TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/09/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2309/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2309/2025, promossa con ricorso depositato il 05/06/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Cenacchi e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marisa Marmottini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Panicale (PG), in data 15 settembre 2018
(anno 2018 atto n. 10 parte II serie C), con la seguente figlia minorenne:
, nata a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/06/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
• autorizzare i coniugi a vivere separati di letto mensa e abitazione;
pagina1 di 3 • dichiarare la separazione personale dei coniugi e Pt_1 Parte_2
• ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Affidare la figlia minore a entrambi i genitori in modo condiviso, Persona_1 con collocamento preferenziale presso la madre.
2) Il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di Parte_2 Pt_1 concorso al mantenimento della bambina pari ad euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida vigenti presso il Tribunale di Varese.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- per due fine settimana al mese, alternati, dal venerdì alla domenica sera, con prelevamento e riaccompagnamento della bambina presso la residenza della madre, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé anche durante la settimana Per_1 previo accordo con la madre;
* in estate: due settimane o più, anche consecutive, sia con il padre sia con la madre, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo potrà stare Per_1 con il padre gli anni dispari dal 15 al 30 giugno e gli anni pari dal 15 al 30 agosto;
* vacanze natalizie: trascorrerà Natale un anno dal 23 al 30.12 con la madre e Per_1 dal 31.12 al 6.1 con il papà e viceversa l'anno successivo, con possibilità di concordare periodi diversi e più lunghi;
* Pasqua 3 giorni a testa, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua.
4) Il SI. presta sin da ora consenso a che la figlia possa trascorrere le ferie Parte_2 estive anche in Marocco presso la famiglia della SI.ra per un periodo non Pt_1 superiore a 60 giorni;
la SI.ra presta sin da ora consenso a che la figlia possa Pt_1 trascorrere le ferie estive anche presso la famiglia del SI. per un periodo non Parte_2 superiore a 15 giorni.
5) In caso di trasferimento della madre in località distante oltre 25 Km rispetto alla residenza attuale del padre, la madre si impegna ad accompagnare la figlia a casa del padre il venerdì sera, quando la bambina rimarrà presso il padre, e sarà poi il padre a riaccompagnare la figlia a casa della madre la domenica, o viceversa nel caso in cui sia il padre ad andare a prendere la figlia dalla madre il venerdì sera.
6) La SI.ra si impegna a sostenere in proprio le spese per il passaggio di proprietà Pt_1
(voltura al PRA) dell'autovettura Toyota Yaris tg. CR926DS dalla stessa utilizzata ed oggi intestata alla nonna del SI. SI.ra . Il costo del Parte_2 Parte_3 passaggio di proprietà sarà ad esclusivo carico della SI.ra da effettuarsi entro 60 Pt_1 pagina2 di 3 giorni dal deposito della sentenza di separazione e solo qualora la medesima non avesse ancora provveduto alla scadenza del termine, vi provvederà il SI. che Parte_2 recupererà l'importo pagato decurtando di volta in volta € 50,00 dagli importi dovuti per spese di mantenimento solo straordinario, sino a soddisfazione.
7) I genitori prestano sin da ora consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e documenti di identità di , con impegno formale a recarsi presso la Questura per Per_1 la firma della relativa richiesta.
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
9) Con il corretto adempimento delle condizioni qui stabilite i coniugi dichiarano di aver già regolato e definito tutti i reciproci rapporti patrimoniali e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 15.09.2018 in Panicale (PG), atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Panicale (anno 2018 atto n. 10 parte II Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i. pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2309/2025, promossa con ricorso depositato il 05/06/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Cenacchi e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marisa Marmottini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Panicale (PG), in data 15 settembre 2018
(anno 2018 atto n. 10 parte II serie C), con la seguente figlia minorenne:
, nata a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/06/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
• autorizzare i coniugi a vivere separati di letto mensa e abitazione;
pagina1 di 3 • dichiarare la separazione personale dei coniugi e Pt_1 Parte_2
• ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Affidare la figlia minore a entrambi i genitori in modo condiviso, Persona_1 con collocamento preferenziale presso la madre.
2) Il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di Parte_2 Pt_1 concorso al mantenimento della bambina pari ad euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida vigenti presso il Tribunale di Varese.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- per due fine settimana al mese, alternati, dal venerdì alla domenica sera, con prelevamento e riaccompagnamento della bambina presso la residenza della madre, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé anche durante la settimana Per_1 previo accordo con la madre;
* in estate: due settimane o più, anche consecutive, sia con il padre sia con la madre, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo potrà stare Per_1 con il padre gli anni dispari dal 15 al 30 giugno e gli anni pari dal 15 al 30 agosto;
* vacanze natalizie: trascorrerà Natale un anno dal 23 al 30.12 con la madre e Per_1 dal 31.12 al 6.1 con il papà e viceversa l'anno successivo, con possibilità di concordare periodi diversi e più lunghi;
* Pasqua 3 giorni a testa, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua.
4) Il SI. presta sin da ora consenso a che la figlia possa trascorrere le ferie Parte_2 estive anche in Marocco presso la famiglia della SI.ra per un periodo non Pt_1 superiore a 60 giorni;
la SI.ra presta sin da ora consenso a che la figlia possa Pt_1 trascorrere le ferie estive anche presso la famiglia del SI. per un periodo non Parte_2 superiore a 15 giorni.
5) In caso di trasferimento della madre in località distante oltre 25 Km rispetto alla residenza attuale del padre, la madre si impegna ad accompagnare la figlia a casa del padre il venerdì sera, quando la bambina rimarrà presso il padre, e sarà poi il padre a riaccompagnare la figlia a casa della madre la domenica, o viceversa nel caso in cui sia il padre ad andare a prendere la figlia dalla madre il venerdì sera.
6) La SI.ra si impegna a sostenere in proprio le spese per il passaggio di proprietà Pt_1
(voltura al PRA) dell'autovettura Toyota Yaris tg. CR926DS dalla stessa utilizzata ed oggi intestata alla nonna del SI. SI.ra . Il costo del Parte_2 Parte_3 passaggio di proprietà sarà ad esclusivo carico della SI.ra da effettuarsi entro 60 Pt_1 pagina2 di 3 giorni dal deposito della sentenza di separazione e solo qualora la medesima non avesse ancora provveduto alla scadenza del termine, vi provvederà il SI. che Parte_2 recupererà l'importo pagato decurtando di volta in volta € 50,00 dagli importi dovuti per spese di mantenimento solo straordinario, sino a soddisfazione.
7) I genitori prestano sin da ora consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e documenti di identità di , con impegno formale a recarsi presso la Questura per Per_1 la firma della relativa richiesta.
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
9) Con il corretto adempimento delle condizioni qui stabilite i coniugi dichiarano di aver già regolato e definito tutti i reciproci rapporti patrimoniali e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 15.09.2018 in Panicale (PG), atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Panicale (anno 2018 atto n. 10 parte II Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i. pagina3 di 3