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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4606 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
05/03/2025, fissata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata, anche in Parte_1 C.F._1 indirizzo telematico, presso l'avvocato Colombaroni Francesca (c.f.
) e l'avvocato Capecci Francesco ( ), C.F._2 C.F._3
che la rappresentano e difendono per deleghe in atti- APPELLANTE
E
(c.f. , elettivamente domiciliata, Controparte_1 P.IVA_1 anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato COTOGNO DEBORAH (c.f.
, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti, per C.F._4
atto del notaio In Roma, 20 settembre 24, n. Rep. 4345- Persona_1
APPELLATA-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata, con l'avvocato CP_2 P.IVA_2
Dante Daniela, (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._5
generale alle liti per atto del notaio in n. Rep. 22954, in data Persona_2 CP_1
09.07.2024, presso gli uffici dell'avvocatura Capitolina- APPELLATO-
r.g. n. 1 OGGETTO: appello di nei confronti di Parte_1 [...]
e nei confronti di Controparte_3 CP_2
avverso la sentenza n. 2836/2024, resa tra le parti, dal Tribunale di Roma, in data
13.02.2024- azione di accertamento e di condanna-
IN FATTO E IN DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di condotto, dalla , in locazione. CP_4 Pt_1
Detto provvedimento di decadenza, emesso, dal con la CP_1
determinazione dirigenziale n.r. QC/1212/2022, n. Protocollo QC/ 43311/2022, del 12 agosto 2022, Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative,
Direzione edilizia residenziale pubblica, P.O. Coordinamento di tutte le attività relative al recupero di alloggi ERP, servizio coordinamento attività relative al recupero dei beni immobili, ufficio gestione occupazioni abusive e decadenze, è stato notificato, alla
, il 31.08.2022. Pt_1
Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, la impugna detto Pt_1
provvedimento e chiede di dichiarare nulla o annullare o comunque di dichiarare invalida inefficace la determinazione dirigenziale in oggetto, con favore delle spese di lite.
A sostegno della domanda, la allega: Pt_1
- di risiedere, dal 1975, in immobili di edilizia residenziale pubblica e di essere, al momento, conduttrice dell'immobile in via Maiella 15, scala a, interno CP_1
4, immobile di proprietà dell' che, nel corso del mese di febbraio 2009, CP_1 ha dato riscontro alla richiesta, della , per l'acquisto dell'immobile, Pt_1
tuttavia, in seguito, negando il consenso alla conclusione del contratto di compravendita e disponendo l'archiviazione della domanda, con decadenza dell'assegnataria, ritenuta proprietaria di un immobile il cui valore catastale risultato superiore ad euro 100.000,00.
- Con comunicazione successiva, l' avvisa, la , dell'apertura del CP_1 Pt_1
procedimento di decadenza e avverso tale comunicazione la propone Pt_1
le proprie controdeduzioni.
- Nel corso dell'anno 2011, l' trasmette, al competente dipartimento del CP_1 di proposta di decadenza, della , dall'assegnazione CP_1 CP_1 Pt_1
Cont dell'alloggio sostenendo, impropriamente, che questa non avesse r.g. n. 2 presentato controdeduzioni alla comunicazione di avvenuta apertura di un procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
- La segnala, al l'avvenuta proposizione delle relative Pt_1 CP_1
controdeduzioni e il invita l' a considerare tali controdeduzioni. CP_1 CP_1
- A seguito detta richiesta di integrazione della istruttoria, l' lascia sospesa CP_1 la pratica per 10 anni fino a quando, nel corso dell'anno 2021, comunica la chiusura del procedimento di decadenza aperto nel 2011 e l'apertura di un nuovo procedimento basato sulla pretesa piena proprietà di immobili in
Ronciglione per un valore complessivo di euro 144.304,00.
- All'apertura di tale nuovo procedimento segue l'invio di controdeduzioni da parte della , con le quali segnala la inapplicabilità della disciplina richiamata Pt_1
dall' , in quanto mera nuda proprietaria di tali immobili, avendo CP_1
permutato l'usufrutto, in donazione della piena proprietà al figlio. In sintesi: al momento della nuova comunicazione la era solo nuda proprietaria del Pt_1
villino in Ronciglione, con diritto di abitazione in favore del proprio coniuge e separato, ivi residente, che ne gode direttamente anche mediante locazioni brevi a turisti. Inoltre, a seguito delle richieste dell' , la allega di CP_1 Pt_1
essersi determinata a donare, al figlio, la nuda proprietà del villino stesso.
- Preso atto di tali difese, il adotta il provvedimento di decadenza CP_1
opposto, in questa sede, dalla . Pt_1
- Con l'impugnazione la intende far valere la circostanza di non essere Pt_1
piena proprietaria di alcun immobile e di non avere immobili di cui poter godere e fruire direttamente.
Tanto quanto l' , con separate costituzioni, resistono CP_2 CP_1
all'impugnazione e ne chiedono il rigetto.
La sentenza impugnata definisce la controversia rigettando la domanda della
, che condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell' e di Pt_1 CP_1
CP_2
A sostegno della decisione e nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione delle censure proposte in questa sede, le seguenti motivazioni:
- La controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione di alloggio disposta dal comune per essere l'assegnatario a risultata proprietaria di altro alloggio nell'ambito territoriale di riferimento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
r.g. n.
3 - Con le osservazioni trasmesse a seguito dell'avvio, nel 2011, di un procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, la Pt_1
allega di avere la piena proprietà di un solo immobile, del valore inferiore ai
100.000,00 euro, mentre per l'altro immobile, di essere titolare esclusivamente della nuda proprietà, irrilevante ai fini del requisito della impossidenza.
- Gli accertamenti dell'Ater evidenziano che la è titolare di immobili Pt_2
aventi un valore complessivo superiore a euro 100.000,00, tenuto conto dell'imponibile ICI rivalutata del 5%, superiore al limite definito dall'articolo
21, primo comma, del regolamento regionale n.2/2000.
- La , dunque, è incorsa nella decadenza di cui all'articolo 14 comma 1 Pt_1
lett. b) del R.R. 2/2000 per aver perduto i requisiti di cui all'articolo 11 comma uno, lett. b) e c) comma 2 della legge Regione Lazio n. 12 del 1999, decadenza dichiarata con il provvedimento emesso a chiusura dell'istruttoria.
- La decadenza opera nello stesso momento in cui si viene a verificare (Cass
16628/2008) dunque nessuna successiva cessione mediante donazione dell'immobile stipulata il 27 settembre 2021 in favore del figlio rileva.
- Non rileva il fatto che la fosse “nuda proprietaria”, perché l'articolo Pt_1
11 lettera c) della legge regionale n.12/1999 prescrive la mancanza di titolarità anche dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze della famiglia nel Comune di residenza o comunque nel territorio nazionale.
- Il requisito della impossidenza è indefettibile.
Con l'atto di appello, chiede la riforma integrale della sentenza impugnata Parte_1
e conclude per l'annullamento della deliberazione opposta, con favore delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Di seguito, i tre motivi di appello proposti.
A) Rubricato:” DEL REQUISITO DELL'IMPOSSIDENZA”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui accerta che il requisito dell'impossidenza, di cui all'articolo 11 primo comma lettera c della legge regionale richiamata in sentenza, è presupposto indefettibile per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e per il permanere dell'assegnazione, mostrando di intendere che il requisito per l'accesso all'edilizia popolare sia impossidenza tout court. A tal fine richiama il pronunciamento della
Cassazione 31.320/2021 per il quale la possidenza debba essere intesa come”
r.g. n. 4 possibilità in concreto di poter adibire a propria abitazione agli immobili di cui l'assegnatario sia titolare”.
Allega che l'immobile in Ronciglione era stato destinato ad abitazione del coniuge separato, in esecuzione di accordi di separazione personale tra le parti e dunque non avrebbe potuto essere adibito ad abitazione della;
che la Pt_1
nuda proprietà, in ogni caso, non può essere equiparata alla possibilità di adibire l'immobile a propria abitazione;
che seppure l'articolo 11 in esame deve intendersi riferito alla capacità patrimoniale complessiva, tuttavia la considerazione, ai fini dell'accertamento del requisito della impossidenza, dell'immobile assegnato in abitazione al coniuge separato, comporta la duplicazione del valore dell'immobile che non è possibile ritenere svolgere utilità per il coniuge separato e per la proprietaria, dunque non è valutabile ai fini dell'impossidenza.
B) Rubricato:” DEI VIZI PROPRI DEL PROCEDIMENTO DI
DECADENZA”. L'appellante allega che dal 1996 al 2009 sono passati 13 anni, il corso dei quali l' non ha gestito la vendita dell'immobile; che CP_1
prima del 2004 la non possedeva alcun bene;
che se la vendita fosse Pt_1
avvenuta in termini ragionevoli, avrebbe acquistato l'immobile; che il primo procedimento per la decadenza si è aperto nel 2009, contemporaneamente alla comunicazione di archiviazione della pratica di vendita dell'immobile, ed è stato archiviato nel 2021; che nel 2021 è stato avviato un nuovo procedimento di decadenza dall'assegnazione, quello impugnato in questa sede;
che l'immobile è stato acquistato nel corso dell'anno 2004 e la contestazione dell' è intervenuta solo nel 2009, oltre il limite dei due anni imposto per CP_1
la verifica della permanenza dei requisiti di assegnazione;
che l'immobile acquistato originariamente in piena proprietà, nel 2019 è stato concesso in usufrutto al coniuge separato, con la conseguenza che all'apertura del nuovo procedimento di decadenza, ella era effettivamente solo nuda proprietaria del bene, il cui valore, dunque, non supera il parametro della impossidenza.
C) Rubricato:” DEL CONTESTO FATTUALE DELL'IMPUGNATO
PROVVEDIMENTO”. Allega l'appellante che la vicenda deve essere inquadrata nell'ambito del piano di dismissione dei beni immobili regolato dalla Regione Lazio con la legge 42 del 1991; che la si era dichiarata Pt_1
disponibile a corrispondere il prezzo dell'immobile; che il provvedimento di r.g. n. 5 decadenza non ha un vero fine sociale e non serve ad evitare che soggetti non bisognosi si avvalgano di edilizia pubblica, dato che l'immobile è tra quelli Cont che ormai non sono più destinati alla funzione primaria degli alloggi ma solo a procurare liquidità all'ente proprietario dell'immobile.
L'appello non ha pregio.
Censure sub B) e censure sub C).
Introducono, nel processo, un nuovo thema decidendum, rispettivamente, quello dei vizi del procedimento amministrativo di accertamento della decadenza dalla assegnazione e quello per il quale non si pone più questione Cont di requisiti di assegnazione dell'alloggio vertendosi in ipotesi di immobile oggetto di procedura di “dismissione”, che dunque avrebbe perso la sua originaria missione.
Si tratta di questioni non sollevate con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, incentrato, esclusivamente, sulla insussistenza dei presupposti fattuali per l'adozione del provvedimento opposto in questa sede e, come tali, sono inammissibili.
Censure sub A).
Non hanno pregio.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non occorre verificare se gli immobili pervenuti al nucleo familiare della nell'anno 2004, Pt_1
fossero (o meno) "adeguati" alle esigenze abitative della , agli effetti Pt_1 dell'art. 20 R. Reg. n°2/2000, essendo sufficiente, ai fini dell'assenza del requisito dell'impossidenza, che tali cespiti avessero un valore (ICI) eccedente il limite (soglia) allora determinato, dall'art. 21 dello stesso R. Reg., per continuare a beneficiare dell'assegnazione dell'alloggio e.r.p..
Il superamento del valore limite soglia del patrimonio è accertato in sentenza e non oggetto di censure idonee ad inficiare l'accertamento, dato che l'appellante sostanzialmente intende far valere, in questa sede, la impossibilità di adibire l'immobile a propria abitazione, avendolo concesso in abitazione al coniuge separato e avendo, nel 2021, donato al figlio i propri diritti sull'immobile.
La disponibilità di un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze del nucleo familiare e il superamento del requisito dell'impossidenza, invero, concretizzano due distinte cause di decadenza ciascuna di per sé produttiva r.g. n. 6 dello scioglimento del rapporto di assegnazione, come fatto palese dall'uso dell'avverbio “..comunque” e la disciplina della ipotesi relativa al superamento della soglia di possidenza, laddove allude (testualmente) ai
“diritti di proprietà”, senza specificare se “piena”, se “nuda”, se intera o parziaria, contempla implicitamente tutte le fattispecie in cui può atteggiarsi il diritto di proprietà, sì da potere e dovere essere riferita anche al diritto spettante al nudo proprietario, che è pur sempre diritto reale ed assoluto, destinato ad essere consolidato al termine dell'usufrutto, nonché correlato ad un valore immobiliare, sicuramente rientrante nel patrimonio (giuridico ed economico) del proprietario (ancorché nudo).
Tale lettura è coerente con gli scopi della normativa e.r.p., intesa a favorire le famiglie che non abbiano disponibilità economico-patrimoniali, e che pertanto non abbiano possibilità di reperire autonomamente un'abitazione e avallata dal giudice amministrativo (T.A.R. Firenze, Toscana, sez. II, n. 631 del
05/03/2010, in Foro amm. TAR 2010, 3, 888)
L'art. 11, comma 1, lett. c), della l.r. Lazio n. 12 del 1999 - nel prevedere, tra i requisiti soggettivi per conseguire e permanere nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, che il beneficiario non sia titolare di un diritto di "proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare" secondo le caratteristiche di ubicazione e valore specificate nell'apposito regolamento, attribuisce rilievo ostativo al diritto, non tanto in relazione al suo contenuto, bensì quale indice di una disponibilità economica incompatibile col regime di assistenza abitativa;
ne consegue che tale requisito deve intendersi riferito sia alla proprietà, sia alla "nuda proprietà" di un immobile gravato da usufrutto altrui, sia all'acquisto della piena proprietà di un bene al quale faccia poi seguito la costituzione di un usufrutto in favore di altri, dovendosi evitare che le abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno (Cass. n. 10017 del 14/04/2023).
La sentenza del 2021, la n. 31320, enuncia il principio invocato dall'appellante, ma con riferimento alla diversa causa di decadenza prevista dal citato art. 11, quella della disponibilità di un immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'assegnataria dell'alloggio ERP.
Nel concreto, nel mese di settembre dell'anno 2004, la acquista diritti Pt_1
r.g. n. 7 sul villino in provincia di Viterbo che la sentenza impugnata accerta superare il limite soglia di valore patrimoniale e tanto basta alla decadenza dal diritto di assegnazione dell'alloggio ERP.
Le censure dell'appellante non inficiano la decisione nella parte in cui accerta il superamento del requisito della impossidenza intesa come titolarità di un patrimonio (del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio ERP) di valore superiore al limite normativamente stabilito e l'accertato automatismo del verificarsi della decadenza e tanto basta al rigetto del gravame.
È principio consolidato nella giurisprudenza quello dell'automatico dispiegarsi degli effetti della decadenza e del carattere sostanzialmente vincolato del provvedimento dell'amministrazione che riscontri il venir meno di uno dei requisiti di legge per la permanenza dell'assegnazione dell'alloggio.
Tale automatismo comporta, come corollario, che la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata all'accertamento della carenza del requisito delle impossidenza inteso, nel nostro caso, come superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per la conservazione del diritto all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha valore meramente dichiarativo di un fatto estintivo già verificatosi e dunque accerta, ora per allora, il difetto dei presupposti per l'assegnazione dell'alloggio.
Trattandosi di provvedimento dichiarativo di un fatto estintivo già verificatosi, non hanno rilievo tutte le argomentazioni difensive dell'appellante in ordine al fatto che la carenza dei presupposti reddituali si sarebbe verificata in pendenza del precedente procedimento di decadenza, dato che non osta, alla dichiarazione della verificazione dell'evento estintivo, il fatto che tale evento si sia verificato in epoca pur risalente.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività di difesa in concreto svolta nelle diverse fasi del presente giudizio.
Sanzione processuale.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore r.g. n. 8 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
e nei confronti di avverso la sentenza n. 2836/2024,
[...] CP_2
resa tra le parti, dal Tribunale di Roma, in data 13.02.2024, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello di Parte_1
- Condanna a rifondere ad e a Parte_1 Controparte_3 [...]
le spese di lite che liquida, per ciascuna delle due parti appellate, in CP_2
euro 1.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 26.03.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 9