Art. 1.
E' autorizzato l'aumento del contributo governativo annuo a favore della Scuola normale superiore di Pisa, da L. 2.842.500 a L. 20.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.
E' autorizzato l'aumento del contributo governativo annuo a favore della Scuola normale superiore di Pisa, da L. 2.842.500 a L. 20.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.