Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 562 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 05/02/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. SCIACCA GIUSEPPE il quale ha insistito in ricorso e chiesto l'accoglimento della domanda avendo il CTU accertato la sussistenza del requisito sanitario
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha dedotto “La CP_1 perizia ha riconosciuto il requisito medico legale tuttavia la questione, assorbente e dirimente ai fini del decidere, concerne l'insussistenza del requisito della vivenza a carico del genitore - dante causa, cioè dell'originario titolare della pensione. invero si tratta di requisito costitutivo del diritto, la cui prova è a carico di parte ricorrente, e che va escluso in presenza di redditi propri, tali essendo ANCHE le prestazioni di invalidità civile percepite;
si veda in tal senso recentissima Corte d'Appello di Palermo 1004/2024, in riforma di sentenza di questo Tribunale. Si insiste pertanto per il rigetto del ricorso. In subordine si insiste nelle ulteriori eccezioni di cui alla memoria (prescrizione ratei, divieto cumulo interessi e rivalutazione)”
Visti gli atti del fascicolo, preso atto dell'intervenuto deposito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 562 /2024 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
vertente tra
, nato a [...] il [...] CF in Parte_2 C.F._1
giudizio con l'avv. SCIACCA GIUSEPPE giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in CP_2 P.IVA_1 CP_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
- Ritenere e Dichiarare che il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2
residente in [...], 226/A, C.F.: è affetto da patologie che C.F._1
comportano una riduzione della capacità lavorativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della L.
903/1965, che lo rendono inabile al lavoro a far data dal decesso del padre, ossia dal 24.8.2012; -
Ritenere e dichiarare che, a causa della suddetta condizione invalidante, lo stesso ha diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità a far data dal decesso del padre o, in subordine, dalla presentazione della domanda amministrativa (22.5.2020); Conseguentemente: - Condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore dell'odierno CP_2 ricorrente, la pensione di reversibilità, oltre interessi e rivalutazione maturati, a far data dal decesso del padre o, in subordine, dalla presentazione della domanda amministrativa (22.5.2020);”.
Premetteva a dette conclusioni che poiché “affetto da patologie fortemente invalidanti, inoltrava domanda per l'accertamento dei requisiti sanitari compatibili con la pensione in reversibilità dalla posizione pensionistica del padre deceduto il 24.8.2012, in quanto figlio inabile al lavoro alla data del decesso del titolare del trattamento pensionistico principale e non in grado di svolgere proficuamente un lavoro”.
CP_ Evidenziava che l' rigettava l'istanza “con lettera del 02.9.2020” poiché “non era stato riconosciuto “Inabile alla data di morte del familiare” e che nessun riscontro aveva avuto il pur proposto ricorso amministrativo.
Allegando che “al momento del decesso del padre, era affetto da patologie comportanti l'inabilità lavorativa, tutt'oggi persistenti, come si evince dalla documentazione medica che si offre in produzione” incardinava il presente giudizio rassegnando le su riportate conclusioni.
Costituitosi in giudizio l' ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente;
ha CP_2
eccepito la “insussistenza del requisito medico-legale”, la “prescrizione parziale dei ratei”, evidenziava la giusta data di “Decorrenza (degli) interessi” ed eccepiva il “divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione”; contestava inoltre “La non autosufficienza e la vivenza a carico” del ricorrente al momento del decesso del genitore
Chiedeva pertanto “nel merito il ricorso per insussistenza dei requisiti - in subordine dichiarare la prescrizione dei ratei nei termini di cui in memoria e limitare gli interessi e rivalutazione nei termini di cui in memoria - in via istruttoria: dichiarare la inammissibilità della prova per testi trattandosi di soggetti incapaci a testimoniare in quanto familiari del ricorrete e, dunque, di soggetti che potenzialmente nutrono un interesse economico nella causa;
in ogni caso non ammettere tale richiesta istruttoria stante la scarsa attendibilità dei testi indicati, posto che le circostanze indicate devono essere provate documentalmente”
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito di documenti ed il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
La domanda non può essere accolta. L'art.13 del R.D.L. 14/4/1939, convertito in legge 6/7/39 n.1272, come modificato ed integrato dalla legge 4/4/52 n.218, recita testualmente che: ”Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato……spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitano alcuna attività lavorativa e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Sul requisito della vivenza a carico del genitore, l'art.19 del DPR 26/4/1957 n.818 ha espressamente disposto che i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro “…si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento”.
Ai fini della sussistenza di detto requisito devono ricorrere due circostanze: a) uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica, con riferimento alle esigenze primarie dello stesso ed alle sue fonti di reddito;
b) il mantenimento del superstite da parte del dante causa quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto.
Sullo specifico requisito della vivenza a carico, inoltre, è pacifica la giurisprudenza della Corte di Cassazione dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, secondo cui “in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cfr. Cass. 9237/2018 e più di recente negli stessi termini Cass. n. 15041 del 29/05/2024).
Ciò posto, rilevato che resta a carico di colui che agisce l'onere della prova della rilevante dipendenza economica dal genitore defunto, si evidenzia che nella fattispecie in esame il ricorrente nulla ha provato ma più a monte invero nemmeno allegato, circa la sussistenza dei suddetti requisiti e ciò con particolare riferimento alla vivenza a carico del genitore defunto come intesa ai fini del riconoscimento della prestazione de qua, essendosi il limitato ad evidenziare ed allegare nel ricorso introduttivo la sussistenza del Pt_2
solo requisito sanitario nulla deducendo con riferimento all'ulteriore imprescindibile requisito del quale si discute.
Alla mancanza di specifiche allegazioni sul punto -la cui esistenza è stata espressamente contestata dal resistente- non può supplire né il mero certificato di stato di famiglia storico del ricorrente (dal quale si evince di contro la presenza , di più familiari nel medesimo nucleo del de cuius e del ricorrente e ciò anche dopo il decesso del primo,) né la visura camerale dalla quale l'attività della risulta cessata CP_3 Parte_2
nel 2008 e quindi ancora prima del decesso del genitore.
Nessuna allegazione inoltre risulta formulata pure con riferimento alle condizioni economiche del genitore defunto così da impedire l'indagine sulla circostanza decisiva se e in che misura il ricorrente potesse contare sull'apporto economico continuativo e prevalente del de cuius indagine necessaria anche in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente risulta titolare di pensione cat. IO fin dal 02/05 (cfr. estratto contro previdenziale).
Le evidenziate lacune di allegazione e prova, le univoche risultanze documentali su indicate, unitamente alla doverosa valutazione del tempo trascorso tra il decesso del genitore (2012) e la presentazione della domanda (2020) consentono di ritenere non rilevante ai fini della decisione la prova orale dedotta dal ricorrente la quale risulta per di più articolata in termini assai generici.
La mancanza quindi prova in ordine alla sussistenza dei requisiti socio-economici della chiesta prestazione e quindi del concorso indispensabile del genitore nel sostentamento economico del figlio inabile, conducono al rigetto della domanda.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_2 - dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala nell'udienza del 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo