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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4922 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Aramu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Aramu, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/07/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto degli Parte_1 Parte_2 accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2. La dimora coniugale ubicata in Cagliari, piazza Yenne n. 41, di proprietà del sig.
è assegnata a quest'ultimo, mentre la sig.ra se ne Parte_2 Parte_1 allontanerà, trasferendo in altro immobile il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica non appena il Tribunale emetterà il provvedimento.
I coniugi hanno già provveduto alla divisione di ogni arredo e corredo esistente all'interno della casa familiare e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Per_ 3. I figli minori e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora paterna in Cagliari, piazza Yenne n. 41, ove hanno la residenza anagrafica.
La madre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni giorno, anche nel fine settimana, secondo le modalità che saranno concordate liberamente tra i genitori, compatibilmente con le esigenze e gli impegni di questi ultimi e con le esigenze e gli impegni scolastici, sportivi e ludici dei figli.
Durante le vacanze estive i minori staranno presso ciascun genitore per quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio e/o di agosto, previo accordo almeno trenta giorni prima.
Pag. 2 di 3 I giorni e/o periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante le altre festività (natalizie, pasquali e altre festività minori) saranno concordati liberamente tra i genitori, così come le giornate particolari, quali, ad esempio, il compleanno.
5. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. corrisponderà Parte_2 alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, la somma complessiva di € 600,00 (euro seicento/00) e così € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun figlio, da adeguarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT al consumo, calcolati dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione della separazione consensuale.
6. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e sono esemplificate come di seguito:
- le spese scolastiche per la retta, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo, quelle per la mensa e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., quelle odontoiatriche e per i trattamenti ortodontici, quelle oculistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività sportive agonistiche, ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono invece il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. L'importo dell'Assegno Unico e Universale verrà diviso tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
9. Le parti prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli e della carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4922 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Aramu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Aramu, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/07/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto degli Parte_1 Parte_2 accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2. La dimora coniugale ubicata in Cagliari, piazza Yenne n. 41, di proprietà del sig.
è assegnata a quest'ultimo, mentre la sig.ra se ne Parte_2 Parte_1 allontanerà, trasferendo in altro immobile il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica non appena il Tribunale emetterà il provvedimento.
I coniugi hanno già provveduto alla divisione di ogni arredo e corredo esistente all'interno della casa familiare e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Per_ 3. I figli minori e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora paterna in Cagliari, piazza Yenne n. 41, ove hanno la residenza anagrafica.
La madre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni giorno, anche nel fine settimana, secondo le modalità che saranno concordate liberamente tra i genitori, compatibilmente con le esigenze e gli impegni di questi ultimi e con le esigenze e gli impegni scolastici, sportivi e ludici dei figli.
Durante le vacanze estive i minori staranno presso ciascun genitore per quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio e/o di agosto, previo accordo almeno trenta giorni prima.
Pag. 2 di 3 I giorni e/o periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante le altre festività (natalizie, pasquali e altre festività minori) saranno concordati liberamente tra i genitori, così come le giornate particolari, quali, ad esempio, il compleanno.
5. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. corrisponderà Parte_2 alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, la somma complessiva di € 600,00 (euro seicento/00) e così € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun figlio, da adeguarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT al consumo, calcolati dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione della separazione consensuale.
6. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e sono esemplificate come di seguito:
- le spese scolastiche per la retta, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo, quelle per la mensa e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., quelle odontoiatriche e per i trattamenti ortodontici, quelle oculistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività sportive agonistiche, ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono invece il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. L'importo dell'Assegno Unico e Universale verrà diviso tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
9. Le parti prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli e della carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3