Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/2024 R.G. Prev.
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Parte_1 C.F._1
Mazzella di Bosco, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Controparte_2
Laura Lembo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL in Napoli alla
Via Nuova Poggioreale, ang. San Lazzaro.
RESISTENTE
OGGETTO: rendita vitalizia per malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.01.2024, l'istante come in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze di dal 1966 al 1991 e di aver svolto, nell'arco del CP_3 periodo dedotto, mansioni di operaio manovratore meccanico presso lo stabilimento
ITALSIDER di Bagnoli;
di essere stato adibito, nello svolgimento delle proprie mansioni, al carico su navi – con l'ausilio di pale meccaniche, camion e gru – di materiali inerti e di amianto, nonché al trasporto degli stessi, mediante nastri, all'interno dello stabilimento, dell'altoforno e dell'acciaieria; che durante i turni di lavoro era stato esposto con frequenza quotidiana alla inalazione di fibre di amianto.
Deduceva che, a causa delle condizioni di lavoro, aveva sviluppato una patologia a carico dell'apparato respiratorio, essendogli stata diagnosticata la pneumopatia cronica professionale con sindrome disventilatoria restrittiva;
che aveva denunciato la patologia all' in data 29.04.2019, ma l'Istituto archiviava il procedimento “per assenza di CP_1 certificazione medica attestante la malattia professionale denunciata”; che inoltrava ricorso in opposizione avverso il provvedimento di archiviazione, allegando relazione medico– legale attestante l'esistenza di danno biologico quantificabile nella misura del 12%; che il ricorso non era riscontrato dall' , che rimaneva inerte. CP_1
1
vinte le spese legali, con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l eccepiva la natura comune e non professionale della CP_1 infermità denunciata, nonché la nullità della domanda per difetto di puntuale allegazione delle mansioni espletate dal ricorrente. Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze legali.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, documentalmente istruita, era rinviata per la discussione;
quindi, il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
Con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 relativa rendita vitalizia ai sensi del DPR 1124/1965 e ss.mm.
In particolare, l'istante deduce di essere affetto da pneumopatia cronica professionale con sindrome disventilatoria restrittiva, patologia non inclusa nelle tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 38/2000, ad eziologia multifattoriale, per come dedotto dall e non CP_1 contestato.
In proposito, va richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo il quale, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (cfr. Cass. n. 8947/2020; Cass. n. 8773/2018; Cass. n.
24959/ 2017). Il nesso di causalità, invero, non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma richiede la necessità di un riscontro dimostrativo concreto e specifico desumibile dalle circostanze peculiari del caso concreto quali, oltre alle caratteristiche del soggetto (vi rientrerebbero fattori anamnestici su abitudini di vita e familiarità, o la cd. sensibilità), la tipologia della lavorazione (in ragione delle mansioni svolte, degli strumenti utilizzati e delle condizioni strutturali ed ambientali del luogo di lavoro), la durata della prestazione morbigena (non solo limitata al periodo rilevante ai diversi fini della normativa sulla maggiorazione contributiva), nonché l'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi (di diverso genere, non tipizzabili).
I principi affermati dalla Suprema Corte integrano il disposto dell'articolo 3 del T.U. n. 1124/1965 che impone sul piano logico/giuridico, la necessità, nell'ordine, dei seguenti accertamenti:
- che, sulla base di dati epidemiologici e di letteratura ritenuti affidabili dalla comunità scientifica, l'agente dedotto in giudizio sia dotato di efficienza patogenetica, quanto meno
2 probabile, per la specifica malattia allegata e diagnosticata;
- che l'esposizione lavorativa all'agente patogeno, per intensità e durata, sia stata tale da avere sufficiente idoneità causale;
- che l'esposizione lavorativa all'agente patogeno abbia, perciò, costituito causa o concausa della patologia diagnosticata.
Sulla base di tali premesse, è evidente che, ai fini della individuazione del nesso causale tra la patologia contratta e l'attività lavorativa svolta è fondamentale, quanto meno, la descrizione delle mansioni svolte e dell'ambiente di lavoro in cui la prestazione veniva resa.
Orbene, ritiene questo giudice che nel caso di specie non risulta assolto l'onere di allegazione posto in capo al ricorrente. Invero, non è ravvisabile in ricorso alcun approfondimento descrittivo dell'attività lavorativa, indispensabile ai fini della prova del nesso di causalità.
In particolare, il ricorrente ha omesso di individuare specificamente le mansioni cui era addetto, in quale reparto o area le svolgesse, quali fossero i materiali oggetto di movimentazione, quali le modalità operative, dando solo la definizione generica della qualifica rivestita (operaio manovratore meccanico), nonché una succinta descrizione delle attività in concreto poste in essere (“il era addetto a caricare dalle navi, Parte_1 attraverso la pala meccanica, il camion e la gru, i materiali inerti e l'amianto e, successivamente, a trasportare gli stessi con i nastri all'interno dello stabilimento nell'altoforno e nell'acciaieria dove veniva scaricato”), senza alcuna precisazione in ordine a turni e orari. Parimenti, il ricorrente non descrive l'ambiente di lavoro, se operasse in ambienti chiusi o aperti, quali fossero i minerali oggetto dei processi di produzione, non apparendo sufficiente, a tale scopo, affermare genericamente che l'amianto fosse presente ovunque.
Né a tali difetti di allegazione è possibile supplire a mezzo della prova testimoniale, risultando carente la definizione delle circostanze in fatto su cui la stessa dovrebbe vertere, ovvero mediante espletamento della consulenza tecnica, dovendo essere disposto il ricorso al consulente non per ovviare alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. n. 19631/2020).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi
Napoli, 30.01.2025
3 Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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