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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1779/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di conSIlio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Clerici Simona ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Colombo Taccani CP_1 C.F._2
Alessandra ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART. 473 BIS21 C.P.C. DEL 15.1.2025
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , con Pt_1 CP_1 ogni conseguente comunicazione / annotazione;
2) assegnare in uso esclusivo al SI. l'immobile – di esclusiva proprietà del medesimo - sito in Pt_1
Appiano Gentile (CO), Cascina San Bartolomeo s.n.c.; in subordine nulla provvedere sul punto;
1 3) revocare, con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso, l'obbligo previsto in capo al SI. di Pt_1 versamento in favore della SI.ra del contributo al mantenimento del figlio a suo tempo previsto CP_1 R_
e disposto in sede di separazione, per le motivazioni esposte in narrativa;
in subordine, qualora all'esito dell'istruttoria l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere non sussistenti i presupposti per la predetta revoca, rideterminare, con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso, il contributo al mantenimento di R_ secondo quanto ritenuto di giustizia e prevedere il versamento diretto del contributo in favore del medesimo;
in tale ultimo caso con previsione di suddivisione delle spese extra al 50% in virtù del Protocollo del Tribunale di Como;
4) rideterminare, con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso, l'assegno mensile in favore della SI.ra
in €. 700,00 mensili, ovvero quella diversa maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia CP_1 ad istruttoria esperita, per le motivazioni esposte in narrativa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versarsi entro il giorno 13 di ogni mese.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di
Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva, per i motivi esposti in narrativa si chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito Voglia ordinare al terzo – da individuarsi Controparte_2
– di esibire ogni documento utile inerente il rapporto intercorrente tra il figlio e l'impresa
[...] R_ agricola (contratto sottoscritto, buste paga, sovvenzioni ecc.) a dimostrazione dell'indipendenza Pt_1 economica del medesimo e dello stipendio percepito. Per i motivi esposti in narrativa si chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito ordini alla resistente e/o a terzi (ad es. INPS) – se necessario -, in mancanza di informazioni sufficienti, la produzione / l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione utile a rendere edotto il
Giudicante circa gli effettivi redditi percepiti dalla medesima.
Si chiede altresì ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che dall'aprile 2021 collabora nell'azienda agricola dello zio, SI. ; 2) Vero che R_ CP_3 R_ provvede al pagamento del carburante, del bollo e dell'assicurazione relativamente all'autovettura
Volkswagwn Polo cointestata con il padre;
3) Vero che l'autovettura Dacia ST di proprietà del SI. Per_
, dal 2021 è in uso esclusivo a e;
4) Vero che il SI. dal 2021 al 2023 ha Pt_1 R_ Pt_1 contribuito all'acquisto di macchinari utili per le attività svolte nell'ambito dell'azienda agricola di CP_3
; 5) Vero che il SI. terminato il lavoro – dalle 18,00/18,30 sino alle ore 20,00, tutte
[...] Parte_1 le sere, nonché tutti i fine settimana, coadiuva i figli nello svolgimento delle attività agricole connesse all'azienda.
Si indica a teste: - IG.ra , residente in [...]. Testimone_1
Si chiede sin da ora essere ammessi a prova contraria sui capitoli che dovessero essere formulati da controparte ed ammessi dall'Ill,mo Giudice adito, con i testi indicati.
2 CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART. 473 BIS21 C.P.C. DEL 15.1.2025
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, espletati tutti gli incombenti di rito, disattesa ogni contraria istanza e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare, per i motivi sopra esposti.
NEL MERITO
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , con Pt_1 CP_1 ogni conseguente comunicazione/annotazione;
2) Assegnare in uso esclusivo al SI. l'immobile – di esclusiva proprietà del medesimo – sito in Pt_1
Appiano Gentile (CO), Cascina San Bartolomeo s.n.c.; in subordine nulla provvedere sul punto;
3) Confermare l'obbligo previsto in capo al SI. di versamento in favore della SI.ra del Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio pari a €. 500,00 mensile a suo tempo previsto e disposto in sede R_ di separazione,
4) Rideterminare, con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso, l'assegno mensile in favore della SI.ra
in €. 1500,00 mensili, ovvero quella diversa maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia CP_1 ad istruttoria esperita, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 13 di ogni mese.
5) Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge.
INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA
1) Prova testimoniale. Si indica come testimone sulle circostanze sotto riportate la SI.ra Tes_2 residente a [...], a prova contraria sui capitoli di prova dedotti da parte ricorrente.
[...]
Viene svolta formale opposizione alla indicazione come teste della SI.ra in quanto portatrice Testimone_1 di un interesse in causa, essendo convivente con il SI. avendo la disponibilità ad operare Parte_1 sul conto corrente allo stesso intestato. Detta circostanza si evince dal documento prodotto dalla difesa del SI. di cui alla disposizione di bonifico dell'adeguamento ISTAT eseguito sul conto corrente del Pt_1 ricorrente, dalla SI.ra (doc.n.15 ricorso introduttivo del giudizio). Con riserva di ulteriormente Tes_1 articolare i propri mezzi istruttori nei termini concessi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 15.5.2023, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Veniano, in data 3.9.1994 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Veniano - anno 1994, atto n. 10, parte II, serie A, nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Appiano Gentile - anno 1994, atto n. 16, parte II, serie
B) con , dalla quale si era separato consensualmente con verbale del 2.3.2017, omologato CP_1 dal Tribunale di Como in data 21-31.3.2017. Ha chiesto, altresì, di disporre l'assegnazione a sé della casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo, di revocare il contributo posto a suo carico per il mantenimento del
3 figlio maggiorenne (nato il [...]), ormai economicamente indipendente, nonché di rideterminare R_ in € 700 l'assegno mensile in favore della moglie.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 29.12.2023, si è costituita , aderendo alla CP_1 domanda di divorzio e di assegnazione della casa coniugale al ricorrente e chiedendo la conferma del contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di € 500, nonché di rideterminare in € 1.500 R_
l'assegno mensile posto a carico del marito in suo favore.
All'udienza del 29.10.2024, attesa l'assenza della SInora per motivi di salute, il Giudice delegato CP_1 ha differito l'udienza per i medesimi incombenti al 15.1.2025 e, su istanza di parte ricorrente, ha emesso ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c., ordinando alla Controparte_2
, la produzione in giudizio di ogni documento utile inerente al rapporto intercorrente tra
[...] Parte_2
e l'impresa agricola al Centro per l'Impiego, all'Inps e all'Agenzia delle Entrate, la produzione in CP_4 giudizio di documentazione attinente alla situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di e di . Parte_2 CP_1
All'udienza così fissata, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio illustrato la situazione familiare e personale nell'attualità, anche sotto il profilo economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione orale e a precisare le conclusioni. Ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande -di natura economica- svolte dalle parti, anche alla luce degli oneri probatori a loro carico, con conseguente conferma delle determinazioni assunte dal Giudice delegato che, all'udienza del 15.1.2025, ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Le istanze di prova orale avanzate dalle parti devono, infatti, ritenersi inammissibili: quelle di parte ricorrente
(prova per testi e interrogatorio formale) perché superflue, anche a fronte della documentazione prodotta a seguito dell'ordine di esibizione e, quelle di parte resistente (prova per testi), perché neppure articolate per capitoli di prova (art. 244 c.p.c.).
In particolare, quanto alle questioni relative al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il Tribunale evidenzia che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio maggiorenne richiedente l'assegno o del genitore con lui convivente e tale onere verte precisamente sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. L'entità dell'onere probatorio cresce con l'età del figlio: se questi è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 20.9.2023, n. 26875, Cass. 14.8. 2020, n. 17183).
4 La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Veniano, in data 3.9.1994. Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (in data 31.8.1995) e (in data 23.2.2002). R_
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con verbale del 2.3.2017, omologato in data 21-31.3.2017 dal Tribunale di Como.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La casa coniugale
Il Tribunale osserva che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in sede di divorzio o di separazione, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna eSIenza di speciale protezione (Cass. 7.2.2018, n.
3015). La domanda è pertanto inammissibile.
Il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
Quanto al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il Tribunale evidenzia che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono l'estensione dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, privo di indipendenza economica, al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione, tenuto conto del dovere di ricercare un lavoro, contemperando le proprie aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro. Precisamente, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli articoli 147 e 148 c.c., cessa
a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. (Cass. 12.4.2016, n.
7168).
Ciò detto, (nato il [...]), che all'epoca della separazione era minorenne, oggi ha quasi 23 anni e R_ Per_ risulta aver lasciato gli studi a 16 anni. Attualmente lavora, insieme al fratello (nato il [...] e già autonomo all'epoca della separazione), nell'azienda di proprietà del fratello del SInor ed Pt_1 entrambi vivono, insieme alla madre, in un'abitazione in comodato concesso in relazione al lavoro nell'azienda
5 agricola, come confermato da entrambe le parti all'udienza del 15.1.2025. Dalla documentazione prodotta dall'INPS, emerge che ha percepito un reddito di circa € 12.889 nel 2023, di circa € 12.534 nel 2022 e R_ di circa € 9.545 nel 2021 (cfr. estratto conto previdenziale INPS), che rimane nella sua disponibilità (I soldi che mi dà mio marito li spendo in famiglia ma i miei figli si tengono il loro stipendio, cfr. verbale udienza del
15.1.2025).
Alla luce di quanto emerso, tenuto conto che risulta aver concluso da tempo gli studi, inserendosi nella R_ realtà aziendale in cui già lavorava il fratello, dal 2021 e risulta aver conseguito uno stipendio tale da consentirgli il raggiungimento di una sufficiente indipendenza economica, il Tribunale ritiene di disporre, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza -perché solo all'esito del giudizio sono stati acquisiti tutti gli elementi che fondano la presente decisione e valorizzata anche la disponibilità manifestata dal ricorrente in tal senso all'udienza del 15.1.2025-, la cessazione dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore a carico del padre, nonché dell'obbligo di corresponsione delle spese straordinarie allo stesso riferibili.
L'assegno divorzile
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, avanzata dalla SInora , il Collegio osserva CP_1 preliminarmente che, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno fornito un'interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge economicamente svantaggiato, in parte innovativa rispetto agli orientamenti precedenti, enunciando il seguente principio di diritto: Ai sensi dell'art. 5, comma 6
L. 898/70, dopo le modifiche introdotte con la L. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
(Cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287). Precisando come lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, le
Sezioni Unite hanno quindi riconosciuto al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare, in posizione equiordinata, tutti i criteri indicati nell'art. 5 della L. 898/1970, attribuendo pertanto all'assegno sia natura assistenziale -fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi- sia natura compensativa-perequativa -considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi-, sia natura risarcitoria -rilevando le ragioni della decisione-, criterio quest'ultimo che, seppure citato nella motivazione della decisione, sembra avere un ruolo secondario, dal momento che non è stato riproposto nel principio di diritto enunciato.
6 Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve quindi rigorosamente accertare
l'esistenza e l'entità di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti (da valutarsi considerando non solo i redditi ma anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), purché tale disparità sia comunque rilevante.
Dovrà quindi verificarsi se siffatto accertato rilevante squilibrio sia da ricollegare eziologicamente alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
La Suprema Corte ha poi evidenziato che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova del diritto invocato, sia quanto alla mancanza di mezzi propri sia quanto alla sussistenza della sperequazione e al fatto che la stessa
è stata determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio (Cass. 17.4.2019, n.
10781 e Cass. 17.4.2019, n. 10782).
Ciò premesso, il SInor ha dichiarato di lavorare come escavatorista, percependo uno stipendio Pt_1 mensile di circa € 2.650 mensili su 12 mensilità (verbale udienza del 15.1.2025), in linea con quanto esposto in ricorso, ove è stato rappresentato uno stipendio di circa € 2.200 - 2.400, cui si aggiungono € 1.200-1.400 circa, per tre mensilità, versati dalla . Dalla documentazione economica in atti, risulta avere avuto, Parte_3 nel 2024, una busta paga media di circa € 2.459 (cfr. media buste paga gennaio-settembre 2024) e percepito, un reddito netto mensile, calcolato su dodici mensilità, di circa € 2.900 nel 2023 (730/2024). È gravato da un finanziamento per cure dentistiche di € 14.000 e un secondo finanziamento di € 240 mensili. Vive nella casa ex coniugale, di sua esclusiva proprietà, unitamente alla compagna, che percepisce un reddito mensile di circa
€ 1.300.
La SInora , invece, ha dichiarato di non aver più lavorato dalla nascita del figlio e di avere CP_1 R_ come unica fonte di reddito il mantenimento versatole dal marito, come confermato dall'estratto conto previdenziale, ove risulta che la stessa ha lavorato dal 1988 al 2003, cessando ogni attività lavorativa dopo il secondo congedo di maternità.
Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta che la SInora è gravemente malata ed è stata dichiarata CP_1 invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, infermità non più revisionabile, in data
13.2.2018 (doc. 3 di parte). In udienza ha precisato: l'anno scorso è ripartito il tumore e, a ottobre, ho fatto il trapianto di midollo. Sono in attesa per il secondo trapianto… (cfr. verbale udienza del 15.1.2025).
Vive con i figli in una casa in comodato ma vorrebbe allontanarsi perché si trova nelle vicinanze di quella ove vivono il marito e la compagna.
A giudizio del Collegio, deve essere riconosciuto alla SInora il diritto a percepire un assegno CP_1 divorzile in quanto la ricostruita diversa situazione economica reddituale trova la sua spiegazione nelle scelte di vita familiare e di indirizzo che i coniugi hanno intrapreso nel corso della vita coniugale ed in particolare, alla nascita del secondo figlio.
Lo stesso ricorrente non discute, infatti, il diritto della moglie a percepire un assegno divorzile e, in udienza, ha offerto il pagamento di un assegno di € 800 mensili.
7 Alla luce del quadro emerso, tuttavia, il Collegio stima congruo ed equo determinare l'assegno divorzile in favore della SInora nella misura di € 1.000 mensili (importo annualmente rivalutabile secondo gli CP_1 indici ISTAT), somma “lorda” per l'avente diritto ed importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali.
L'obbligo a carico del SInor avrà decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della Pt_1 sentenza di divorzio, secondo la regola generale, attesa la natura costitutiva della pronuncia divorzile (Cass.
24.9.2014, n. 20024), con la conseguenza che le condizioni della separazione -che prevedevano il pagamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 700 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prima rivalutazione marzo 2019), elevato ad € 1.000 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio mantengono la loro efficacia sino alla mensilità anteriore al passaggio in giudicato R_ della sentenza.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
La natura necessaria del presente procedimento in relazione alla pronuncia sullo status, il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative al contributo al mantenimento del figlio e all'assegno divorzile, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Veniano, in data
3.9.1994, da e (atto trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Veniano - anno 1994, n. 10, parte II, serie A, nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Appiano Gentile - anno 1994, n. 16, parte II, serie B);
2. DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da parte
; Pt_1
3. con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione dell'emananda sentenza, CP_5
l'assegno di mantenimento e il contribuito alle spese straordinarie per il figlio posto a carico di R_
; Parte_1
4. PONE, con decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, a carico di l'obbligo di corrispondere a ex art. 5 della legge n. Parte_1 CP_1
898/1970, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 1.000 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat);
5. COMPENSA tra le parti le spese di lite. 8 MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Veniano e Appiano Gentile, affinché si provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di conSIlio in data 17.1.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di conSIlio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Clerici Simona ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Colombo Taccani CP_1 C.F._2
Alessandra ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART. 473 BIS21 C.P.C. DEL 15.1.2025
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , con Pt_1 CP_1 ogni conseguente comunicazione / annotazione;
2) assegnare in uso esclusivo al SI. l'immobile – di esclusiva proprietà del medesimo - sito in Pt_1
Appiano Gentile (CO), Cascina San Bartolomeo s.n.c.; in subordine nulla provvedere sul punto;
1 3) revocare, con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso, l'obbligo previsto in capo al SI. di Pt_1 versamento in favore della SI.ra del contributo al mantenimento del figlio a suo tempo previsto CP_1 R_
e disposto in sede di separazione, per le motivazioni esposte in narrativa;
in subordine, qualora all'esito dell'istruttoria l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere non sussistenti i presupposti per la predetta revoca, rideterminare, con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso, il contributo al mantenimento di R_ secondo quanto ritenuto di giustizia e prevedere il versamento diretto del contributo in favore del medesimo;
in tale ultimo caso con previsione di suddivisione delle spese extra al 50% in virtù del Protocollo del Tribunale di Como;
4) rideterminare, con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso, l'assegno mensile in favore della SI.ra
in €. 700,00 mensili, ovvero quella diversa maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia CP_1 ad istruttoria esperita, per le motivazioni esposte in narrativa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versarsi entro il giorno 13 di ogni mese.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di
Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva, per i motivi esposti in narrativa si chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito Voglia ordinare al terzo – da individuarsi Controparte_2
– di esibire ogni documento utile inerente il rapporto intercorrente tra il figlio e l'impresa
[...] R_ agricola (contratto sottoscritto, buste paga, sovvenzioni ecc.) a dimostrazione dell'indipendenza Pt_1 economica del medesimo e dello stipendio percepito. Per i motivi esposti in narrativa si chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito ordini alla resistente e/o a terzi (ad es. INPS) – se necessario -, in mancanza di informazioni sufficienti, la produzione / l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione utile a rendere edotto il
Giudicante circa gli effettivi redditi percepiti dalla medesima.
Si chiede altresì ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che dall'aprile 2021 collabora nell'azienda agricola dello zio, SI. ; 2) Vero che R_ CP_3 R_ provvede al pagamento del carburante, del bollo e dell'assicurazione relativamente all'autovettura
Volkswagwn Polo cointestata con il padre;
3) Vero che l'autovettura Dacia ST di proprietà del SI. Per_
, dal 2021 è in uso esclusivo a e;
4) Vero che il SI. dal 2021 al 2023 ha Pt_1 R_ Pt_1 contribuito all'acquisto di macchinari utili per le attività svolte nell'ambito dell'azienda agricola di CP_3
; 5) Vero che il SI. terminato il lavoro – dalle 18,00/18,30 sino alle ore 20,00, tutte
[...] Parte_1 le sere, nonché tutti i fine settimana, coadiuva i figli nello svolgimento delle attività agricole connesse all'azienda.
Si indica a teste: - IG.ra , residente in [...]. Testimone_1
Si chiede sin da ora essere ammessi a prova contraria sui capitoli che dovessero essere formulati da controparte ed ammessi dall'Ill,mo Giudice adito, con i testi indicati.
2 CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART. 473 BIS21 C.P.C. DEL 15.1.2025
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, espletati tutti gli incombenti di rito, disattesa ogni contraria istanza e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare, per i motivi sopra esposti.
NEL MERITO
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , con Pt_1 CP_1 ogni conseguente comunicazione/annotazione;
2) Assegnare in uso esclusivo al SI. l'immobile – di esclusiva proprietà del medesimo – sito in Pt_1
Appiano Gentile (CO), Cascina San Bartolomeo s.n.c.; in subordine nulla provvedere sul punto;
3) Confermare l'obbligo previsto in capo al SI. di versamento in favore della SI.ra del Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio pari a €. 500,00 mensile a suo tempo previsto e disposto in sede R_ di separazione,
4) Rideterminare, con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso, l'assegno mensile in favore della SI.ra
in €. 1500,00 mensili, ovvero quella diversa maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia CP_1 ad istruttoria esperita, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 13 di ogni mese.
5) Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge.
INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA
1) Prova testimoniale. Si indica come testimone sulle circostanze sotto riportate la SI.ra Tes_2 residente a [...], a prova contraria sui capitoli di prova dedotti da parte ricorrente.
[...]
Viene svolta formale opposizione alla indicazione come teste della SI.ra in quanto portatrice Testimone_1 di un interesse in causa, essendo convivente con il SI. avendo la disponibilità ad operare Parte_1 sul conto corrente allo stesso intestato. Detta circostanza si evince dal documento prodotto dalla difesa del SI. di cui alla disposizione di bonifico dell'adeguamento ISTAT eseguito sul conto corrente del Pt_1 ricorrente, dalla SI.ra (doc.n.15 ricorso introduttivo del giudizio). Con riserva di ulteriormente Tes_1 articolare i propri mezzi istruttori nei termini concessi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 15.5.2023, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Veniano, in data 3.9.1994 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Veniano - anno 1994, atto n. 10, parte II, serie A, nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Appiano Gentile - anno 1994, atto n. 16, parte II, serie
B) con , dalla quale si era separato consensualmente con verbale del 2.3.2017, omologato CP_1 dal Tribunale di Como in data 21-31.3.2017. Ha chiesto, altresì, di disporre l'assegnazione a sé della casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo, di revocare il contributo posto a suo carico per il mantenimento del
3 figlio maggiorenne (nato il [...]), ormai economicamente indipendente, nonché di rideterminare R_ in € 700 l'assegno mensile in favore della moglie.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 29.12.2023, si è costituita , aderendo alla CP_1 domanda di divorzio e di assegnazione della casa coniugale al ricorrente e chiedendo la conferma del contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di € 500, nonché di rideterminare in € 1.500 R_
l'assegno mensile posto a carico del marito in suo favore.
All'udienza del 29.10.2024, attesa l'assenza della SInora per motivi di salute, il Giudice delegato CP_1 ha differito l'udienza per i medesimi incombenti al 15.1.2025 e, su istanza di parte ricorrente, ha emesso ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c., ordinando alla Controparte_2
, la produzione in giudizio di ogni documento utile inerente al rapporto intercorrente tra
[...] Parte_2
e l'impresa agricola al Centro per l'Impiego, all'Inps e all'Agenzia delle Entrate, la produzione in CP_4 giudizio di documentazione attinente alla situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di e di . Parte_2 CP_1
All'udienza così fissata, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio illustrato la situazione familiare e personale nell'attualità, anche sotto il profilo economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione orale e a precisare le conclusioni. Ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande -di natura economica- svolte dalle parti, anche alla luce degli oneri probatori a loro carico, con conseguente conferma delle determinazioni assunte dal Giudice delegato che, all'udienza del 15.1.2025, ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Le istanze di prova orale avanzate dalle parti devono, infatti, ritenersi inammissibili: quelle di parte ricorrente
(prova per testi e interrogatorio formale) perché superflue, anche a fronte della documentazione prodotta a seguito dell'ordine di esibizione e, quelle di parte resistente (prova per testi), perché neppure articolate per capitoli di prova (art. 244 c.p.c.).
In particolare, quanto alle questioni relative al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il Tribunale evidenzia che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio maggiorenne richiedente l'assegno o del genitore con lui convivente e tale onere verte precisamente sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. L'entità dell'onere probatorio cresce con l'età del figlio: se questi è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 20.9.2023, n. 26875, Cass. 14.8. 2020, n. 17183).
4 La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Veniano, in data 3.9.1994. Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (in data 31.8.1995) e (in data 23.2.2002). R_
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con verbale del 2.3.2017, omologato in data 21-31.3.2017 dal Tribunale di Como.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La casa coniugale
Il Tribunale osserva che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in sede di divorzio o di separazione, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna eSIenza di speciale protezione (Cass. 7.2.2018, n.
3015). La domanda è pertanto inammissibile.
Il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
Quanto al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il Tribunale evidenzia che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono l'estensione dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, privo di indipendenza economica, al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione, tenuto conto del dovere di ricercare un lavoro, contemperando le proprie aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro. Precisamente, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli articoli 147 e 148 c.c., cessa
a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. (Cass. 12.4.2016, n.
7168).
Ciò detto, (nato il [...]), che all'epoca della separazione era minorenne, oggi ha quasi 23 anni e R_ Per_ risulta aver lasciato gli studi a 16 anni. Attualmente lavora, insieme al fratello (nato il [...] e già autonomo all'epoca della separazione), nell'azienda di proprietà del fratello del SInor ed Pt_1 entrambi vivono, insieme alla madre, in un'abitazione in comodato concesso in relazione al lavoro nell'azienda
5 agricola, come confermato da entrambe le parti all'udienza del 15.1.2025. Dalla documentazione prodotta dall'INPS, emerge che ha percepito un reddito di circa € 12.889 nel 2023, di circa € 12.534 nel 2022 e R_ di circa € 9.545 nel 2021 (cfr. estratto conto previdenziale INPS), che rimane nella sua disponibilità (I soldi che mi dà mio marito li spendo in famiglia ma i miei figli si tengono il loro stipendio, cfr. verbale udienza del
15.1.2025).
Alla luce di quanto emerso, tenuto conto che risulta aver concluso da tempo gli studi, inserendosi nella R_ realtà aziendale in cui già lavorava il fratello, dal 2021 e risulta aver conseguito uno stipendio tale da consentirgli il raggiungimento di una sufficiente indipendenza economica, il Tribunale ritiene di disporre, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza -perché solo all'esito del giudizio sono stati acquisiti tutti gli elementi che fondano la presente decisione e valorizzata anche la disponibilità manifestata dal ricorrente in tal senso all'udienza del 15.1.2025-, la cessazione dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore a carico del padre, nonché dell'obbligo di corresponsione delle spese straordinarie allo stesso riferibili.
L'assegno divorzile
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, avanzata dalla SInora , il Collegio osserva CP_1 preliminarmente che, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno fornito un'interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge economicamente svantaggiato, in parte innovativa rispetto agli orientamenti precedenti, enunciando il seguente principio di diritto: Ai sensi dell'art. 5, comma 6
L. 898/70, dopo le modifiche introdotte con la L. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
(Cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287). Precisando come lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, le
Sezioni Unite hanno quindi riconosciuto al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare, in posizione equiordinata, tutti i criteri indicati nell'art. 5 della L. 898/1970, attribuendo pertanto all'assegno sia natura assistenziale -fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi- sia natura compensativa-perequativa -considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi-, sia natura risarcitoria -rilevando le ragioni della decisione-, criterio quest'ultimo che, seppure citato nella motivazione della decisione, sembra avere un ruolo secondario, dal momento che non è stato riproposto nel principio di diritto enunciato.
6 Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve quindi rigorosamente accertare
l'esistenza e l'entità di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti (da valutarsi considerando non solo i redditi ma anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), purché tale disparità sia comunque rilevante.
Dovrà quindi verificarsi se siffatto accertato rilevante squilibrio sia da ricollegare eziologicamente alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
La Suprema Corte ha poi evidenziato che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova del diritto invocato, sia quanto alla mancanza di mezzi propri sia quanto alla sussistenza della sperequazione e al fatto che la stessa
è stata determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio (Cass. 17.4.2019, n.
10781 e Cass. 17.4.2019, n. 10782).
Ciò premesso, il SInor ha dichiarato di lavorare come escavatorista, percependo uno stipendio Pt_1 mensile di circa € 2.650 mensili su 12 mensilità (verbale udienza del 15.1.2025), in linea con quanto esposto in ricorso, ove è stato rappresentato uno stipendio di circa € 2.200 - 2.400, cui si aggiungono € 1.200-1.400 circa, per tre mensilità, versati dalla . Dalla documentazione economica in atti, risulta avere avuto, Parte_3 nel 2024, una busta paga media di circa € 2.459 (cfr. media buste paga gennaio-settembre 2024) e percepito, un reddito netto mensile, calcolato su dodici mensilità, di circa € 2.900 nel 2023 (730/2024). È gravato da un finanziamento per cure dentistiche di € 14.000 e un secondo finanziamento di € 240 mensili. Vive nella casa ex coniugale, di sua esclusiva proprietà, unitamente alla compagna, che percepisce un reddito mensile di circa
€ 1.300.
La SInora , invece, ha dichiarato di non aver più lavorato dalla nascita del figlio e di avere CP_1 R_ come unica fonte di reddito il mantenimento versatole dal marito, come confermato dall'estratto conto previdenziale, ove risulta che la stessa ha lavorato dal 1988 al 2003, cessando ogni attività lavorativa dopo il secondo congedo di maternità.
Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta che la SInora è gravemente malata ed è stata dichiarata CP_1 invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, infermità non più revisionabile, in data
13.2.2018 (doc. 3 di parte). In udienza ha precisato: l'anno scorso è ripartito il tumore e, a ottobre, ho fatto il trapianto di midollo. Sono in attesa per il secondo trapianto… (cfr. verbale udienza del 15.1.2025).
Vive con i figli in una casa in comodato ma vorrebbe allontanarsi perché si trova nelle vicinanze di quella ove vivono il marito e la compagna.
A giudizio del Collegio, deve essere riconosciuto alla SInora il diritto a percepire un assegno CP_1 divorzile in quanto la ricostruita diversa situazione economica reddituale trova la sua spiegazione nelle scelte di vita familiare e di indirizzo che i coniugi hanno intrapreso nel corso della vita coniugale ed in particolare, alla nascita del secondo figlio.
Lo stesso ricorrente non discute, infatti, il diritto della moglie a percepire un assegno divorzile e, in udienza, ha offerto il pagamento di un assegno di € 800 mensili.
7 Alla luce del quadro emerso, tuttavia, il Collegio stima congruo ed equo determinare l'assegno divorzile in favore della SInora nella misura di € 1.000 mensili (importo annualmente rivalutabile secondo gli CP_1 indici ISTAT), somma “lorda” per l'avente diritto ed importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali.
L'obbligo a carico del SInor avrà decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della Pt_1 sentenza di divorzio, secondo la regola generale, attesa la natura costitutiva della pronuncia divorzile (Cass.
24.9.2014, n. 20024), con la conseguenza che le condizioni della separazione -che prevedevano il pagamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 700 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prima rivalutazione marzo 2019), elevato ad € 1.000 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio mantengono la loro efficacia sino alla mensilità anteriore al passaggio in giudicato R_ della sentenza.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
La natura necessaria del presente procedimento in relazione alla pronuncia sullo status, il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative al contributo al mantenimento del figlio e all'assegno divorzile, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Veniano, in data
3.9.1994, da e (atto trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Veniano - anno 1994, n. 10, parte II, serie A, nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Appiano Gentile - anno 1994, n. 16, parte II, serie B);
2. DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da parte
; Pt_1
3. con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione dell'emananda sentenza, CP_5
l'assegno di mantenimento e il contribuito alle spese straordinarie per il figlio posto a carico di R_
; Parte_1
4. PONE, con decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, a carico di l'obbligo di corrispondere a ex art. 5 della legge n. Parte_1 CP_1
898/1970, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 1.000 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat);
5. COMPENSA tra le parti le spese di lite. 8 MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Veniano e Appiano Gentile, affinché si provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di conSIlio in data 17.1.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
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