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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/02/2024, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
REPYBBL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Consigliere est. Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO
Consigliere Dott.ssa Bianca Maria SERA FINI
All'esito dell'udienza del 1/02/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 3158 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Pellecchia, per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Pierpaolo Russo in Via G. Baglivi n. 8, 00161, Roma.
Appellante
E
rappresentata e difesa Controparte 1 congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Elisa D'Esposito e Matteo
Crocco Morelli in virtù di procura generale alle liti per atto notaio [...] Per 1 Rep. n. 9643, Racc. n. 4447 del 08.09.2022, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale medesimo di Via Calderon de la Barca n. 87
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4194 del Tribunale di Roma pubblicata in data 03/05/2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da Parte 1 condannandolo al pagamento delle spese di lite del grado.
Con ricorso di primo grado l'attuale appellante chiedeva al giudice adito di ordinare alla società convenuta CP 1 di trasferirlo dallo stabilimento di Parte 2 allo stabilimento di Rocca Cencia sito in Roma Via di Rocca
Cencia n. 301, poiché, più vicino al domicilio della coniuge portatrice di handicap grave da assistere. Si costituiva in giudizio CP_1 che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che la moglie del ricorrente risultava residente nel comune di Artena e non nel comune di Roma presso il domicilio indicato dal ricorrente nella sua domanda di trasferimento;
che all'esito degli Contr accertamenti espletati, aveva predisposto una graduatoria dei dipendenti che avevano presentato istanza di trasferimento;
che il ricorrente si era collocato al 3° posto;
che i due dipendenti collocati ai primi due posti erano anche loro fruitori di benefici ex lege n. 104/92. Insisteva per il rigetto della domanda.
Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto tempestivo appello il Pt 1 lamentandone l'erroneità sotto plurimi profili articolati in motivi specifici, chiedendone la riforma con accoglimento delle originarie conclusioni.
L CP_1 si è costituita nel giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25/01/2024, non essendo comparsa la parte appellante, la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2,
c.p.c.
3.1. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, Contro comma 1, c.p.c., presente il procuratore dell' la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
L'assenza dell'appellante alle prime due udienze di questo grado rende ragione dell'operatività dell'art. 348 c.p.c., norma applicabile anche nel rito del lavoro (cfr. ex multiis Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13968 del 10/06/2010).
L'appello va quindi dichiarato improcedibile. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell' CP 1 elle spese di lite del grado che liquida in
€ 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 01/02/2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Consigliere est. Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO
Consigliere Dott.ssa Bianca Maria SERA FINI
All'esito dell'udienza del 1/02/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 3158 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Pellecchia, per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Pierpaolo Russo in Via G. Baglivi n. 8, 00161, Roma.
Appellante
E
rappresentata e difesa Controparte 1 congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Elisa D'Esposito e Matteo
Crocco Morelli in virtù di procura generale alle liti per atto notaio [...] Per 1 Rep. n. 9643, Racc. n. 4447 del 08.09.2022, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale medesimo di Via Calderon de la Barca n. 87
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4194 del Tribunale di Roma pubblicata in data 03/05/2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da Parte 1 condannandolo al pagamento delle spese di lite del grado.
Con ricorso di primo grado l'attuale appellante chiedeva al giudice adito di ordinare alla società convenuta CP 1 di trasferirlo dallo stabilimento di Parte 2 allo stabilimento di Rocca Cencia sito in Roma Via di Rocca
Cencia n. 301, poiché, più vicino al domicilio della coniuge portatrice di handicap grave da assistere. Si costituiva in giudizio CP_1 che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che la moglie del ricorrente risultava residente nel comune di Artena e non nel comune di Roma presso il domicilio indicato dal ricorrente nella sua domanda di trasferimento;
che all'esito degli Contr accertamenti espletati, aveva predisposto una graduatoria dei dipendenti che avevano presentato istanza di trasferimento;
che il ricorrente si era collocato al 3° posto;
che i due dipendenti collocati ai primi due posti erano anche loro fruitori di benefici ex lege n. 104/92. Insisteva per il rigetto della domanda.
Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto tempestivo appello il Pt 1 lamentandone l'erroneità sotto plurimi profili articolati in motivi specifici, chiedendone la riforma con accoglimento delle originarie conclusioni.
L CP_1 si è costituita nel giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25/01/2024, non essendo comparsa la parte appellante, la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2,
c.p.c.
3.1. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, Contro comma 1, c.p.c., presente il procuratore dell' la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
L'assenza dell'appellante alle prime due udienze di questo grado rende ragione dell'operatività dell'art. 348 c.p.c., norma applicabile anche nel rito del lavoro (cfr. ex multiis Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13968 del 10/06/2010).
L'appello va quindi dichiarato improcedibile. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell' CP 1 elle spese di lite del grado che liquida in
€ 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 01/02/2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa