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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 901/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 977/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 24/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239086784187000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120010467990000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120178003147000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130201753411000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140184540508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150057865486000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4084/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 1, all'Agenzia delle Entrate
Riscossione e alla Regione Lazio, Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 977/2025, depositata in data 24 gennaio 2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva respinto il ricorso riguardante l'avviso di intimazione n. 09720239086784187000, per complessivi euro
999,55, in relazione a cinque cartelle presupposte per tasse automobilistiche anni 2006, 2009, 2010,
2011 e 2012.
I Giudici di I grado hanno preliminarmente rilevato l'inammissibilità della contestazione della regolare notifica delle cartelle, in quanto contenuta solo nelle memorie illustrative, per non essere stata la censura sollevata entro il termine di impugnazione della cartella di pagamento, scaduto il 18.12.2023; hanno riscontrato, sulla base della documentazione di ADER, la regolare notifica delle originarie cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione intermedi e la mancata maturazione del termine di prescrizione triennale dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo anteriore all'intimazione impugnata, tenuto conto della proroga Covid di 24 mesi di cui all'art. 68, co. 4 bis lett. b) D.L. 18/2020.
Con l'atto di appello la Ricorrente_1 ha eccepito l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della contestazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento;
ha eccepito l'illegittimità delle cartelle in relazione alla ritenuta conformità agli originali, in assenza di attestazione delle allegazioni della controparte, e l'illegittimità della sentenza per erronea valutazione della prescrizione e delle modalità di notifica degli atti interruttivi;
ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle sottese all'impugnazione e l'illegittimità della sentenza sul punto riguardante la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Ha quindi chiesto in via principale l'accoglimento dell'appello e la declaratoria dell'intervenuta prescrizione delle cartelle;
in subordine, la riduzione dell'importo accertato, nella misura ritenuta opportuna.
In data 26.3.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 1 che ha chiesto la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto dell'appello proposto.
In data 24.11.2025 la Ricorrente_1 ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Deve anzitutto rilevarsi che i Giudici di I grado, oltre a dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni sollevate dalla contribuente circa le modalità di notificazione delle cartelle originarie, hanno comunque esaminato nel merito le contestazioni, previo esame della documentazione prodotta dall'Ufficio.
Relativamente alla eccezione riguardante la mancata attestazione di conformità all'originale delle copie allegate dall'Ufficio a riprova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi che tale produzione sia idonea a fini probatori, non spiegando effetti in giudizio il disconoscimento della conformità di tale documento in fotocopia all'originale. Per giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass. 10912/2003,
20951 del 2011), in tema di prova documentale l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotostatica di una scrittura implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi;
nel caso in esame, il disconoscimento operato dal Difensore del contribuente si sostanzia in mera formula di stile, non idonea a configurare un reale disconoscimento di conformità della fotocopia all'originale.
Tanto rilevato, deve osservarsi che tutte le eccezioni riguardanti le modalità di notifica delle cartelle non possono essere prese in considerazione, risultando agli atti le notifiche di atti successivi alle cartelle che non risultano impugnati e si sono resi pertanto definitivi.
In particolare, in data 21.11.2019 è stato notificato avviso di intimazione n. 05720199056291785000 relativo a tutte e cinque le cartelle oggetto dell'intimazione di cui all'odierno procedimento, con ricezione da parte della madre convivente e successivo invio della raccomandata informativa.
L'assunto della ricorrente che ha contestato che la madre fosse convivente presso il suo domicilio non ha pregio, alla stregua delle considerazioni svolte dai Giudici di I grado, che qui si condividono. Risulta comunque inviata la raccomandata informativa, come da elenco in atti, riportante il numero della raccomandata e la data di invio.
Il predetto avviso di intimazione intermedio non è stato impugnato, pertanto la contribuente non può più fare valere vizi attinenti la notifica delle cartelle o la prescrizione maturata precedentemente.
Infatti, l'avviso di intimazione di pagamento, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata, è atto assimilabile all'avviso di cui all'art. 50, comma 2 D.P.R. n. 602 del 1973, che se non tempestivamente impugnato determina il consolidamento del credito sicché i fatti estintivi precedenti alla notifica dello stesso (come la prescrizione) non possono essere più fatti valere (v. Cass. 22108/2024, 10736/2024, 6436/2025.).
Relativamente alla eccezione di prescrizione triennale maturata dopo il 21.11.2019 e sino al 19.10.2023, data di notifica dell'avviso di intimazione oggetto dell'odierno giudizio, la prescrizione non è maturata in virtù dell'applicabilità della normativa emergenziale Covid 19 di cui all'art. 68 comma 1 D.L. 17 marzo
2020, n. 18 convertito in legge n. 27 del 2020, con il richiamo dell'art. 12 comma 1 D. Lgs. 159/2015, con previsione della proroga del termine per giorni 542, cioè dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (v. Cass.
34336 del 2025).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
400,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 901/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 977/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 24/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239086784187000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120010467990000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120178003147000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130201753411000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140184540508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150057865486000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4084/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 1, all'Agenzia delle Entrate
Riscossione e alla Regione Lazio, Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 977/2025, depositata in data 24 gennaio 2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva respinto il ricorso riguardante l'avviso di intimazione n. 09720239086784187000, per complessivi euro
999,55, in relazione a cinque cartelle presupposte per tasse automobilistiche anni 2006, 2009, 2010,
2011 e 2012.
I Giudici di I grado hanno preliminarmente rilevato l'inammissibilità della contestazione della regolare notifica delle cartelle, in quanto contenuta solo nelle memorie illustrative, per non essere stata la censura sollevata entro il termine di impugnazione della cartella di pagamento, scaduto il 18.12.2023; hanno riscontrato, sulla base della documentazione di ADER, la regolare notifica delle originarie cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione intermedi e la mancata maturazione del termine di prescrizione triennale dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo anteriore all'intimazione impugnata, tenuto conto della proroga Covid di 24 mesi di cui all'art. 68, co. 4 bis lett. b) D.L. 18/2020.
Con l'atto di appello la Ricorrente_1 ha eccepito l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della contestazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento;
ha eccepito l'illegittimità delle cartelle in relazione alla ritenuta conformità agli originali, in assenza di attestazione delle allegazioni della controparte, e l'illegittimità della sentenza per erronea valutazione della prescrizione e delle modalità di notifica degli atti interruttivi;
ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle sottese all'impugnazione e l'illegittimità della sentenza sul punto riguardante la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Ha quindi chiesto in via principale l'accoglimento dell'appello e la declaratoria dell'intervenuta prescrizione delle cartelle;
in subordine, la riduzione dell'importo accertato, nella misura ritenuta opportuna.
In data 26.3.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 1 che ha chiesto la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto dell'appello proposto.
In data 24.11.2025 la Ricorrente_1 ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Deve anzitutto rilevarsi che i Giudici di I grado, oltre a dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni sollevate dalla contribuente circa le modalità di notificazione delle cartelle originarie, hanno comunque esaminato nel merito le contestazioni, previo esame della documentazione prodotta dall'Ufficio.
Relativamente alla eccezione riguardante la mancata attestazione di conformità all'originale delle copie allegate dall'Ufficio a riprova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi che tale produzione sia idonea a fini probatori, non spiegando effetti in giudizio il disconoscimento della conformità di tale documento in fotocopia all'originale. Per giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass. 10912/2003,
20951 del 2011), in tema di prova documentale l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotostatica di una scrittura implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi;
nel caso in esame, il disconoscimento operato dal Difensore del contribuente si sostanzia in mera formula di stile, non idonea a configurare un reale disconoscimento di conformità della fotocopia all'originale.
Tanto rilevato, deve osservarsi che tutte le eccezioni riguardanti le modalità di notifica delle cartelle non possono essere prese in considerazione, risultando agli atti le notifiche di atti successivi alle cartelle che non risultano impugnati e si sono resi pertanto definitivi.
In particolare, in data 21.11.2019 è stato notificato avviso di intimazione n. 05720199056291785000 relativo a tutte e cinque le cartelle oggetto dell'intimazione di cui all'odierno procedimento, con ricezione da parte della madre convivente e successivo invio della raccomandata informativa.
L'assunto della ricorrente che ha contestato che la madre fosse convivente presso il suo domicilio non ha pregio, alla stregua delle considerazioni svolte dai Giudici di I grado, che qui si condividono. Risulta comunque inviata la raccomandata informativa, come da elenco in atti, riportante il numero della raccomandata e la data di invio.
Il predetto avviso di intimazione intermedio non è stato impugnato, pertanto la contribuente non può più fare valere vizi attinenti la notifica delle cartelle o la prescrizione maturata precedentemente.
Infatti, l'avviso di intimazione di pagamento, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata, è atto assimilabile all'avviso di cui all'art. 50, comma 2 D.P.R. n. 602 del 1973, che se non tempestivamente impugnato determina il consolidamento del credito sicché i fatti estintivi precedenti alla notifica dello stesso (come la prescrizione) non possono essere più fatti valere (v. Cass. 22108/2024, 10736/2024, 6436/2025.).
Relativamente alla eccezione di prescrizione triennale maturata dopo il 21.11.2019 e sino al 19.10.2023, data di notifica dell'avviso di intimazione oggetto dell'odierno giudizio, la prescrizione non è maturata in virtù dell'applicabilità della normativa emergenziale Covid 19 di cui all'art. 68 comma 1 D.L. 17 marzo
2020, n. 18 convertito in legge n. 27 del 2020, con il richiamo dell'art. 12 comma 1 D. Lgs. 159/2015, con previsione della proroga del termine per giorni 542, cioè dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (v. Cass.
34336 del 2025).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
400,00, oltre accessori di legge.