Ordinanza cautelare 8 ottobre 2020
Sentenza 5 maggio 2022
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/10/2025, n. 7707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7707 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07707/2025REG.PROV.COLL.
N. 07296/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7296 del 2022, proposto da
Farmacia IN della dottoressa IN LA s.n.c, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 72;
contro
Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni, Lucia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione AN, Ordine Provinciale Farmacisti di Massa Carrara, Farmacia Comunale La Prada della Nausicaa s.p.a, Farmacia Biso della dr.ssa Mariapaola Nicolai, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Seconda) n. 275/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 15 gennaio 2020 le dr.sse LA IN e AL TR hanno presentato al Comune di Carrara istanza urgente per il decentramento della propria sede farmaceutica, ubicata nel centro di Carrara, nella zona di Avenza.
L’istanza è stata dichiarata irricevibile dall’Amministrazione con atto 14 febbraio 2020, con cui il civico ente ha rappresentato che era in corso la revisione della pianta organica delle farmacie nel territorio comunale, da concludere entro il 31 dicembre 2020.
Avverso tale statuizione provvedimentale parte ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR AN (ric. n. 566/2020 R.G.), per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si sono costituiti il Comune di Carrara e la farmacia Nausicaa, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Giunta Comunale di Carrara, in data 31 dicembre 2020, ha approvato la deliberazione n. 347/2020, prevedendo, per quanto rileva nella presente sede, la conferma in venti del numero delle farmacie per il Comune e la conferma anche della vigente zonizzazione delle stesse.
Tale provvedimento è stato impugnato con ulteriore ricorso, n. 422/2021 R.G, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si sono costituiti il Comune di Carrara e la farmacia Nausicaa chiedendo la reiezione del ricorso.
In data 24 maggio 2021 le ricorrenti hanno avanzato una ulteriore richiesta di decentramento nella zona di Avenza della loro farmacia.
L’istanza è stata respinta con atto comunale 16 settembre 2021, prot. 65593, poiché a detta dell’Amministrazione non potrebbe essere distinto il procedimento relativo ad una istanza di decentramento da quello di revisione della pianta organica delle farmacie nel territorio comunale.
Questo atto è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti nel gravame sub 566/2020 R.G.
Con sentenza n. 275/22 il TAR AN, riuniti i ricorsi, li ha respinti.
Avverso tale statuizione giudiziale la Farmacia IN della dr.ssa LA IN (di seguito: l’appellante) ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: difetto di motivazione della sentenza gravata. Contraddittorietà manifesta della motivazione, anche rispetto alle eccezioni formulate nel primo grado di giudizio – illogicità.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata ordinanza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Carrara ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 17.9.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
Con un unico, articolato motivo di appello, l’appellante deduce il difetto di motivazione della pronuncia impugnata, nonché la sua contraddittorietà e illogicità.
La censura, globalmente intesa, è infondata.
3. Ai sensi dell’art. 5 co. 2 l. n. 362/91: “ Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione … ”.
A sua volta, l’art. 2 l. n. 475/68 (nella versione risultante a seguito della novella di cui al d.l. n. 1/2012, convertito con l. n. 27/2012) dispone quanto segue:
“ 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.
Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ”.
4. Emerge pertanto da tali previsioni normative che i presupposti per il decentramento delle farmacie consistono nell'insorgenza di nuovi insediamenti abitativi, a seguito dell'incremento della popolazione o della migrazione da una zona all'altra (ad esempio dal centro a zone residenziali), mentre l'interesse pubblico perseguito è quello ad una diversa e migliore organizzazione dell'assistenza farmaceutica, a numero immutato di farmacie in rapporto alla popolazione.
5. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, l’appellante deduce che: “ Lo spopolamento del centro storico del Comune di Carrara in favore delle più moderne frazioni, tra le quali Avenza, avrebbero dovuto indurre l’amministrazione comunale a disporre il decentramento di una sede dal centro storico, quella appunto della società appellante, unica ad averne fatto istanza. Per nuovo insediamento urbano, secondo la giurisprudenza, non si intende esclusivamente quello di nuova realizzazione ma anche aree urbane preesistenti presso le quali si registra una sistematica migrazione dei residenti ” (atto di appello, p. 9).
L’assunto è infondato.
6. Come sopra esposto, la citata previsione di cui all’art. 5 comma 2 l. n. 362/91 subordina il decentramento della farmacia all’istituzione di una zona di “ nuovo insediamento abitativo ”.
Senonché, nella fattispecie in esame l’appellante non ha provato la sussistenza di alcun “ nuovo insediamento abitativo ”, che solo giustifica il chiesto decentramento farmaceutico.
A ciò aggiungasi altresì che il Comune ha provato in giudizio – senza che ciò sia stato smentito da alcun elemento di contrario avviso – che dal 2012 all’attualità, lungi dal verificarsi significative “migrazioni” di popolazione residente da un quartiere all’altro della città, vi è stato un calo generalizzato di residenti, che ha interessato soprattutto le tre principali frazioni di Carrara, Avenza e Marina di Carrara.
Infine, il numero di abitanti residenti nel centro storico della città, in cui ha sede la farmacia appellante, è superiore al limite minimo di una farmacia ogni 3.300 abitanti stabilito dall’art. 1 l. n. 475/68.
7. Ne consegue che non si ravvisa, nella specie, alcun elemento di palese erroneità e/o irrazionalità nell’attività programmatoria dell’Amministrazione, essendo invece stata ampiamente rispettata la finalità, enunciata dall'art. 11 della l. n. 27 del 2012, di assicurare un'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, altresì, conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
In definitiva, non ricorre alcuna delle condizioni previste dal citato art. 5 comma 2 l. n. 362/91 per l’attuazione del chiesto decentramento, con la conseguenza che del tutto correttamente ( rectius : doverosamente) l’Amministrazione ha respinto le relative istanze di parte appellante.
Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO