Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1338/2022 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 617/2022 del 10-11 febbraio 2022
PROMOSSA DA
(P.I.: ), in persona del suo legale rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentante pro tempore, con sede a Milano in corso Como n. 17 ed elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Fabio Marino che la rappre-
senta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1 C.F._1
), quivi residente, in via Proserpina n. 19, nonché elettivamente domi-
[...]
ciliato, presso lo studio dell'avv. Marcella D'Urso che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
In via principale, rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, le domande risarcitorie tutte spiegate dal sig. nei confronti di CP_1 CP_3
;
[...]
in via subordinata, ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente del sig. nella determinazione del sinistro e, per l'effetto, ai sensi del CP_1
combinato disposto degli artt. 2054, 2° comma, e 1227 Cc, diminuire e/o rite-
nere non dovuto il risarcimento dei danni domandato dall'attore;
in ogni caso, condannare il sig. a rimborsare ad CP_1 [...]
l'importo di €98.989,48 che per effetto dell'accoglimento del Controparte_4
presente appello risulterà essere stato percepito indebitamente dallo stesso.
Per l'appellato
Rigettare le istanze proposte dall' nell'atto di appello avverso Pt_1
la sentenza n. 617/2022 e conseguentemente confermarla in ogni suo punto.
Condannare l' alla refusione delle spese e dei compensi del giu- Pt_1
dizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 10 aprile 2017, espose che CP_1
il 10 agosto 2013 il motociclo Yamaha targato CY62008, alla cui guida si tro-
vava nella via Rosario LE di Palermo, veniva coinvolto in un incidente stradale causato dal tamponamento di altro motociclo, condotto da CP_2
.
[...]
Part Poiché l' società che assicurava il mezzo del , benché CP_2
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 diffidata, non gli aveva risarcito i danni che gli erano derivati dal sinistro, chiese quindi al Tribunale di Palermo la condanna della stessa compagnia al paga-
mento delle relative somme di danaro.
1.1. Con la sentenza n. 617/2022 del 10-11 febbraio 2022, il giudice adìto, ritenuta provata la dinamica dei fatti quale descritta in citazione, con-
Part dannò l' al risarcimento del danno in favore dell'attore, liquidandolo in
€84.764,15.
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello CP_3
dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame.
[...] CP_1
Anche in questo grado è rimasto contumace . Controparte_2
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc dell'11 aprile 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con il primo motivo di impugnazione, intitolato «Vizio di errata va-
lutazione delle prove e incoerenza della motivazione», la appellante sostiene che la decisione del Tribunale «è il frutto di un ragionamento meramente pre-
suntivo basato su elementi indiziari che non possono ritenersi “gravi, precisi e
concordanti”».
Al riguardo, si afferma quanto segue:
- «dal referto di pronto soccorso risulta che il sig. ha riferito al CP_1
personale sanitario del nosocomio di essere stato coinvolto in un “incidente stradale auto-moto, come conducente della moto…” (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di del giudizio di primo grado). Quanto dichiarato dal sig. Pt_1 CP_1
contraddice manifestamente la ricostruzione della dinamica del sinistro
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 descritta in citazione, in cui si narra di un urto tra due motocicli» (pag. 8 dell'ap-
pello);
- «dalle informazioni acquisite presso la Centrale Operativa Sues 118 è
emerso che il sinistro de quo sarebbe configurabile, piuttosto, come “sinistro autonomo” (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di del giudizio di primo grado Pt_1
e trascrizione giurata file audio del 118 depositata nel giudizio di primo grado
il 28 maggio 2019 - cfr. all. n. 3); dalla trascrizione della telefonata al 118, oggi agli atti del giudizio, emerge infatti che il chiamante, presente al momento dell'evento, ha riferito all'operatore – rispondendo alla domanda di quest'ul-
timo – che il conducente del motociclo Yamaha 300 targato CY62008 era “…
da solo”» (pag. 9);
- «neppure la prova testimoniale assunta nel corso del giudizio appare suscettibile di dimostrare la fondatezza dell'assunto di parte attrice. In partico-
lare, il sig. sebbene abbia confermato le circostanze di Parte_2
tempo e di luogo indicate in citazione, non è stato in grado di confermare la ricostruzione della dinamica del sinistro denunciata in citazione. Invero, il teste ha dichiarato quanto segue: “… Nell'agosto 2013 intorno alle 14,45 stavo per-
correndo la via Rosario LE – direzione Sferracavallo circa 20/30 metri
prima dello svincolo – quando vidi uno scooterone grigio celeste a terra sulla
sinistra della carreggiata e un altro scooterone scuro sul cavalletto nei pressi
dei contenitori dell'immondizia… Sul luogo c'erano già altre persone che mi
riferirono che c'era stato uno scontro tra motori era già stato chiamato il 118
che stava portando uno dei conducenti in Ospedale… Non ho visto accadere il
sinistro…” (cfr. verbale di udienza del 20 giugno 2019)» (pagg. 11 e 12);
- «contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, secondo cui “la
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 dinamica del sinistro risulta confermata nella relazione di consulenza tecnica
in atti” (cfr. penultimo capoverso pag. 8 della sentenza), la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio non è stata in grado di accertare uni-
vocamente la ricostruzione cinematica del sinistro, atteso che il nominato con-
sulente tecnico d'ufficio ha espressamente affermato che sulla scorta degli ele-
menti acquisiti “… non è possibile ricostruire con esattezza e univocità la di-
namica del sinistro di cui si tratta, perché non si hanno elementi tecnici certi
desumibili da accertamenti effettuati sul posto da Agenti di Polizia Municipale
intervenuti a rilevare il sinistro di cui si tratta né, tantomeno, è possibile effet-
tuare un raffronto tra le conseguenti dichiarate deformazioni e loro localizza-
zione riportate dal motociclo dell'attore con quelle che avrebbe riportato il
motociclo del convenuto per effetto della collisione tra i reciproci componenti
venuti a contatto nella dichiarata dinamica prospettata da parte attrice» (pagg.
16 e 17);
- in ogni caso, «la decisione è inficiata dal vizio di falsa applicazione dell'art. 2054, 2° comma, Cc, sotto il profilo del c.d. “vizio di sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta”. Il giudice di prime cure, infatti,
non ha applicato correttamente l'art. 2054, 2° comma, Cc (fattispecie astratta),
in una fattispecie in cui lo stesso decidente ha escluso a priori, in mancanza di elementi obiettivi – e, dunque, incontrovertibili – che la condotta di guida dell'attore fu incolpevole (fattispecie concreta)» (pagg. 21 e 22).
2.1. L'articolato motivo va accolto per quanto di diritto.
2.1.1. Ritiene questa Corte che rimase realmente coin- CP_1
volto in un sinistro avvenuto a Palermo il 10 agosto 2013.
2.1.2. Depone, in tal senso, innanzi tutto la testimonianza (in parte
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 riportata nel motivo di appello) di il quale, sentito Parte_2
all'udienza del 20 giugno 2019, dichiarò quanto segue: «Sono appuntato dei
Carabinieri in servizio presso la Stazione Carabinieri di Partanna Mondello.
Nell'agosto 2013 intorno alla 14,45 stavo percorrendo la via Rosario LE
– direzione Sferracavallo circa 20/30 metri prima dello svincolo – quando vidi
uno scooterone grigio celeste a terra sulla sinistra della carreggiata e un altro
scooterone scuro sul cavalletto nei pressi dei contenitori dell'immondizia. Mi
avvicinai subito e chiesi cosa fosse successo e se potevo essere d'aiuto. Sul
luogo c'erano già altre persone che mi riferirono che c'era stato uno scontro
tra motori era già stato chiamato il 118 che stava portando uno dei conducenti
in Ospedale e aspettavano la Polizia municipale per la perizia (io me ne sono
andato e non ho visto arrivare la Polizia municipale come già detto mi è stato
riferito dalle persone presenti sul luogo). Non ho visto accadere il sinistro. Non
ho visto il conducente dell'altra moto magari era sul posto ma non si è avvici-
nato. Conosco il sig. perché spesso andiamo all'Elenka (dove il sig. CP_1
lavora) per acquisire immagini utili per il nostro lavoro». CP_1
2.1.3. Al riguardo, si osserva che, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato acto-
ris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto
è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pre-
tesa; i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, e quindi sul fatto della dichiara-
zione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibi-
lità (Cass. 4530/2025).
2.1.4. Ora, il contenuto delle dichiarazioni del – testimone Parte_2
de relato in genere – è avvalorata innanzi tutto dal contenuto della telefonata
Part effettuata al 118 (la cui trascrizione è stata prodotta in primo grado dall' ,
durante la quale la persona che chiamava il soccorso faceva riferimento a un sinistro verificatosi nella via Rosario LE («c'è stato un incidente»).
Sul punto, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dalla appel-
lante (la quale – come supra trascritto – sostiene che si sarebbe trattato di un sinistro autonomo, e ciò dal momento che «il chiamante, presente al momento dell'evento, ha riferito all'operatore – rispondendo alla domanda di quest'ul-
timo – che il conducente del motociclo Yamaha 300 targato CY62008 era “…da
solo”»), l'affermazione «è da solo» era preceduta dalla domanda «È da solo
signora?», a cui faceva seguito la risposta «È da solo, sì ci siamo noi qua», il che lascia intendere che la domanda era stata interpretata nel senso (corretto, a giudizio di questo collegio) se ci fossero altri feriti: solo così appare compren-
sibile l'affermazione «ci siamo noi qua», e cioè che non c'erano altre persone incidentate, e che alcuni presenti, tra cui la persona che telefonava al 118, si stavano preoccupando di chiamare i primi soccorsi («ci siamo noi qua»).
2.1.5. Va altresì rilevato che lo stesso nel far ingresso al pronto CP_1
soccorso, non fece riferimento a un incidente autonomo, ma parlò esplicita-
mente di incidente stradale, sicché nella vicenda sottoposta all'esame di questa
Corte non si assiste – come, non di rado, si è riscontrato in altre controversie –
a una (sostanziale) modifica nella narrazione dei fatti tra quanto dichiarato
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 nell'immediatezza degli stessi e successivamente al momento della richiesta di risarcimento.
Né, comunque, può far escludere l'effettivo coinvolgimento del CP_1
in un incidente stradale il fatto che nel verbale redatto dai sanitari del pronto soccorso venne trascritto che si era trattato dello scontro tra una moto e un'auto:
e ciò non potendo non tenersi conto, a prescindere da qualunque altra conside-
razione, del verosimile stato di confusione dello stesso dovuto al do- CP_1
lore che sicuramente quegli provava a causa del sinistro (il consulente d'ufficio medico ha evidenziato che, in conseguenza dell'incidente, l'appellato riportò
frattura multiframmentaria scomposta della porzione prossimale della tibia si-
nistra con evidente coinvolgimento del piatto tibiale).
2.1.6. Infine, il consulente tecnico d'ufficio di primo grado chiamato a ricostruire la dinamica del sinistro, pur non essendo stato in grado di rispondere in termini di certezza al quesito, ha comunque affermato che i danni riscontrati sul terminale del silenziatore dello scarico sul motociclo del potevano CP_1
«trovare plausibilità con un modestissimo contatto di tipo tangenziale contro gli elementi di sinistra della sospensione anteriore (forcella) del motociclo del convenuto».
2.2. Ribadito, dunque, che può ragionevolmente affermarsi che il Pt_3
rimase coinvolto in un incidente stradale con il , deve, allora af-
[...] CP_2
frontarsi l'altro snodo del motivo di appello, quello con il quale si contesta la mancata applicazione della presunzione prevista dal 2° comma dell'art. 2054
Cc.
2.2.1. La censura è fondata.
2.2.2. Invero, è noto che il comma appena richiamato dispone che nel
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Ora, pure recentemente la Corte Suprema ha ribadito che nel caso de
quo il giudice, quand'anche abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'al-
tro dall'art. 2054, 2° comma, Cc, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno adottato una condotta di guida corretta (Cass.
33483/2024; si veda anche Cass. 931/2025).
Ciò posto, si osserva che, per un verso, il teste ha dichiarato Parte_2
di aver appreso «che c'era stato uno scontro tra motori», nulla riferendo sulla dinamica dello stesso (sotto il profilo, precisamente, del dedotto tampona-
mento); per altro verso, poi, non è dato sapere alcunché circa la condotta di guida tenuta dal in occasione del sinistro. CP_1
2.2.3. Per quanto precede, ritiene, dunque, questa Corte che non possa ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità, nella determinazione dell'incidente, dei conducenti dei due mezzi.
3. Con il secondo motivo, intitolato «Vizio di errata quantificazione del risarcimento del danno», la appellante così deduce: «Il Tribunale ha liquidato
il danno non patrimoniale (determinato sulla base del danno biologico accer-
tato dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado) ap-
plicando una maggiorazione al valore-base previsto dalle tabelle milanesi, in
ragione delle sofferenze morali presumibilmente patite dal sig. in con- CP_1
seguenza del sinistro.
Tuttavia, la società odierna appellante ritiene che il Tribunale non
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 abbia applicato correttamente i criteri di liquidazione del risarcimento del
danno perché il giudice non ha indicato i presupposti della c.d. “personalizza-
zione” del danno alla salute e le ragioni che giustificano il riconoscimento di
tale posta di danno».
3.1. La doglianza va respinta.
3.1.1. È vero che il primo giudice, nel liquidare €66.868,00, ha affer-
mato che si trattava di importo di importo «già aumentato della percentuale del
36% ai fini della necessaria personalizzazione»; ma è altrettanto vero che, in effetti, si è inteso piuttosto far riferimento al pretium doloris, com'è dimostrato dal fatto che lo stesso giudice ha precisato che tale aumento si giustificava in ragione dei «profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale dei danneggiati». E non sembra revocabile in dubbio l'esistenza del diritto alla liquidazione della voce di danno in questione ex artt.
2059 Cc e 185 Cp, giacché la vicenda de qua è sussumibile nell'ipotesi di reato di lesioni personali colpose (art. 590 Cp).
Peraltro, la conferma di quanto precede è data dalla consultazione delle tabelle di Milano del 2021, espressamente richiamate dal Tribunale per la de-
terminazione del quantum risarcitorio, le quali prevedono, per l'invalidità al
20% patita da un soggetto di 51 anni (si tratta, rispettivamente, della misura del danno biologico riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado e dell'età del , proprio un risarcimento di €66.868,00, già comprensivo CP_1
dell'aumento del 36% per il danno non patrimoniale conseguente alla soffe-
renza soggettiva. Del resto, quelle stesse tabelle indicano separatamente l'au-
mento personalizzato, quantificandolo nella (diversa) misura massima del 39%.
4. In conclusione, in ragione dell'affermata pari responsabilità dei
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 conducenti dei due mezzi, gli importi liquidati in primo grado vanno ridetermi-
nati:
- in €42.382,08 per il danno alla persona (invalidità temporanea e per-
manente e danno morale;
84.764,15 ÷ 2);
- €291,35 per i danni al mezzo (581,70 ÷ 2).
5. Ci si deve, adesso, soffermare sulla richiesta, avanzata dalla appel-
lante già nell'atto introduttivo di questo grado del giudizio, di condanna dell'ap-
pellato alla restituzione dell'importo di €98.989,48, di cui €10.279,86 a titolo di spese processuali liquidate in sentenza, versate al in esecuzione della CP_1
stessa pronuncia.
5.1. In ordine a essa, va premesso che il 2° comma dell'art. 336 Cpc
dispone che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata;
al riguardo, la Corte Su-
prema ha ritenuto che la richiesta di restituzione delle somme versate in esecu-
zione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto,
essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'ese-
cuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'im-
pugnazione (Cass. 7144/2021).
Orbene, premesso che la richiesta in esame è ammissibile perché avan-
zata già al momento della presentazione dell'appello (vertendosi in ipotesi di pagamento effettuato prima della proposizione della medesima impugnazione),
ed evidenziato che è incontestata – e dunque deve ritenersi ammessa ex art. 115
Cpc – la circostanza che il abbia riscosso i suindicati importi, versati CP_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11 Part da in esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, lo stesso appel-
Part lato va quindi condannato a restituire ad la differenza tra quanto riscosso e quanto dovutogli in base a questa pronuncia, oltre interessi legali con decor-
renza, ex art. 1282 Cc, dal giorno del pagamento (Cass. 34011/2021).
6. Infine, in ragione dell'esito dell'impugnazione e quindi dell'intero giudizio, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della appellante,
avendo riguardo allo scaglione relativo alla somma attribuita alla parte vinci-
trice piuttosto che a quella domandata (art. 5 Dm 140/2012)
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_2
sull'appello proposto da avverso la sentenza del
[...] Parte_1
Tribunale di Palermo n. 617/2022 del 10-11 febbraio 2022, così provvede:
1) dichiara che e concorsero in egual CP_1 Controparte_2
misura a determinare l'incidente stradale tra loro verificatosi il 10 agosto 2013;
2) ridetermina, di conseguenza:
2a) in €42.382,08 il risarcimento spettante per il danno alla persona;
2b) €291,35 il risarcimento per i danni al mezzo;
3) ridetermina in €3.972,00 i compensi relativi al primo grado del giu-
dizio dovuti a;
CP_1
Part 4) condanna a restituire ad la differenza tra quanto CP_1
riscosso e quanto dovutogli in base a questa sentenza, oltre interessi legali a decorrere dal giorno del pagamento;
5) condanna al rimborso, al medesimo Parte_1 CP_1
delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in €3.308,00 per compensi,
oltre spese generali e accessori di legge.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
12 Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 29 maggio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
13