Sentenza 29 febbraio 2024
Massime • 1
Non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/02/2024, n. 16480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16480 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG PIERO GAETA che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore Avv. ENRICO CHIANESE, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16480 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 10/11/2023, ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da OU HA avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 07/06/2023, richiamando l'intervenuta violazione del disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., atteso il mancato deposito con l'atto di appello di dichiarazione od elezione di domicilio. 2. OU HA ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avverso la predetta ordinanza, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. cod. proc. pen., con il quale ha dedotto violazione di norme processuali ed erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. per l'omesso rilievo della elezione di domicilio allegata ed effettuata dal ricorrente, sprovvisto di fissa dimora in IA, in occasione dell'udienza di convalida del suo arresto con nomina di difensore di fiducia, da ritenersi valida anche per la proposizione dell'appello, non essendo previsto dal comma 1-ter che l'elezione di domicilio debba essere effettuata dopo la pronuncia della sentenza, come invece richiesto dal comma 1-quater; né si poteva ritenere ricorrente alcun onere di depositare il verbale di udienza di convalida dell'arresto, attesa la indicazione diretta e non equivoca nell'ambito dell'atto di appello. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. 2. In via preliminare, occorre considerare che il ricorrente era presente e non assente nel corso del giudizio di primo grado, svoltosi a seguito dell'arresto dello stesso e conseguente svolgimento del giudizio di convalida e prosecuzione a suo carico per il delitto ascritto. Nel corso della udienza di convalida, in data 06/06/2023, il ricorrente, soggetto straniero e senza fissa dimora, ha esplicitamente eletto domicilio presso il difensore di fiducia Avv. Enrico Chianese. Inoltre, dalla verifica degli atti, possibile, in relazione al tipo di vizio dedotto, è emerso che nella stessa intestazione dell'atto di appello il difensore di fiducia ha esplicitamente richiamato tale elezione di domicilio. Dalla lettura dell'atto di appello emerge, infatti, la proposizione dell'appello con contestuali motivi per il "sig. AM OU, nato in [...] il [...], senza fissa dimora in IA e domiciliato anche al fine della notifica del decreto di citazione, presso lo studio dell'Avv. Enrico Chianese, in Roma, Viale Luigi Schiavonetti 278". Tale dichiarazione, contenuta nell'atto di appello, non è stata in alcun modo considerata dalla Corte di appello, che si è limitata ad un richiamo formale al dictum dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. ed ha rilevato che con l'atto di appello del 11/09/2023: "non è stata depositata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio". 3. agroleDr..-T-~ acorre ricordare che, come già evidenziato da questa Corte (Sez. 6, n. 43320 del 26/09/2023, Rossi, n.m. allo stato) "l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 150 del 2023 e in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto) richiede, a pena dì inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Ciò emerge con evidenza già dalla lettura dell'art. 581, comma 1-ter, citato, che, per l'appunto, recita che, per non incorrere nell'inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio deve essere depositata "con" l'atto di impugnazione, ossia, contestualmente all'atto di appello". Si è in particolare osservato che la ratio della nuova norma deve essere identificata nella volontà di responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria, disponendo un suo onere collaborativo (che si somma a quello, eventuale richiesto dal successivo comma 1- quater in caso di giudizio definito in assenza), e, dall'altro, nell'agevolare il buon esito del procedimento di notificazione, al fine di escludere o fortemente limitare gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio. 4. Ciò premesso, rileva il Collegio che il tema da considerare è quello relativo alla corretta individuazione della portata dell'onere imposto alla parte impugnante dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Se, infatti, la finalità è quella di agevolare il buon esito del procedimento notificatorio, è evidente che l'elezione o la dichiarazione di domicilio deve essere depositata, o allegata, all'atto di appello, al momento della proposizione dell'impugnazione, onde consentire di effettuare la notificazione del decreto di citazione alla luce delle indicazioni espresse, per l'appunto, nell'elezione o nella dichiarazione di domicilio. 5. La riflessione ermeneutica che si impone nel caso in esame, in presenza di imputato privo di fissa dimora, ma che ha compiutamente eletto domicilio presso il difensore di fiducia, è, dunque, quella della effettiva individuazione della portata del termine "deposito" indicato dal legislatore, quanto alla dichiarazione di domicilio, con 2 particolare riferimento a due profili di particolare rilievo. Il primo è relativo al se la dichiarazione o elezione di domicilio debba necessariamente essere rilasciata "contestualmente" all'atto di appello e non eventualmente essere riferibile ad epoca precedente, purché allegata. Il secondo è se la allegazione puntuale da parte della difesa nel corpo dell'atto di appello, come avvenuto nel caso in esame, della ricorrenza di elezione di domicilio - richiamata dal difensore proprio al fine della citazione in appello - già effettuata dall'appellante presso il proprio difensore di fiducia, possa rientrare nell'ambito della nozione di deposito indicata dal legislatore e, dunque, soddisfare la ratio della previsione per come introdotta con la c.d. Legge Cartabia. 6. Quanto al primo profilo il Collegio rileva come dalla disposizione in questione non emerga in alcun modo una espressa delimitazione temporale quanto al rilascio della dichiarazione o elezione di domicilio. La norma prevede che tale dichiarazione debba essere presente, proprio al fine di rendere agile, veloce, certa, e non caratterizzata da incertezza e ambiguità, la notifica del decreto di citazione. È anche una massima di esperienza che, in molti casi, tale dichiarazione sia già presente agli atti, perché validamente e compiutamente rilasciata nel corso del procedimento, richiamata dai difensori nel corso delle diverse fasi e conosciuta e conoscibile dall'ufficio. La presenza di tale dichiarazione o elezione di domicilio ha una sua portata, una serie di collegati effetti giuridici, che non possono farla ritenere tamquam non esset nel caso in cui, con la chiara, esplicita, diretta e immediata intermediazione del difensore, che agisce nell'interesse del proprio assistito, ma sempre in una ottica di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria e tra le parti del processo, in adempimento di doveri deontologici e di etica professionale, ne segnali la presenza e la richiami esplicitamente nell'ambito dell'atto di appello, proprio al fine di realizzare la citazione in giudizio e, dunque, al fine effettivo di agevolare, nell'ottica della disciplina introdotta con la c.d. riforma Cartabia, proprio l'adempimento di cancelleria di cui si è detto. Il Collegio è a conoscenza della diversa lettura ermeneutica fornita sul punto da Sez. 4, n. 6303 del 24/10/2023, n.m. e Sez. 6, n. 7020 del 16701/2024, n.m. che tuttavia ritiene non condivisibile, atteso che tale interpretazione, estremamente formalistica nel richiedere che per ogni atto di appello sia necessaria una nuova dichiarazione o elezione di domicilio (nella lettura data delle norme che si sono succedute sul tema della portata della elezione di domicilio), anche quando l'imputato non sia stato dichiarato assente, non tiene evidentemente conto delle plurime evenienze che possono caratterizzare la posizione dell'appellante, come ad esempio nel caso in esame, dove l'imputato è risultato essere soggetto privo di fissa dimora, che ha tuttavia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, 3 con ciò delegando compiutamente la tutela della propria posizione al difensore. In tal senso ha una sua diretta incidenza anche il dictum della Corte costituzionale che ha chiarito che (Corte Cost. n. 34 del 2020) il potere di impugnazione dell'imputato si correla al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa, che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di senso inverso. Una diversa considerazione dei presupposti per poter impugnare porterebbe di fatto, in relazione ad esempio alla posizione di soggetto privo di fissa dimora riferibile all'odierno ricorrente, ad una evidente violazione anche del principio di uguaglianza nell'esercizio di diritti riconosciuti dal nostro ordinamento. Ne consegue che, nel caso concreto, a voler seguire l'opzione ermeneutica della decisione sopra richiamata, la continuità dell'operato del difensore sarebbe inopinatamente limitata, pur essendo il procedimento caratterizzato dalla prova diretta della conoscenza delle pendenza dello stesso da parte dell'imputato, tanto che nell'ambito dello stesso questi ha eletto domicilio, così determinando, con il requisito di ammissibilità per come formalisticamente inteso, l'imposizione di un vero e proprio limite alla possibilità di impugnare. Inoltre, appare quanto meno eccentrico al nostro sistema di garanzie che la Corte di appello possa effettivamente ignorare la dichiarazione resa dalla difesa quanto alla elezione di domicilio, così disconoscendo le competenze, facoltà, diritti, ma anche responsabilità che il difensore, nell'espletamento del suo mandato, assume anche davanti alla autorità giudiziaria con il richiamo nel corpo dell'atto di appello alla dichiarazione o elezione di domicilio proprio al fine di realizzare la notificazione del decreto di citazione in appello. Né si condivide l'opzione ermeneutica secondo la quale la dichiarazione di domicilio nella sua nuova configurazione avrebbe una efficacia temporalmente limitata (così Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024), atteso che la sostituzione del domicilio ex lege non esclude ad altri fini la validità della elezione di domicilio in assenza di esplicita previsione in tal senso (e di indicazioni univoche nella relazione illustrativa relativa alla previsione di cui all'art. 10, commal, lett. I) del d.lgs. n.150 del 2022), non apparendo a tal fine assolutamente risolutiva l'abrogazione della dizione "in ogni stato e grado del procedimento" nell'ambito dell'art. 164 cod. proc. pen., che deve essere necessariamente letta come elemento di armonizzazione quanto alle nuove caratteristiche derivanti dalla disciplina di cui agli art. 157-bis e segg. cod. proc. pen. Inoltre, un dato sistematico di rilievo nella considerazione del caso di specie è rappresentato dal disposto dell'art. 164 cod. proc. pen., che richiama esplicitamente quanto all'efficacia dell'elezione di domicilio l'art. 601 cod. proc. pen. Il combinato disposto dei due articoli appena citati, la mancanza di una chiara delimitazione temporale quanto al c.d. deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio, evidenziano la portata e perdurante efficacia di una dichiarazione di domicilio presente agli atti ed esplicitamente allegata dalla difesa, nell'adempimento dei propri 4 doveri di leale collaborazione, nella intestazione e corpo dell'atto di appello. In tal senso, si è espressa anche la Dottrina secondo la quale può essere allegata anche una dichiarazione o elezione di domicilio anteriore al provvedimento impugnato. Potrebbe quindi trattarsi, anche della dichiarazione o elezione prevista, per l'imputato non detenuto o internato, dall'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., proprio considerato che, nell'art. 164, comma 1, cod. proc. pen., la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni degli atti di citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1, cod. proc. pen. 7. Se, quindi, la nuova disciplina persegue il legittimo scopo di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio di impugnazione e, quindi, di ridurre la probabilità di vizi nelle notifiche e nelle comunicazioni funzionali all'instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n. 50322 del 30/11/2023, Guzzon, n.m.), si deve tuttavia considerare necessaria una lettura costituzionalmente orientata della previsione normativa in questione in relazione al disposto dell'art. 24 Cost., in modo che non risulti limitato irragionevolmente "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, previsto dall'art. 6, par. 1, Carta EDU, "in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza" (Corte EDU, 28/10/2021, CC e altri c. IA, in motivazione la Corte nel valutare la compatibilità delle restrizioni con il diritto d'accesso al giudice ex art. 6 C. EDU , in continuità con plurime decisioni sul punto, si è valsa dei criteri dello "scopo legittimo" e della "proporzionalità" delle restrizioni rispetto allo stesso, elementi che devono necessariamente essere presi in considerazione anche nel caso in esame). In tal senso, occorre ricordare che a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con I. 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con I. 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato, sicché anche una considerazione di sistema, volta al raggiungimento di una maggiore funzionalità, rapidità ed efficienza del regime di notifica del decreto di citazione non può portare al superamento, quale conseguenza di una interpretazione strettamente letterale e non sistematica, dell'inalienabile diritto del condannato ad impugnare la decisione rivolgendosi ad una giurisdizione di seconda istanza. Nel caso concreto, appare evidente come lo specifico richiamo alla elezione di domicilio, resa dal difensore in adempimento del leale dovere di collaborazione tra le 5 parti del processo, rappresenta una vera e propria allegazione, che non può essere sic et simpliciter ignorata dalla Corte di appello, anche considerata la situazione di soggetto senza fissa dimora del ricorrente, che avrebbe anche potuto consentire una eventuale richiesta di integrazione in ordine alla allegazione richiamata nella intestazione dell'atto di appello, atteso che, come sopra evidenziato, dalla disciplina in questione, come sistematicamente ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso Sez. 2 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv.285021-01) non emerge, quale presupposto necessario, una delimitazione temporale del momento al quale riferire l'elezione o la dichiarazione di domicilio, che, dunque, mantiene una propria efficacia se resa compiutamente nel corso del giudizio. Ne consegue che, nel caso di specie, in presenza di un preciso e puntuale richiamo alla elezione di domicilio proprio al fine della notifica del decreto di citazione, si sarebbe potuta ritenere soddisfatta la condizione richiesta dalla previsione in questione o comunque si sarebbe potuta stimolare una integrazione quanto al deposito dell'atto citato e richiamato nell'atto di appello, sebbene già presente al fascicolo e, dunque, tecnicamente già depositato, al solo fine di un suo immediato riscontro, tenuto conto dell'evidente contributo in tal senso fornito dalla difesa, sempre nell'alveo dei propri doveri deontologici, che impongono un controllo puntuale circa la presenza di elezione di domicilio (con la necessità che sia allegata la più recente ove ve ne siano diverse). Ciò anche in considerazione della decisione CC sopra evocata, tenuto conto dei criteri guida evidenziati dello "scopo legittimo" (rapidità ed efficacia della notifica) e della "proporzionalità" delle restrizioni rispetto all'effettivo diritto di accesso al giudizio di secondo grado per il ricorrente. I principi espressi dalla sentenza CC sopra citata sono stati ampiamente recepiti anche dalle Sez. U civili, ord. N. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409-01, che seppure con riferimento al canone dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, hanno evidenziato, proprio tenuto conto dei principi evidenziati dalla Corte europea, come i requisiti di accesso alla giurisdizione, seppure caratterizzati dal legislatore per le ragioni più diverse, non possano essere intesi in senso "strettamente formalistico", così pregiudicando un diritto fondamentale di chi ricorre ad una giurisdizione superiore. In altri termini, anche nel caso in esame si pone un tema strettamente collegato alla autosufficienza e specificità dell'atto di impugnazione ai fini della sua ammissibilità, che involge principi di carattere generale anche in sede penale. In tal senso le Sez. U civili hanno evidenziato che: "..il requisito di specificità dei motivi - è appena il caso di ricordare che tale principio, anche in relazione a recenti pronunzie della Corte di Strasburgo - menzionate nella più recente Corte edu, 28 ottobre 2021, CC et al. c. IA (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14)- non deve essere interpretato in modo troppo formalistico, così da incidere sulla sostanza 6 stessa del diritto in contesa, non potendosi tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso. Orbene, non coglie nel segno l'asserita violazione del principio di autosufficienza (per cui v. Cass. 30 settembre 2015, n.19410; Cass. 8 giugno 2016, n.11738; Cass. 21 novembre 2017, n.27568; da ult. Cass. 13 marzo 2018, n.6014). Ed invero, la ricorrente ha puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, segnalando la loro presenza negli atti del giudizio svolto innanzi al Tsap. In definitiva, la ricorrente, nell'enucleare i motivi di ricorso, ha fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti." 8. Ciò posto, rileva il Collegio come tali approdi ermeneutici ben possano essere considerati a supporto della ricostruzione di sistema proposta in applicazione delle finalità perseguite dal legislatore, proprio al fine di evitare che un approccio del tutto formalistico, pur in presenza di una chiara allegazione difensiva, si risolva in una effettiva incisione del diritto all'impugnazione del ricorrente, nel pieno rispetto dei principi di carattere generale riferibili all'art. 6 della Carta EDU. In tal senso si è, ancora prima della decisione richiamata delle Sez. U civili, evidenziato che il principio di autosufficienza (che qui rileva nel configurare i requisiti di ammissibilità dell'atto di appello), che caratterizza nella sua particolare declinazione in tema di specificità, anche la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretato "secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza". (Sez. 3 civile, n. 8117 del 14/03/2022, Rv. 664252-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso il 29/02/2024.