Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n° 390/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro iscritta al n° 390/2022 r.g., pendente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Massimiliano Matteucci ed elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza E. Troilo n. 11;
- ricorrente -
e già rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Controparte_1 CP_2
Ottone Cammarata, Giacinto Siro Favalli, nonché Antonio Codagnone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lanciano, Largo Carlo Tappia n. 7, giusta procura in atti;
- resistente - avente ad oggetto: riconoscimento di mansioni superiori e relative differenze retributive e risarcimento danni da omesso versamento contributivo.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso:
- di essere dipendente della convenuta dal 20.02.2003 e di essere stato inquadrato dapprima come operario nel 3° livello del CCNL Metalmeccanica Industria ed a seguito dell'entrata in vigore del
Contratto Collettivo Specifico di Lavoro del 29.12.2010, sottoscritto da con le parti CP_2
sociali in data 13.12.2011, con decorrenza gennaio 2012, nella declaratoria del V gruppo
- che il predetto contratto collettivo specifico di lavoro, sottoscritto nel 2010 è stato rinnovato nel marzo 2013, nel luglio 2015 e nel marzo 2019;
-di aver svolto, sin dalla sua assunzione, la propria attività lavorativa presso lo stabilimento di
Atessa (CH) nel ruolo di spruzzatore/verniciatore smalto metallizzato e pastello, come cabinista di linea;
-di essersi alternato sulle varie linee di produzione, dedicate alla vernice smalto metallizzata, resina e pastello, lavorando per otto anni (dall'aprile 2012 al maggio 2020) esclusivamente nel turno di notte sulla linea metallizzati e resina e di essere tornato dal giugno 2020 ad alternarsi su tutte le linee con cadenza settimanale, utilizzando le vernici pastello, metallizzate e la resina;
-di aver prestato attività lavorativa su tutte le linee di verniciatura provvedendo alla: a) verniciatura interno porte scorrevoli (laterali) e posteriori, prima e seconda mano di vernice;
b) verniciatura solo seconda mano, cerniera cofano e passaruota, prima e seconda mano;
c) controllo regolarità imperfezioni verniciatura esterna effettuata dal robot;
d) spruzzatura di resina su strato di vernice smalto metallizzata per porte anteriori destra e sinistra;
e) verniciatura porte anteriori interne, con vernice smalto metallizzata per porte anteriori;
-che dopo un iniziale periodo di affiancamento al fine di apprendere le tecniche e le procedure dell'attività lavorativa affidatagli, della durata di circa un paio di mesi, ha poi svolto in autonomia le mansioni assegnategli, provvedendo esso stesso a formare il nuovo personale che di volta in volta veniva assegnato al suo reparto;
ha lamentato che le mansioni di fatto svolte sarebbero da ricomprendersi nel superiore IV Gruppo professionale II fascia, ora Seconda Area Professionale, sulla base dell'ultimo rinnovo del CCSL avvenuto nel marzo 2019.
Il ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo di:
“- in via principale:
1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto e svolge mansioni riconducibili al IV Gruppo
Professionale II fascia, ora Seconda Area Professionale, e ciò sin dalla sua assunzione o dalla diversa data che il Giudice accerterà;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere definitivamente inquadrata nel IV
Gruppo Professionale II fascia, ora Seconda Area Professionale del CCSL applicato al rapporto di lavoro sin dalla sua assunzione o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
3) per l'effetto condannare la , in persona del legale rappr. p.t., alla corresponsione in CP_2 favore del ricorrente dell'importo di € 15.884,94 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto in realtà dovuto in relazione alla qualifica superiore, per il periodo dal
01.01.2011 al 30.06.2022 (data di redazione dei conteggi), come meglio specificato nel conteggio allegato, oltre le ulteriori somme maturate e maturande a titolo di differenze retributive, di TFR
(adeguato al livello contrattuale richiesto), rivalutazione ed interessi fino alla data dell'effettivo riconoscimento dell'inquadramento contrattuale richiesto, ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost., art. 2099 c.c., art. 2070 c.c., o per quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.
4) condannare, la , in persona del legale rappresentane p.t. al risarcimento del danno in CP_2
favore del ricorrente, da determinarsi in via equitativa, discendente, dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si è costituita in giudizio la eccependo la prescrizione parziale delle pretese e Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso stante il corretto inquadramento del ricorrente nel corso del tempo e il difetto di interesse attuale alla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi a titolo di risarcimento del danno, non essendosi realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi dalle stesse addotti, concesso il termine per il deposito di note conclusionali, è stato disposto che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa.
Motivi della decisione
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte resistente alla luce dei principi espressi dalla pronuncia n. 26246/2022 resa dalla Corte di Cassazione in data 6 settembre 2022, la quale escludendo, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del
2015, sia assistito da un regime di stabilità, ha ancorato la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti, come quello in esame, che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012 (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori”).
Passando alla disamina del merito, occorre avvertire che al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori occorre indagare se, nel caso concreto, il ricorrente abbia effettivamente svolto mansioni superiori a quelle relative alla qualifica di appartenenza attraverso un procedimento logico-giuridico che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8589 del 28/04/2015 Rv. 635313).
Nel compiere tale valutazione il giudice non può limitarsi all'esame del complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Nella materia in oggetto, inoltre, deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali (cfr. Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000).
Occorre, infatti, che l'esercizio di tali mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo.
Quanto al requisito della pienezza, la Suprema Corte ne ha escluso la sussistenza quando le mansioni superiori siano state svolte in modo occasionale o sporadico (cfr. Cass. 13.1.1997 n. 271), poiché è necessario che il lavoratore abbia svolto le mansioni con la corrispondente assunzione del relativo livello di responsabilità e autonomia tipiche della qualifica rivendicata.
Inoltre, la continuità dell'applicazione nelle mansioni superiori deve consistere nell'assegnazione stabile, reiterata e prolungata del lavoratore nella medesima attività e non nella mera ripetizione di assegnazioni (sul punto cfr. ad esempio Cass. 25.5.2009 n. 11997).
Orbene, il ricorrente inquadrato nel V gruppo professionale II fascia, oggi Prima Area
Professionale, sulla base dell'ultimo rinnovo del CCSL avvenuto nel marzo 2019, ha chiesto l'accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili al IV gruppo professionale, ora Seconda
Area Professionale, secondo quanto previsto dal rinnovato CCSL di riferimento. Appare, dunque, opportuno premettere le declaratorie dei livelli di inquadramento delineate dal
CCSL, pacificamente applicabile alla fattispecie, con riferimento sia al livello di appartenenza del ricorrente che a quello rivendicato.
Appartengono al V gruppo professionale II fascia, riconosciuto al ricorrente con decorrenza dal gennaio 2012, “I lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.”
A titolo esemplificativo vengono elencate le seguenti figure professionali: “Addetto a lavori di produzione;
Addetto al collaudo Manutentore;
Addetto prove di laboratorio;
Revisionista/riparatore; Aggiustatore stampista;
Collaudatore; Saldatore;
Magazziniere;
Carrellista; Gruista imbragatore;
Conduttore mezzi di trasporto;
Addetto conduzione impianti/impianti automatici;
Tracciatore; Riparatore levabolli;
Addetto servizi generali;
Costruttore su banco;
Costruttore su macchina;
Modellatore; Sorvegliante;
Vigile del fuoco”.
Appartengono alla Prima Area Professionale, secondo quanto previsto dal rinnovato CCSL di riferimento, i lavoratori che “con specifica diretta supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale, svolgono mansioni e compiti prevalentemente esecutivi – anche attraverso l'utilizzo di materiali, attrezzi ed apparecchiature a tecnologia elettrica, meccanica e/o informatica – che richiedono prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate
e conoscenze tecnico pratiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione inerenti al processo produttivo al riscontro qualitativo, all'attrezzamento dell'automanutenzione, alla diagnostica, alle attività ausiliarie a completamento organizzativo nonché alla attività esecutive di natura amministrativa”.
A titolo esemplificativo vengono elencate le seguenti figure professionali: “addetto a lavori di produzione/collaudo/servizi generali/ manutenzione/prove di laboratorio;
addetto a lavori di segreteria;
addetto a revisione/riparazioni; Addetto alla conduzione mezzi di trasporto;
addetto alla sorveglianza/antincendio; addetto conduzione impianti/impianti automatici;
aggiustatore stampista;
carrellista; collaboratore amministrativo/ tecnico;
costruttore generico su banco/macchina; incaricato al center junior;
magazziniere; modellatore;
riparatore; saldatore;
tracciatore”.
Appartengono al IV gruppo professionale II fascia, rivendicato dal ricorrente, “i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico- pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate”.
Vengono elencate a titolo esemplificativo le seguenti figure professionali di appartenenza:
“Collaudatore su pista/strada di allestimenti speciali;
Riparatore; Spruzzatore vernice smalto metallizzato;
Aggiustatore stampista;
Conduttore impianti automatici;
Elettrauto; Gruista imbragatore;
Installatore impianti;
Levabolli su piazzale;
Manutentore; Meccanico motorista;
Riparatore/revisionista; Saldatore;
Tracciatore; Addetto servizi generali;
Addetto prove di laboratorio;
Conduttore mezzi di trasporto;
Costruttore su banco;
Costruttore su macchina;
Modellatore; Autista trasporto vetture (autotreni o autoarticolati); Sorvegliante."
Alla Seconda Area Professionale invece appartengono: “i lavoratori specializzati che – oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella prima area professionale - nell'ambito degli incarichi e compiti specifici assegnati, svolgono, con maggiore autonomia operativa e con applicazione di cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale, attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico, tecnologico, amministrativo, di coordinamento e/o ausiliario a complemento organizzativo, anche interagendo con le altre funzioni aziendali”.
Ebbene l'espletata istruttoria ha confermato lo svolgimento ad opera del ricorrente di mansioni riconducibili al superiore gruppo professionale IV, II fascia, nel quale a titolo esemplificativo è ricondotta la figura dello “spruzzatore vernice smalto metallizzato”.
Difatti, tutti i testi addotti da parte ricorrente (cfr. deposizioni di , Testimone_1 Tes_2
, e , escussi in qualità di colleghi di lavoro dello stesso,
[...] Testimone_3 Testimone_4
hanno confermato in modo univoco lo svolgimento da parte di questi delle mansioni riportate in ricorso (a) verniciatura interno porte scorrevoli (laterali) e posteriori, prima e seconda mano di vernice;
b) verniciatura solo seconda mano, cerniera cofano e passaruota, prima e seconda mano;
c) controllo regolarità imperfezioni verniciatura esterna effettuata dal robot;
d) spruzzatura di resina su strato di vernice smalto metallizzata per porte anteriori destra e sinistra;
e) verniciatura porte anteriori interne, con vernice smalto metallizzata per porte anteriori) secondo le modalità ivi esposte
(alternanza sulle varie linee di produzione, dedicate alla vernice smalto metallizzata, resina e pastello, lavorando per otto anni- dall'aprile 2012 al maggio 2020- esclusivamente nel turno di notte sulla linea metallizzati e resina e dal giugno 2020 alternanza su tutte le linee con cadenza settimanale, utilizzando le vernici pastello, metallizzate e la resina), nonché lo svolgimento ad opera del ricorrente di un periodo di iniziale affiancamento al fine di apprendere le tecniche e le procedure dell'attività lavorativa affidatagli, della durata di circa un paio di mesi, terminato il quale il ricorrente ha svolto in autonomia le mansioni assegnategli, provvedendo esso stesso a formare il nuovo personale che di volta in volta veniva assegnato al suo reparto (cfr. in particolare
[...]
: “E' vera la circostanza, anch'io ho fatto affiancamento prima di iniziare a Testimone_3
lavorare in verniciatura. Preciso che il ricorrente insegnava ai nuovi ragazzi il lavoro di verniciatura per il tempo necessario al nuovo assunto per divenire autonomo nel lavoro.
L'affiancamento poteva durare anche meno di un mese, al massimo un mese e se il lavoratore non riusciva ad imparare il lavoro veniva spostato ad un'altra parte. Se la persona era predisposta ad imparare il lavoro, l'affiancamento poteva durare anche solo due settimane”).
Per contro non hanno trovato alcuna conferma nell'espletata istruttoria le deduzioni di parte resistente secondo cui il ricorrente durante l'intero rapporto di lavoro sarebbe stato assegnato al reparto di verniciatura e montaggio, alternandosi su diverse postazioni di lavoro e svolgendo sempre operazioni semplici e routinarie, non riconducibili ad una specifica professionalità; che in particolare, il ricorrente, presso l'officina di verniciatura avrebbe alternato attività di cabinista (in particolare, presso la cabina smalto) e mansioni, quale operaio di linea, di sigillatura e revisione preventiva (consistenti nell'individuare piccoli difetti di vernice e/o sigillante eliminandoli con lamierini c.d. “raschietti”) e che avrebbe svolto attività cicliche e routinarie di spruzzatura di vernice con pistole precalibrate;
che, inoltre, non avrebbe mai acquisito una professionalità adeguata -non riuscendo a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità del prodotto richiesti dalla società-in ragione della discontinuità nello svolgimento delle mansioni, dovuta al suo elevatissimo tasso di assenteismo.
Difatti tutti i testi addotti dalla parte resistente hanno dichiarato di non conoscere il ricorrente e, dunque, nulla hanno potuto riferire in ordine alle mansioni da egli espletate.
Né la dedotta circostanza che il ricorrente non avrebbe svolto le mansioni con la adeguata professionalità può dirsi dimostrata dalla produzione in giudizio dell'allegato 1 alla memoria, che rappresenta un mero riepilogo delle assenze del ricorrente nel triennio 2020, 2021 e 2022, imputabili a varie cause (malattia, congedi parentali e permessi per donazione del sangue), a fronte di un rapporto di lavoro svoltosi a far data dal febbraio del 2003.
Deve, dunque, accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha svolto sin dalla sua assunzione mansioni riconducibili al IV gruppo professionale II fascia, ora Seconda Area Professionale.
Per l'effetto, la dev'essere condannata alla corresponsione in suo favore delle Controparte_1
differenze retributive quantificate, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2022, in €. 15.884,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo. Invero possono essere posti alla base della decisione i conteggi analitici elaborati dalla difesa di parte ricorrente (cfr. allegato 6 al ricorso) a fronte della contestazione generica degli stessi ad opera della società resistente, che non ha indicato profili o elementi di erroneità, ma si è limitata a depositare un proprio conteggio alternativo (cfr. allegato 4 alla memoria che quantifica le differenze retributive nella minor somma di €. 13.094,66) non analitico, ma sintetico, che, come tale, non consente al Giudicante e alla controparte di compiere alcun tipo di controllo.
Passando alla disamina della domanda di condanna della società al risarcimento del danno in favore del ricorrente, da determinarsi in via equitativa, discendente, dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali si precisa quanto segue.
Va premesso che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità “l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 L. 12/08/1962, n.
1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”.
Ne deriva che il lavoratore può agire subito in giudizio per far accertare la potenzialità lesiva dell'omesso pagamento dei contributi e ottenere anche la condanna generica del datore di lavoro a risarcirgli il conseguente danno e poi, una volta raggiunta l'età pensionabile, può pretendere il risarcimento del danno consistente nella perdita (totale o parziale) della prestazione previdenziale causata dall'omissione contributiva. E' escluso invece che possa chiedere e ottenere il pagamento a suo favore dei contributi non versati o di una somma equivalente ad essi.
Vi è, dunque, l'indubbio interesse del lavoratore all'integrità del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e tale interesse si traduce in un vero e proprio diritto, la cui lesione determina un danno risarcibile, di cui può essere invocata la tutela ex art. 2116 c.c. anche prima del completamento degli eventi che determinano l'insorgenza del danno.
Dunque, nel caso di specie, in cui il ricorrente non ha raggiunto l'età pensionabile, egli avrebbe dovuto esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
Invece, dalla disamina dell'atto introduttivo e delle sue conclusioni non può affermarsi che la domanda sia stata limitata all'accertamento dell'an, in quanto il ricorrente ha chiesto espressamente di liquidare il danno in via equitativa, sollecitando così l'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale, conferitogli dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., che presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Per le esposte ragioni la domanda risarcitoria, per come formulata, non potrà trovare accoglimento.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di
¼, mentre per la restante parte le stesse -liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e alla concreta attività espletata in giudizio- seguono la soccombenza della società resistente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al IV gruppo professionale II fascia, ora Seconda Area Professionale;
b) per l'effetto, condanna alla corresponsione in suo favore delle differenze Controparte_1
retributive quantificate, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2022, in €. 15.884,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
c) rigetta il ricorso per la restante parte;
d) compensa le spese del giudizio nella misura di ¼;
e) condanna a rifondere alla parte ricorrente la restante parte delle spese del Controparte_1 presente giudizio, già liquidata in € 4.041,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso il 28.01.2025.
Il Giudice del Lavoro
- dott.ssa Cristina Di Stefano -