pagamento del relativo importo e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, riproponendo ai Controparte_2 sensi dell'art. 346 c.p.c. le proprie domande ed eccezioni non espressamente accolte dalla sentenza impugnata e chiedendo la condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di causa.
Con ordinanza del 13/02/2025 la corte si è riservata per la decisione sulle conclusioni precisate come sopra, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- censura l'accoglimento da parte della sentenza di primo grado Parte_1
2 dell'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo vantato, sollevata dall'opponente Controparte_2
I motivi di appello, per più aspetti fra loro strettamente connessi, vanno esaminati secondo il relativo ordine di priorità logico - giuridico.
2.a) L'appellante espone di avere inviato alla società assicuratrice, come riportato dal primo giudice, la racc.ta in atti del 5/10/2000 con cui aveva comunicato il decesso del fratello intervenuto il 17/07/1999, chiedendo la liquidazione dell'indennizzo di Pt_2 cui alla polizza n. 639119 (conclusa con l'allora periodo assicurato Controparte_3
10/01/1999 – 10/01/2009); che tuttavia, con successiva lettera del 25/06/2018 (rivolta a nel Parte_2 quadro delle iniziative volte a ridurre le cd. polizze vita dormienti), la Controparte_2 aveva evidenziato l'assenza di movimentazione relativamente alla polizza con la possibile prescrizione del diritto alla prestazione, aggiungendo che la l. n. 166/2008 aveva elevato il termine prescrizionale a due anni, portato a dieci anni dalla l. n. 221/2012, ed invitando il destinatario a dare riscontri in proposito, al fine della verifica dell'eventuale diritto a prestazioni assicurative;
ne conseguirebbe, come omesso di considerare dal tribunale, che a seguito dell'effetto interruttivo della raccomandata del 5/10/2000 e della successiva applicazione del termine biennale ex lege indicato dalla missiva della compagnia assicurativa del 25/06/2018, il termine di prescrizione sarebbe scaduto nel mese di ottobre 2020 [risulterebbe quindi tempestivo il ricorso per d.i. depositato il 7/09/2020].
La tesi è priva di fondamento: premesso che il dies a quo della prescrizione del diritto alla liquidazione dell'indennità da assicurazione sulla vita è la morte dell'assicurato
(17/07/1999), il nuovo periodo di prescrizione è iniziato dall'interruzione del 5/10/2000
(art. 2945 c.c.).
Anche ritenendo che il nuovo periodo di prescrizione, per la fattispecie (concernente la prescrizione annuale prevista dall'art. 2952, co.2, c.c. nella formulazione originaria per il periodo 1942/2008), sia quello decennale operante per i contratti di assicurazione sulla vita a seguito della pronuncia della Corte Cost. del 29/02/2024 n. 32 -dichiarativa
3 dell'illegittimità costituzionale della previsione per tali contratti del termine di prescrizione biennale ex art. 3, comma 2-ter, del d.l. 2008/n.134, in luogo di quello ordinario decennale-, la prescrizione sarebbe maturata nell'ottobre 2010.
2.b) Si censura con ulteriore argomentazione la decisione del tribunale nella parte in cui non ha ritenuto operante l'interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c., che si evincerebbe dalla citata missiva della compagnia assicuratrice del 25/06/2018, nonché dalle successive comunicazioni intercorse fra le parti, con le quali la società aveva rivolto al beneficiario richieste di produzione documentale (in particolare, con note del 26/07/2018, del 29/10/2018 e del 7/01/2019), con ciò manifestando in modo inequivocabile il riconoscimento del diritto all'indennità, il che non richiede l'uso di formule specifiche;
sarebbe inoltre erronea l'affermazione secondo cui il riconoscimento di debito, che in base all'art. 2944 c.c. interrompe la prescrizione, svolge il suo effetto soltanto ove intervenga prima che il credito sia prescritto.
Neanche tale deduzione può recepirsi: la sentenza appellata è conforme al costante orientamento della S.C., che merita condivisione, in base al quale il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe ai sensi dell'art. 2944 c.c. la prescrizione che sia ancora in corso, giacchè se essa è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione (che ha carattere negoziale) secondo la diversa disciplina dettata dall'art. 2937 c.c. – v. Cass.
Sez. 1, n. 7318 del 09/08/1996; Cass. n. 10235 del 15/07/2002; Cass. n. 2758 del
6/02/2020-.
Lo scambio di missive intercorso fra le parti, su cui fonda le proprie deduzioni il decorre dal 2018, ed è pertanto successivo alla maturazione della prescrizione. Pt_1
2.c) Sostiene l'appellante che nella fattispecie si sarebbe configurata comunque la rinuncia alla prescrizione maturata ai sensi dell'art. 2937 c.c., la quale può anche essere desunta, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, dall'inequivoco contegno delle parti, quale ad esempio risultante dall'instaurazione di trattative di composizione amichevole nonostante il già verificato decorso della prescrizione del diritto.
4 Il tribunale avrebbe erroneamente valutato in proposito il contenuto della corrispondenza sopra citata ed omesso di considerare l'effettiva volontà delle parti, essendosi limitato ad affermare che “le comunicazioni con cui la compagnia richiede documenti contengono parole in cui non è dato percepire alcun riconoscimento (29 ottobre 2018 “per procedere alla disamina del sinistro;
7 gennaio 2019 “ai fini della disamina del sinistro”)… la compagnia non ha mai riconosciuto il debito ma ha soltanto riservato la valutazione dei documenti”.
Si critica infine la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui addebita all'attore il mancato specifico richiamo della documentazione prodotta a sostegno delle proprie tesi, sottolineando l'avvenuto deposito di tutti i documenti su cui si fonda il diritto alla liquidazione richiesta, dei quali si espone il contenuto.
Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, la rinuncia di cui all'art. 2937 c.c. può anche essere tacita e desumersi mediante ricorso a presunzioni, occorrendo tuttavia a tal fine “una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, occorrendo cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto” (cfr. Cass. 1995/n. 5826; Cass.2002/n. 10235; Cass. 2012/n. 21248; Cass.
2013/n. 18425; Cass. 2023/n. 24263).
In particolare, Cass. civ., Sez. III, sentenza, 29/11/2012, n. 21248, cit., ha escluso che potesse qualificarsi come rinuncia alla prescrizione il rifiuto, opposto da un assicuratore, di pagamento dell'indennizzo per motivi diversi dal decorso del termine di prescrizione, specificando che “con riguardo alle spese di ricoveri, cure, accertamenti diagnostici,
l'invito della compagnia all'inoltro della documentazione non esprimeva la minima intenzione di non volersi avvalere della prescrizione poichè, come risulta dal dato testuale, opportunamente riportato in ricorso, la nota inviata dalla Compagnia subordinava espressamente l'eventuale rimborso alla necessaria verifica "se esso fosse o meno dovuto". Ed è appena il caso di ribadire che, ai sensi dell'art. 2937 c.c., comma 3,
5 la rinunzia a far valere la prescrizione può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Ad integrare la fattispecie prevista da questa normativa, cioè la fattispecie della rinunzia a far valere la prescrizione, è "il fatto incompatibile con la volontà", cioè è necessario che il comportamento di colui il quale può disporre validamente del diritto, manifesti, senza possibilità alcuna di diversa interpretazione, una volontà di rinunziare alla causa estintiva dell'altrui diritto oppure di non avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto. Come ha affermato, in varie occasioni, questa Corte è necessario che l'incompatibilità di cui si è detto (tra il comportamento e la volontà di avvalersi della causa estintiva) sia assoluta, cioè, che lo stesso comportamento non trovi altro significato o altra valenza giuridica (Cass. n.
6397/2011 , n. 5826/1995 in motivazione)”.
Nella specie, alla luce di tali principi la conclusione tratta dal tribunale non può che condividersi, risultando unicamente dalle note della prodotte in atti Controparte_2
e qui richiamate dall'appellante, che:
- la missiva del 25/06/2018 veniva inviata “al fine di aggiornare la sua situazione e verificare il diritto a eventuali prestazioni assicurative”
- con la pec del 26/07/2018 “Si inoltra in allegato Sua raccomandata giunta nel nostro ufficio in data 25.7. e copia di quanto richiesto. A disposizione per ulteriori chiarimenti e per indicazioni sull'eventuale liquidazione”
- la mail del 29/10/2018 di riscontro a quella della difesa dell'appellante del 25/10/2018 comunicava “che per procedere alla disamina del sinistro è necessario che ci pervenga la seguente documentazione”
- la pec del 7/01/2019 aggiungeva “in riferimento alla sua del 20.12.2018” “che a completamento della documentazione inviata è necessaria, ai fini della disamina del sinistro, la seguente documentazione già richiesta con nostra del 29.10.2018”.
In nessuna delle citate comunicazioni si ravvisa l'assoluta incompatibilità, nei sensi precisati dalla S.C., con la volontà della società di assicurazioni di avvalersi della causa estintiva.
6 3.-- Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute per il presente grado dalla parte appellata, liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, parametri fra minimi e medi relativi al valore della controversia per l'attività effettivamente prestata di studio, introduttiva e decisionale
(Cass. civ. 19/09/2025 n. 25664).
E' inammissibile la richiesta dell'appellata di liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, formulata senza alcuna esplicitazione delle ragioni di critica della decisione di compensazione adottata per il primo grado: la modifica di tale statuizione richiede infatti un autonomo motivo di appello incidentale, in mancanza del quale il giudice d'appello che rigetti l'impugnazione e confermi la sentenza di primo grado non può riformare la statuizione sulle spese in essa contenuta senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 2008/n.15483; Cass. 2009/n. 18533; Cass. 2019/n. 27606; Cass.
2021/n.12797).
Si dà infine atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1-quater, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
-
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da con citazione Parte_1 notificata il 27/02/2023, avverso la sentenza n. 260/2022 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nei confronti della , in persona Controparte_1 del l.r.p.t., così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, che liquida in € 7.494,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva
e Cpa come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
7 art. 13, comma 1-quater, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 16/10/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
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