Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3130 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni - Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro - Giudice rel.
Dott. Danilo Corvacchiola - Giudice
SENTENZA nella causa civile promossa da:
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Corvetto 2/2, presso lo studio dell'Avv. Luca
Bellotti (C.F. ), che la rappresenta e difende come da mandato in C.F._2
atti
RICORRENTE
- nei confronti di - nata in [...] il [...] CP_1
- RESISTENTE, CONTUMACE
- e di -
(c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (c.f.
-(indirizzo pec: t), dall'avv. C.F._3 Email_1
Pietro Capurso (c.f.: ), dall'avv. Lilia Bonicioli (c.f.: C.F._4
, e dall'avv. Christian Lo Scalzo (c.f.: ), in C.F._5 C.F._6
1
Notaio in Fiumicino
TERZA CHIAMATA
Conclusioni di parte ricorrente
“Chiede che il Tribunale di Genova, riunito in Camera di Consiglio, voglia, a norma del
3° comma dell'art. 9 L. 898/70, come sostituito dall'art. 13 L. 74/87, ripartire il trattamento di reversibilità e determinare il quantum spettante alla Sig.ra Parte_1
, in misura pari al 90% del totale, o percentuale meglio vista, ordinandone il
[...]
relativo pagamento, a decorrere dal mese di Aprile 2024, o scadenza meglio vista e ritenuta, a carico dell'Ente erogatore o della NO , in solido o in via CP_1 alternativa, o come meglio”.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.05.2025 la signora allegava di aver Parte_1
contratto matrimonio, in data 28/06/1972, con il Signor che Persona_2
questo Tribunale di Genova, con sentenza n° 3127 del 2002, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo le condizioni concordate tra gli ex coniugi, in cui i medesimi avevano stabilito che il Signor avrebbe versato, a titolo di Per_2 assegno divorzile la somma mensile di € 242,73, ad oggi rivalutata in 352,92; che nell'Ottobre 2021 il predetto contraeva nuovo matrimonio con la NO ad CP_1
oggi anagraficamente irreperibile;
che in data 05/03/2024 il signor decedeva;
Per_2
che il medesimo era percettore di trattamento pensionistico INPS cat. VO, certificato n.
370000110031605; che la ricorrente, quale coniuge divorziata già titolare di relativo assegno, ha diritto, ex art. 9, 3°c., L. 898/1970, ad ottenere la ripartizione del trattamento di reversibilità astrattamente dovuto al coniuge superstite, in concorso con quest'ultimo; che la ricorrente attualmente ha, quale unica fonte di reddito, essendo cessata l'erogazione dell'assegno divorzile, un trattamento assistenziale INPS (assegno sociale n.
340007804019563), di importo mensile pari a € 418,35; che il rapporto matrimoniale della ricorrente con il signor è durato oltre 23 anni essendo la separazione Per_2
intervenuta a gennaio 1996, mentre quello con la coniuge superstite è durato circa 2 anni;
che pertanto su tale parametro temporale va effettuata la ripartizione tra le parti del trattamento pensionistico;
che la ricorrente ritiene equa la ripartizione delle rispettive quote nella misura quantomeno del 90% in proprio favore e nel 10% in favore della coniuge
2 superstite;
il tutto con decorrenza dalla data di insorgenza del diritto (05/03/2024), secondo quanto riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità sul punto.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la signora precisava le conclusioni riportate in epigrafe. Pt_1
La convenuta non si costituiva e non partecipava al procedimento nonostante rituale notifica, mentre l'INPS depositava Memoria di Costituzione e difesa del 10.10.2024 con cui precisava che il signor era titolare di pensione di anzianità cat. VO per un Per_2 importo netto mensile di € 1.321,62 (oltre ad indennità di accompagnamento – prestazione non reversibile – per €.531,76); che la signora è titolare di prestazione AS per Pt_1 un importo mensile netto di €.418,35, mentre la signora è titolare, a decorrere dal CP_1
26.6.2024, di pensione SO, con corresponsione di un importo mensile netto di €. 944,30; che in sede di liquidazione della pensione di reversibilità, l'ente ha provveduto all'accantonamento preventivo mensile di € 352,92 pari all'importo dell'assegno divorzile spettante alla ex moglie e quindi formulava le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 08.01.2025 veniva sentita la ricorrente e la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
***
Nel caso di specie il matrimonio tra il defunto signor e la Persona_2
coniuge divorziata è formalmente durato dal 28.06.1972 (data della Parte_1
sua celebrazione) sino al 13.06.2002, quando il Tribunale di Genova ha pronunciato la sentenza di divorzio;
va tuttavia evidenziato che dagli atti e dai documenti di causa risulta che il de cuius e la parte ricorrente si fossero consensualmente separati alle condizioni di cui al Verbale del 19.01.1996, omologato da questo Tribunale con Decreto del 30.01.1996
(convivenza di fatto di circa 24 anni). Dal loro matrimonio è nato un figlio, il 04.06.1975.
Mentre il secondo matrimonio del de cuius con la signora risulta essere durato CP_3
dalla data della sua celebrazione avvenuta ad ottobre 2021 – per come riferito dalla signora
- e fino al decesso del signor avvenuto in data 05.03.2024 (tre anni Pt_1 Per_2
circa);
Quanto alle condizioni economiche delle parti, risulta che la ricorrente sia titolare di una prestazione AS per un importo mensile di euro 420,00; era, come visto, titolare di assegno divorzile ammontante a circa euro 350,00 mensili, vive in una casa di proprietà onde è priva di oneri alloggiativi ed è proprietaria pro quota per un quarto di un appartamento ereditato dal fratello.
3 Tenuto conto dunque, accanto al criterio fondamentale previsto dall'art. 9 3° comma
L.898/1970, costituito dalla durata del rapporto matrimoniale, dei criteri correttivi sovraesposti (la durata effettiva della convivenza matrimoniale e l'entità dell'assegno divorzile e le condizioni economiche delle parti come documentate), appare equo ripartire la pensione nella misura del 90% a favore della moglie divorziata e del 10% a favore della vedova, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del signor (deceduto il 05.03.2024) come stabilito dall'art. 5 d.leg.lgt. n. Persona_2
39 del 1945 (si veda in questo senso Cass. civ. sez. I 14/12/2001 n. 15837);
P.Q.M.
Dichiara che la quota della pensione di reversibilità di Persona_2
(deceduto il 05.03.2024) spettante alla ricorrente è pari al 90 % del Parte_1
totale.
Dispone che l'ente pensionistico INPS, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Signor eroghi a favore Persona_2
della signora una quota pari al 90% della pensione di reversibilità Parte_1
spettante alla vedova signora mantenendo tale percentuale anche negli CP_1
adeguamenti successivi di detta pensione.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni
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