Articolo 11 della Legge 7 giugno 1975, n. 227
Articolo 10
Versione
6 luglio 1975
Art. 11.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 6 luglio 1975