Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' } 9 3/ 01 REPUBBLICA ITAL 4 893 IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 2752/98 - Rel. Consigliere- Cron.10474 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere - Ud.16/01/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: CA ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS LUCIO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELLI NATALINA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati STARNONI2001 rappresentato 152 GIORGIO, PASSARO AR O, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 157/97 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 12/02/97; R.G.N. 4834/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato RAFFAELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 febbraio 1997 il Tribunale di Catanzaro confermava la decisione di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta da AT AL per ottenere il ripristino della pensione di invalidità attribuitale con decorrenza dal 1 maggio 1972 e revocata dall'INPS dal 1 dicembre 1991, sul presupposto di un miglioramento delle condizioni fisiche dell'assicurata. Secondo il Tribunale le indagini peritali rinnovate nel giudizio di appello escludevano l'esistenza di infermità tali da determinare il superamento della soglia di invalidità, anche con riferimento al limiti legali vigenti all'epoca di attribuzione della pensione. Avverso questa sentenza AT AL propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 10 r.d.l. n.636/1939 e dell'art. 24 1.160/1975 in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 cod.proc.civ., nonché difetto di motivazione, lamentando che il giudice dell'appello non ha tenuto conto delle «diverse conclusioni formulate dalla difesa della AL sulla base di copiosa certificazione medico sanitaria» e delle «conclamate e manifeste lacune della relazione peritale di 2° grado». In proposito, si rileva che i consulenti tecnici di ufficio dichiarano 3 di non aver preso visione della documentazione relativa alla visita di revisione, riconoscono la difformità dei risultati degli esami spirometrici presenti in atti rispetto alle conclusioni raggiunte senza procedere a nuovi accertamenti;
non escludono poi la presenza di manifestazioni degenerative risultanti dalla documentazione sanitaria. La relazione peritale non fa alcun riferimento alla percentuale di invalidità considerata e si limita a riferire il quadro patologico a fenomeni di usura biologica e senescenza, in presenza di un'affezione tubercolotica recidivante che ha determinato l'asportazione di oltre un terzo del polmone destro. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare specificamente la misura percentuale della residua capacità lavorativa e di guadagno del soggetto in relazione all'età, al sesso e all'attività lavorativa abitualmente esercitata di bracciante agricola, all'adattabilità a lavori affini ed ai fattori ambientali ed economici suscettibili di influire sulla concreta possibilità di impiego delle residue energie lavorative. Il ricorso non merita accoglimento. Le censure appaiono inammissibili, nella parte in cui richiamano in modo del tutto generico precedenti critiche alle relazioni peritali, senza precisarne il contenuto, e, rilevando la mancata correlazione delle infermità all'attività lavorativa svolta e l'omesso espletamento di nuovi esami, non indicano le circostanze obiettive di cui sarebbe stata trascurata la valutazione (cfr. Cass. 23 febbraio 1995 n. 2039, 2 ottobre 1995 n.10344, 26 4 novembre 1997 n.11857). Uguale rilievo vale per la deduzione di lacune della consulenza tecnica d'ufficio, perché la ricorrente non ha fornito le indicazioni necessarie per consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività, ai fini del giudizio medico legale, degli elementi in relazione ai quali si assume l'inadeguatezza dell'indagine svolta. Posto che in relazione alla disciplina applicabile nella fattispecie il Tribunale- come si precisa nella sentenza- ha espressamente riferito la propria valutazione alla regola legale della riduzione della capacità di guadagno oltre la soglia del 50 per cento, il convincimento espresso dal giudice dell'appello appare adeguatamente motivato con l'esposizione dei dati medico legali dai quali si desume la limitata incidenza delle patologie riscontrate sulle condizioni psicofisiche del soggetto, indipendentemente dalla specifica indicazione dell'entità della I A D S riduzione percentuale della suddetta capacità. , 0 S 1 O A 3 . L T L 3 T , O 5 R A Il ricorso deve essere quindi respinto. Non si ravvisano i C S A ' . E I L N D P L E A I presupposti di legge per la condanna della ricorrente alla 3 D T N 7 I S - G S 8 O - N P 1 rifusione delle spese del presente giudizio. M 1 I A E , D G O E
P.Q.M.
G O R T E T T T L N S I I E R S G I A La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. E E L D L O E D Così deciso in Roma il 16 gennaio 2001 Il Presidente Gy m Shill It Consigliere estensore Fabrizio Mau CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,-3 APR 2001 lle R IL CANCELLIERE O C