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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/05/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 743/'13 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “pagamento
somma”
TRA
, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall' Avv. Parte_1
Giuseppe DI VITO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venafro (IS) alla
Via Nicandro Iosso n. 6; -attore-
E
, rappresentato e difeso in forza di mandato a margine Controparte_1
della comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Mario VALENTE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Venafro (IS) alla Via Giuseppe MAZZINI
n° 23; -convenuto-
NONCHE'
rappresentato e difeso in forza di mandato a margine della CP_2 comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Mario VALENTE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Venafro (IS) alla Via Giuseppe MAZZINI
n° 23; -convenuto-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
L'attore, , evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia, Parte_1
e per sentirli condannare alla restituzione Controparte_1 CP_2
della somma complessiva di € 10.991,04, avendo versato detta somma in favore dei fornitori della società in accomandita semplice DNA FISCHING di AN EA C.
S.a.s. e per essersi sostituito egli stesso al pagamento diretto di alcuni creditori societari. L'attore, esponeva che il pagamento era stato concordato per consentire lo scioglimento della società di persone senza la nomina di un liquidatore ma con l'impegno assunto dai convenuti e ribadito anche dopo lo scioglimento della società,
2 che le somme così anticipate e prestate gli sarebbero state restituite.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda attorea.
Preliminarmente Questo Giudice ritiene meritevole di accoglimento le doglianze mosse dai convenuti relativamente all'ammessa ed espletata prova testimoniale.
Pur se vero che l'art. 2721 c. c. recita che l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite di cui al I comma del citato articolo, tenuto conto della qualità
delle parti, della natura del contratto e ogni altra circo stanza, è altrettanto vero che l'art. 2722 c. c. recita che la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
Dall'esame della prova espletata è emerso che i testimoni riferivano su un patto contrario a quello contenuto nell'atto pubblico di scioglimento della società, nel quale è attestata l'estinzione di tutte le passività. Il rimedio esperibile avverso il suddetto atto pubblico era, pertanto, la querela di falso, in quanto la prova in tali termini non poteva essere ammessa.
Per tali motivi va revocata l'ordinanza del 20.08.2025 emessa dal GOP Dott.
Filippo MASOTTA e va disposto lo stralcio delle testimonianze rese.
Alla luce della documentazione versata in atti Questo Giudice ritiene che la domanda non e' meritevole di accoglimento.
Quindi il non può essere qualificato come terzo creditore della società, Pt_1
avendo effettuato i versamenti in qualità di socio.
3 Inoltre, dall'atto di scioglimento della società l'attore ha sottoscritto la seguente clausola: “i comparenti riconoscono che non si fa luogo alla messa in
liquidazione, non esistendo crediti sociali ed essendo già stato provveduto prima d'ora
alla estinzione di tutte le passività, mentre il capitale sociale è andato interamente
perduto”.
Questo Giudice ritiene che l'assunto attoreo non è meritevole di accoglimento e non sussiste a carico del convenuto ed a favore dell'attrice alcun diritto al risarcimento del danno.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 743/'13 R. G. A. C. C. vertente tra contro Parte_1
e , concernente pagamento somme, così CP_2 Controparte_1
decide:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di giudizio che si liquidano in € 6.000,00 oltre 12,50 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Isernia il 08 Maggio 2025.
4 IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 743/'13 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “pagamento
somma”
TRA
, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall' Avv. Parte_1
Giuseppe DI VITO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venafro (IS) alla
Via Nicandro Iosso n. 6; -attore-
E
, rappresentato e difeso in forza di mandato a margine Controparte_1
della comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Mario VALENTE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Venafro (IS) alla Via Giuseppe MAZZINI
n° 23; -convenuto-
NONCHE'
rappresentato e difeso in forza di mandato a margine della CP_2 comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Mario VALENTE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Venafro (IS) alla Via Giuseppe MAZZINI
n° 23; -convenuto-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
L'attore, , evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia, Parte_1
e per sentirli condannare alla restituzione Controparte_1 CP_2
della somma complessiva di € 10.991,04, avendo versato detta somma in favore dei fornitori della società in accomandita semplice DNA FISCHING di AN EA C.
S.a.s. e per essersi sostituito egli stesso al pagamento diretto di alcuni creditori societari. L'attore, esponeva che il pagamento era stato concordato per consentire lo scioglimento della società di persone senza la nomina di un liquidatore ma con l'impegno assunto dai convenuti e ribadito anche dopo lo scioglimento della società,
2 che le somme così anticipate e prestate gli sarebbero state restituite.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda attorea.
Preliminarmente Questo Giudice ritiene meritevole di accoglimento le doglianze mosse dai convenuti relativamente all'ammessa ed espletata prova testimoniale.
Pur se vero che l'art. 2721 c. c. recita che l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite di cui al I comma del citato articolo, tenuto conto della qualità
delle parti, della natura del contratto e ogni altra circo stanza, è altrettanto vero che l'art. 2722 c. c. recita che la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
Dall'esame della prova espletata è emerso che i testimoni riferivano su un patto contrario a quello contenuto nell'atto pubblico di scioglimento della società, nel quale è attestata l'estinzione di tutte le passività. Il rimedio esperibile avverso il suddetto atto pubblico era, pertanto, la querela di falso, in quanto la prova in tali termini non poteva essere ammessa.
Per tali motivi va revocata l'ordinanza del 20.08.2025 emessa dal GOP Dott.
Filippo MASOTTA e va disposto lo stralcio delle testimonianze rese.
Alla luce della documentazione versata in atti Questo Giudice ritiene che la domanda non e' meritevole di accoglimento.
Quindi il non può essere qualificato come terzo creditore della società, Pt_1
avendo effettuato i versamenti in qualità di socio.
3 Inoltre, dall'atto di scioglimento della società l'attore ha sottoscritto la seguente clausola: “i comparenti riconoscono che non si fa luogo alla messa in
liquidazione, non esistendo crediti sociali ed essendo già stato provveduto prima d'ora
alla estinzione di tutte le passività, mentre il capitale sociale è andato interamente
perduto”.
Questo Giudice ritiene che l'assunto attoreo non è meritevole di accoglimento e non sussiste a carico del convenuto ed a favore dell'attrice alcun diritto al risarcimento del danno.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 743/'13 R. G. A. C. C. vertente tra contro Parte_1
e , concernente pagamento somme, così CP_2 Controparte_1
decide:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di giudizio che si liquidano in € 6.000,00 oltre 12,50 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Isernia il 08 Maggio 2025.
4 IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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