TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SI.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 239 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
BRIGNONE NADIA CARMEN, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
I il piccolo venga affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
presso la madre, in Carcare (SV) - via XXV Aprile n. 43, dove la stessa ha trasferito la propria residenza avendo acquistato e ristrutturato un immobile;
II Il padre avrà la facoltà di vedere il bambino quando crede, presso l'abitazione della madre e previo accordo con la stessa;
III A partire dal giugno 2024, il padre potrà tenere con sé un giorno alla settimana, Per_1
promuovendo quindi la frequentazione con i fratelli germani e con i nonni paterni, tale giorno potrà
eventualmente, previo accordo con la madre, coincidere con un giorno festivo;
il padre potrà altresì
sempre on preventivo accordo con la madre e comunque con il criterio dell'alternanza, tenere con sé il giorno di Natale o quello di S. Stefano, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo Per_1
ed il compleanno del bambino;
IV A decorrere dal quinto anno di età del bambino, il padre nel giorno settimanale (possibilmente festivo) di cui sopra avrà facoltà di tenerlo a dormire con sé, e previo accordo con la madre, potrà
altresì trascorrere con una settimana durante il periodo estivo, con l'accortezza che tale Per_1
settimana inizialmente non sia continuativa.
V Il sig. corrisponderà alla SI.ra a titolo di concorso al mantenimento del figlio Pt_2 Pt_1
l'assegno mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat verificatosi nell'anno precedente e contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio minore
(spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, rette, mensa, ludiche e sportive);
VI Il padre rinuncia a favore della madre al c.d. Assegno Unico ed al riguardo si impegna a sottoscrivere apposita modulistica.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)