CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2249/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. DO NT Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa UC L'RM Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto il 15.12.2023 al ruolo generale al n. 2249/2023
promosso con atto di citazione in appello da
Parte_1
con sede legale in Sirinyali Mah. Ismet Cad. Gorkem apt.
[...] CP_1
Nr. 29 a PA TA (CH) , P. IV , in persona del P.IV_1
legale rappresentante pro tempore (CF , Pt_2 C.F._1
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorino Ruggio procuratore che domanda di ricevere notifiche e comunicazioni all'indirizzo PE , Email_1
appellante contro
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'avv. Mario Calgaro;
pec Email_2
appellato
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669 c.c.)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 899/2023
pubbl. il 16.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 799/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, II Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Grassi,
nell'ambito del giudizio N.R.G. 3726/2018 , pubblicata in data 16.05.2023, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 699/18 emesso dal Tribunale di
Vicenza in data 07.03.2018 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e
2 le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IV e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, per brevità da intendersi integralmente reiterate nella enucleazione dei capitoli.
Per parte appellata:
In via preliminare Rigettarsi la istanza di sospensione dell'immediata esecutività
della sentenza di primo grado ex art. 351 comma secondo e 283 cpc perché
infondata in fatto e in diritto. Nel Merito 1) respingersi l'appello e confermarsi la sentenza appellata in ogni suo capo. 2) Spese e competenze del grado rifuse. In
via istruttoria Respingersi le istanze istruttorie perché inammissibili e infondate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, in Parte_3
breve, ) spiegava opposizione al decreto ingiuntivo n. 699/2018 emesso CP_2
dal Tribunale di Vicenza in data 7.3.2018 per la somma di euro 73.869,00, oltre ad interessi e spese in favore della società di diritto turco
[...]
(di seguito, in Parte_1
3 breve, anche solo ) a titolo di saldo per le prestazioni di progettazione Pt_1
presso l'hotel Fluela a Davos.
Esponeva l'opponente che: i) il decreto ingiuntivo era sprovvisto dell'estratto autentico notarile ex art. 2214 c.c. della fattura azionata (n. 127117) ed oggetto del ricorso monitorio e pertanto andava revocato;
ii) l'opposta non aveva eseguito la prestazione consistente nell'attività di progettazione che avrebbe dovuto Pt_1
realizzare in favore dell'impresa Medas Contract, di cui egli era titolare;
iii) la somma di euro 70.000,00 era stata corrisposta in via anticipata per l'attività di progettazione ma che i pagamenti successivi erano stati sospesi in conseguenza dell'inadempimento di Pt_1
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva i giudizio il quale deduceva che il decreto ingiuntivo opposto Pt_1
era innanzitutto stato emesso a fronte del tempestivo deposito dell'estratto autentico notarile della fattura azionata, affermava che la prestazione relativa ai lavori di progettazione oggetto della fattura azionata n. A-127117 era stata eseguita, che un tanto era provato dalla circostanza che il aveva già CP_2
effettuato un pagamento parziale per l' importo pari ad euro 70.000,00; affermava che vi era la prova dell'invio del progetto a mezzo email, all'indirizzo di posta elettronica “ ”. Email_3
4 La causa era istruita con l'assunzione di prova testimoniale, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava al pagamento Pt_1
delle spese di lite.
Il primo giudice affermava che l'opponente non aveva provato, pur essendone onerato, secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di aver eseguito la prestazione contrattuale, che ciò non era desumibile né dalla produzione documentale (segnatamente, dallo screenshot di una schermata del computer relativa al presunto invio della mail contenente il progetto al né dalla prova testimoniale assunta, avendo i testi CP_2
concordemente riferito di non essere a conoscenza dell'attività di progettazione da parte del ribadiva, il carattere esplorativo della CTU in quanto attinente alla Pt_1
verifica del titolare dell'account fittizio intestato al nome di fantasia , Per_1
ma non consentiva di appurare né il contenuto dei files ivi allegati né l'esito dell'invio a dei progetti. CP_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il quale contestava l'erronea Pt_1
valutazione da parte del primo giudice del materiale probatorio acquisito, relativo alle comunicazioni intercorse tra le parti e il non aver attribuito valenza ricognitiva
5 ai pagamenti effettuali dall'opponente/appellato successivamente alla consegna del progetto.
L'appellante, inoltre, lamentava che il primo giudice non avendo ammesso i testi indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e avendo dato corso al solo interrogatorio formale di avrebbe impedito di provare l'esatto CP_2
adempimento delle prestazioni contrattuali, reiterava, inoltre, l'istanza di consulenza tecnica informatica finalizzata alla prova della trasmissione a mezzo mail del progetto.
Si costituiva in giudizio il quale ribadiva le argomentazioni Parte_3
già svolte in primo grado, eccependo l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in appello, relative alla prova testimoniale, non essendo stati indicati nel giudizio di primo grado i testimoni;
affermava la superfluità e il carattere esplorativo della richiesta CTU;
concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
16.10.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previo rigetto dell'istanza di sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
6 1.Con un unico articolato motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver ammesso le prove richieste nel giudizio di primo grado e per non aver esaminato il primo giudice la corrispondenza intercorsa tra le parti.
Deduceva che i pagamenti effettuati dal costituivano un pacifico CP_2
riconoscimento del debito, vieppiù considerato che erano stati effettuati dopo la consegna del progetto e contestava la mancata ammissione della prova testimoniale articolata nel primo grado e della CTU delle quali sollecitava l'ammissione.
2. L'appello non è fondato e va pertanto respinto.
L'appellante deduce che il progetto è stato realizzato da che lo aveva Pt_1
inoltrato a mezzo a mail nell'ottobre 2014 al e che ciò risulterebbe dalla CP_2
documentazione in atti, che non sarebbe stata correttamente esaminata dal primo giudice.
La doglianza è priva di pregio.
La documentazione in atti consiste in: i) una serie di screenshot di schermate di computer relative al presunto invio di mail a dall'indirizzo dell'arch. CP_2 Per_1
(che per stessa ammissione di parte è un account fittizio), i cui allegati (si
[...]
tratta di cartelle apparentemente contenenti files zippati) non sono visibili –
trattandosi, per l'appunto di screenshot, né vi è prova che tali mail siano state
7 effettivamente inviate a ii) schermate di messaggi wapp apparentemente CP_2
intercorsi tra le parti (memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., n.1 ) in cui vengono presi accordi in relazione a pagamenti, che, tuttavia, nulla provano in relazione all'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, posto che è
incontestato il pagamento, in più soluzioni, della somma di euro 70.000,00 da parte di in favore di iii) progettazione, consistente in elaborati grafici CP_2 Pt_1
(vedasi allegati memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. , fasc. opponente), non concludente ai fini della prova dell'effettiva riferibilità al progetto commissionato e alla sua consegna al committente CP_2
Conclusivamente, la documentazione dimessa, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è idonea a dimostrare né l'effettiva esecuzione della prestazione progettuale, né la consegna della stessa all'opponente/appellato.
Neppure la prova orale espletata ha consentito di confermare la tesi dell'appellante, posto che i testi, come correttamente rilevato dal primo giudice,
“non sono stati in grado di confermare che la documentazione di progettazione
prodotta dalla convenuta (cfr. allegati alle memorie istruttorie di sia stata Pt_1
quella oggetto di causa, vale a dire quella poi utilizzata dalla ditta appaltatrice
per eseguire i lavori in cartongesso presso l'Hotel Fluela, Parte_4
né i testimoni hanno saputo riferire alcunché circa il contenuto dei documenti
8 allegati alla email citata ed il nominativo dell'arch. per mezzo del Per_1
quale sarebbe – in tesi – avvenuta la consegna di detto materiale”, (teste Tes_1
“quanto al documento esibitomi, riconosco che riguarda l'hotel perché riconosco
la sagoma, ma non sono in grado di affermare se siano i medesimi documenti da
noi utilizzati per l'esecuzione dei lavori”, teste “non ricordo di aver Tes_2
ricevuto email da quell'indirizzo che in questo momento non riconosco, il nome
Arch. non mi dice nulla”). Per_1
Né vale a contrastare tali conclusioni la presunta inattendibilità dei testi audìti – a causa di un pregresso contenzioso contro la società turca Wasa AS, società
riconducibile al Sude- stante la genericità di tale allegazione, posto che tale contenzioso, non costituendo motivo di incapacità dei testi - peraltro neppure eccepita- ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (vedasi Cass. sentenza n. 167 del 05/01/2018)
non ha condizionato neppure l'attendibilità degli stessi, stante la congruenza e la precisione delle dichiarazioni rese, peraltro, confermate estrinsecamente dalla mancata prova della consegna della documentazione progettuale.
L'appellante lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale –
risultando, invece ammesso ed espletato l'interpello del ichiesta in primo CP_2
grado sui capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e
9 a suo dire decisiva ai fini della prova dell'adempimento della prestazione e della consegna della documentazione progettuale.
Sul punto merita rilevare che l'opponente in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito solo nell'esperimento della CTU informatica (“si insiste, inoltre,
affinché venga accolta la richiesta di C.T.U. avanzata nelle memoria istruttoria”)
e la stessa istanza istruttoria veniva reiterata negli scritti conclusivi, omettendo qualsiasi riferimento alla prova testimoniale, da intendersi, pertanto, rinunciata ( “
in base ai principi generali – le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito
devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico
e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti dovendosi, in
difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Tuttavia,
tale presunzione può ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca
di insistere nella richiesta istruttoria, in base ad una valutazione complessiva
della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta
probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva
adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto,
sia pure sinteticamente, nella motivazione”, vedasi Cass. sent. n. 27205/2023).
Né tale presunzione di rinuncia può ritenersi superata dalla “inequivoca volontà di
insistere nella richiesta istruttoria”, in quanto non ravvisabile nella specie, atteso,
10 che come evidenziato, l'appellante sia in sede di precisazione delle conclusioni,
che negli scritti conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica) ha insistito unicamente per lo svolgimento della CTU.
Deve, peraltro, osservarsi che anche ove espletata la prova testimoniale sui due capitoli dedotti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (“ 1) se vero che il
progetto di cui alla fattura 127117 veniva inviato tramite l'indirizzo email
; 2) se vero che dall'indirizzo di cui al capitolo che Email_3
precede venivano spedite le mails relative alla progettazione, anche nelle fasi
intermedie”) non sarebbe stata decisiva ai fini della prova dell'effettiva consegna al destinatario della progettazione, prova che doveva essere rigorosamente adempiuta dall'appellante a fronte della contestazione avversaria e che poteva essere agevolmente offerta documentalmente.
Quanto alla richiesta di CTU informatica non può che esserne ribadito il carattere esplorativo, considerato che il quesito proposto al consulente (“appurare
l'esistenza e la creazione del predetto indirizzo di posta elettronica, la cronologia
dei messaggi inviati ed intercorsi tra la parte opposta e parte opponente, gli
accessi effettuati dai diversi terminali, l'invio, l'apertura e la visualizzazione del
progetto in Autocad, disponendo che detta perizia sia effettuata anche in capo al
provider “google”, proprietario del dominio Gmail, trattandosi di un progetto di
11 misura notevolissima, in termini di consistenza digitale”) tende ad accertare l'esistenza dell'account (per stessa ammissione di parte, fittizio) intestato all' arch.
ma non offre alcun contributo decisivo ai fini della dimostrazione del Per_1
contenuto dei files inviati e segnatamente della loro conformità alle prestazioni contrattuali, né prova la consegna di tali progetti al destinatario ( . CP_2
2.1. L'appellante deduce che il pagamento della somma di euro 70.000,00 da parte del attraverso cinque distinti bonifici costituisce riconoscimento del debito CP_2
e che ulteriore prova di tale ricognizione sarebbe data dalla mancata richiesta di restituzione di tale somma da parte del CP_2
L'appellato ha dedotto che i pagamenti erano stati effettuati in acconto, in vista dell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'appellante e che essi erano stati sospesi a seguito dell'inadempimento di controparte.
Tale deduzione non è stata specificamente contestata dall'appellante che si è
limitata a ribadire il valore ricognitivo di tali pagamenti parziali, senza offrire la prova che essi erano avvenuti a seguito dell'adempimento, ancorchè parziale, delle obbligazioni contrattuali, di talché a tali pagamenti non può attribuirsi un valore inequivocabilmente ricognitivo del debito.
Va osservato sul punto che il pagamento parziale , ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere
12 come riconoscimento del debito (Cass. ordinanza n. 7820 del 27/03/2017) e che esso deve essere valutato nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti (Cass. ord.
8046/2025).
Nella fattispecie, il pagamento (unico) documentato, relativo al pagamento parziale di euro 10.000,00 (vedasi allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
di non specifica che detta somma sia stata versata a titolo di acconto sul Pt_1
maggior importo dovuto.
In altri termini, al pagamento parziale, di per sé considerato , non può attribuirsi in termini univoci il significato di atto ricognitivo del debito, laddove non sia accompagnato da elementi idonei ed utili ad attribuirgli tale rilievo;
non potendosi omettere di rilevare che, nella specie, il pagamento (l'unico, documentato,
dell'importo di euro 10.000) non riporta l'indicazione della causale (acconto) e che l'esecuzione della prestazione è stata contestata dal senza che CP_2
controparte sia riuscita a fornire la prova della sua esecuzione.
Né tale conclusione è smentita dall'arresto giurisprudenziale citato dall'appellante
(Cass. sent. 9097/2018) riguardando la vicenda esaminata dalla corte la fattispecie di un debito condominiale verso l'amministratore cessato dall'incarico e risultando il riconoscimento del debito da parte del sia dal documento Parte_5
contabile dal quale emergeva il credito dell'amministratore cessato dall'incarico,
13 sia dal fatto che il documento contabile era stato sottoscritto dal nuovo amministratore, e sia, ancora, per il fatto che il condominio successivamente al documento contabile aveva provveduto a corrispondere parte della somma dovuta;
dunque, in tal caso il riconoscimento del debito era desumibile da documentazione articolata e a formazione successiva esprimente una specifica intenzione riconoscitiva, diversamente dalla fattispecie in esame in cui i pagamenti sono stati eseguiti in vista dell'adempimento di prestazioni future, con riferimento alle quali,
non vi è prova dell'avvenuto adempimento.
Neppure può attribuirsi rilievo concludente – in quanto espressione di una valutazione di convenienza economica - alla circostanza che il non ha CP_2
intrapreso azioni recuperatorie delle somme versate, avendo lo stesso evidenziato la probabile infruttuosità di tali iniziative, considerato che la sede legale della società del è in CH e che lo stesso si è reso inadempiente anche al Pt_1
pagamento delle spese liquidate nel giudizio di primo grado.
3. Conclusivamente, l'appello è respinto e parte appellante condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da parte appellata che si liquidano in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media (ad esclusione della fase decisoria, contenuta nei minimi, stante il contenuto meramente riassuntivo degli atti) tenuto conto del valore della causa (da euro
14 52.000,01 a euro 260.000,00) e dell'attività svolta (fase introduttiva, di studio e decisionale).
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 7.440,00 oltre spese generali al 15%, IV e CPA come per legge;
- -dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
15 Il Consigliere estensore
UC L'RM
Il Presidente
DO NT
16
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2249/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. DO NT Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa UC L'RM Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto il 15.12.2023 al ruolo generale al n. 2249/2023
promosso con atto di citazione in appello da
Parte_1
con sede legale in Sirinyali Mah. Ismet Cad. Gorkem apt.
[...] CP_1
Nr. 29 a PA TA (CH) , P. IV , in persona del P.IV_1
legale rappresentante pro tempore (CF , Pt_2 C.F._1
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorino Ruggio procuratore che domanda di ricevere notifiche e comunicazioni all'indirizzo PE , Email_1
appellante contro
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'avv. Mario Calgaro;
pec Email_2
appellato
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669 c.c.)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 899/2023
pubbl. il 16.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 799/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, II Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Grassi,
nell'ambito del giudizio N.R.G. 3726/2018 , pubblicata in data 16.05.2023, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 699/18 emesso dal Tribunale di
Vicenza in data 07.03.2018 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e
2 le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IV e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, per brevità da intendersi integralmente reiterate nella enucleazione dei capitoli.
Per parte appellata:
In via preliminare Rigettarsi la istanza di sospensione dell'immediata esecutività
della sentenza di primo grado ex art. 351 comma secondo e 283 cpc perché
infondata in fatto e in diritto. Nel Merito 1) respingersi l'appello e confermarsi la sentenza appellata in ogni suo capo. 2) Spese e competenze del grado rifuse. In
via istruttoria Respingersi le istanze istruttorie perché inammissibili e infondate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, in Parte_3
breve, ) spiegava opposizione al decreto ingiuntivo n. 699/2018 emesso CP_2
dal Tribunale di Vicenza in data 7.3.2018 per la somma di euro 73.869,00, oltre ad interessi e spese in favore della società di diritto turco
[...]
(di seguito, in Parte_1
3 breve, anche solo ) a titolo di saldo per le prestazioni di progettazione Pt_1
presso l'hotel Fluela a Davos.
Esponeva l'opponente che: i) il decreto ingiuntivo era sprovvisto dell'estratto autentico notarile ex art. 2214 c.c. della fattura azionata (n. 127117) ed oggetto del ricorso monitorio e pertanto andava revocato;
ii) l'opposta non aveva eseguito la prestazione consistente nell'attività di progettazione che avrebbe dovuto Pt_1
realizzare in favore dell'impresa Medas Contract, di cui egli era titolare;
iii) la somma di euro 70.000,00 era stata corrisposta in via anticipata per l'attività di progettazione ma che i pagamenti successivi erano stati sospesi in conseguenza dell'inadempimento di Pt_1
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva i giudizio il quale deduceva che il decreto ingiuntivo opposto Pt_1
era innanzitutto stato emesso a fronte del tempestivo deposito dell'estratto autentico notarile della fattura azionata, affermava che la prestazione relativa ai lavori di progettazione oggetto della fattura azionata n. A-127117 era stata eseguita, che un tanto era provato dalla circostanza che il aveva già CP_2
effettuato un pagamento parziale per l' importo pari ad euro 70.000,00; affermava che vi era la prova dell'invio del progetto a mezzo email, all'indirizzo di posta elettronica “ ”. Email_3
4 La causa era istruita con l'assunzione di prova testimoniale, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava al pagamento Pt_1
delle spese di lite.
Il primo giudice affermava che l'opponente non aveva provato, pur essendone onerato, secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di aver eseguito la prestazione contrattuale, che ciò non era desumibile né dalla produzione documentale (segnatamente, dallo screenshot di una schermata del computer relativa al presunto invio della mail contenente il progetto al né dalla prova testimoniale assunta, avendo i testi CP_2
concordemente riferito di non essere a conoscenza dell'attività di progettazione da parte del ribadiva, il carattere esplorativo della CTU in quanto attinente alla Pt_1
verifica del titolare dell'account fittizio intestato al nome di fantasia , Per_1
ma non consentiva di appurare né il contenuto dei files ivi allegati né l'esito dell'invio a dei progetti. CP_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il quale contestava l'erronea Pt_1
valutazione da parte del primo giudice del materiale probatorio acquisito, relativo alle comunicazioni intercorse tra le parti e il non aver attribuito valenza ricognitiva
5 ai pagamenti effettuali dall'opponente/appellato successivamente alla consegna del progetto.
L'appellante, inoltre, lamentava che il primo giudice non avendo ammesso i testi indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e avendo dato corso al solo interrogatorio formale di avrebbe impedito di provare l'esatto CP_2
adempimento delle prestazioni contrattuali, reiterava, inoltre, l'istanza di consulenza tecnica informatica finalizzata alla prova della trasmissione a mezzo mail del progetto.
Si costituiva in giudizio il quale ribadiva le argomentazioni Parte_3
già svolte in primo grado, eccependo l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in appello, relative alla prova testimoniale, non essendo stati indicati nel giudizio di primo grado i testimoni;
affermava la superfluità e il carattere esplorativo della richiesta CTU;
concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
16.10.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previo rigetto dell'istanza di sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
6 1.Con un unico articolato motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver ammesso le prove richieste nel giudizio di primo grado e per non aver esaminato il primo giudice la corrispondenza intercorsa tra le parti.
Deduceva che i pagamenti effettuati dal costituivano un pacifico CP_2
riconoscimento del debito, vieppiù considerato che erano stati effettuati dopo la consegna del progetto e contestava la mancata ammissione della prova testimoniale articolata nel primo grado e della CTU delle quali sollecitava l'ammissione.
2. L'appello non è fondato e va pertanto respinto.
L'appellante deduce che il progetto è stato realizzato da che lo aveva Pt_1
inoltrato a mezzo a mail nell'ottobre 2014 al e che ciò risulterebbe dalla CP_2
documentazione in atti, che non sarebbe stata correttamente esaminata dal primo giudice.
La doglianza è priva di pregio.
La documentazione in atti consiste in: i) una serie di screenshot di schermate di computer relative al presunto invio di mail a dall'indirizzo dell'arch. CP_2 Per_1
(che per stessa ammissione di parte è un account fittizio), i cui allegati (si
[...]
tratta di cartelle apparentemente contenenti files zippati) non sono visibili –
trattandosi, per l'appunto di screenshot, né vi è prova che tali mail siano state
7 effettivamente inviate a ii) schermate di messaggi wapp apparentemente CP_2
intercorsi tra le parti (memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., n.1 ) in cui vengono presi accordi in relazione a pagamenti, che, tuttavia, nulla provano in relazione all'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, posto che è
incontestato il pagamento, in più soluzioni, della somma di euro 70.000,00 da parte di in favore di iii) progettazione, consistente in elaborati grafici CP_2 Pt_1
(vedasi allegati memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. , fasc. opponente), non concludente ai fini della prova dell'effettiva riferibilità al progetto commissionato e alla sua consegna al committente CP_2
Conclusivamente, la documentazione dimessa, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è idonea a dimostrare né l'effettiva esecuzione della prestazione progettuale, né la consegna della stessa all'opponente/appellato.
Neppure la prova orale espletata ha consentito di confermare la tesi dell'appellante, posto che i testi, come correttamente rilevato dal primo giudice,
“non sono stati in grado di confermare che la documentazione di progettazione
prodotta dalla convenuta (cfr. allegati alle memorie istruttorie di sia stata Pt_1
quella oggetto di causa, vale a dire quella poi utilizzata dalla ditta appaltatrice
per eseguire i lavori in cartongesso presso l'Hotel Fluela, Parte_4
né i testimoni hanno saputo riferire alcunché circa il contenuto dei documenti
8 allegati alla email citata ed il nominativo dell'arch. per mezzo del Per_1
quale sarebbe – in tesi – avvenuta la consegna di detto materiale”, (teste Tes_1
“quanto al documento esibitomi, riconosco che riguarda l'hotel perché riconosco
la sagoma, ma non sono in grado di affermare se siano i medesimi documenti da
noi utilizzati per l'esecuzione dei lavori”, teste “non ricordo di aver Tes_2
ricevuto email da quell'indirizzo che in questo momento non riconosco, il nome
Arch. non mi dice nulla”). Per_1
Né vale a contrastare tali conclusioni la presunta inattendibilità dei testi audìti – a causa di un pregresso contenzioso contro la società turca Wasa AS, società
riconducibile al Sude- stante la genericità di tale allegazione, posto che tale contenzioso, non costituendo motivo di incapacità dei testi - peraltro neppure eccepita- ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (vedasi Cass. sentenza n. 167 del 05/01/2018)
non ha condizionato neppure l'attendibilità degli stessi, stante la congruenza e la precisione delle dichiarazioni rese, peraltro, confermate estrinsecamente dalla mancata prova della consegna della documentazione progettuale.
L'appellante lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale –
risultando, invece ammesso ed espletato l'interpello del ichiesta in primo CP_2
grado sui capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e
9 a suo dire decisiva ai fini della prova dell'adempimento della prestazione e della consegna della documentazione progettuale.
Sul punto merita rilevare che l'opponente in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito solo nell'esperimento della CTU informatica (“si insiste, inoltre,
affinché venga accolta la richiesta di C.T.U. avanzata nelle memoria istruttoria”)
e la stessa istanza istruttoria veniva reiterata negli scritti conclusivi, omettendo qualsiasi riferimento alla prova testimoniale, da intendersi, pertanto, rinunciata ( “
in base ai principi generali – le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito
devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico
e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti dovendosi, in
difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Tuttavia,
tale presunzione può ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca
di insistere nella richiesta istruttoria, in base ad una valutazione complessiva
della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta
probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva
adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto,
sia pure sinteticamente, nella motivazione”, vedasi Cass. sent. n. 27205/2023).
Né tale presunzione di rinuncia può ritenersi superata dalla “inequivoca volontà di
insistere nella richiesta istruttoria”, in quanto non ravvisabile nella specie, atteso,
10 che come evidenziato, l'appellante sia in sede di precisazione delle conclusioni,
che negli scritti conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica) ha insistito unicamente per lo svolgimento della CTU.
Deve, peraltro, osservarsi che anche ove espletata la prova testimoniale sui due capitoli dedotti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (“ 1) se vero che il
progetto di cui alla fattura 127117 veniva inviato tramite l'indirizzo email
; 2) se vero che dall'indirizzo di cui al capitolo che Email_3
precede venivano spedite le mails relative alla progettazione, anche nelle fasi
intermedie”) non sarebbe stata decisiva ai fini della prova dell'effettiva consegna al destinatario della progettazione, prova che doveva essere rigorosamente adempiuta dall'appellante a fronte della contestazione avversaria e che poteva essere agevolmente offerta documentalmente.
Quanto alla richiesta di CTU informatica non può che esserne ribadito il carattere esplorativo, considerato che il quesito proposto al consulente (“appurare
l'esistenza e la creazione del predetto indirizzo di posta elettronica, la cronologia
dei messaggi inviati ed intercorsi tra la parte opposta e parte opponente, gli
accessi effettuati dai diversi terminali, l'invio, l'apertura e la visualizzazione del
progetto in Autocad, disponendo che detta perizia sia effettuata anche in capo al
provider “google”, proprietario del dominio Gmail, trattandosi di un progetto di
11 misura notevolissima, in termini di consistenza digitale”) tende ad accertare l'esistenza dell'account (per stessa ammissione di parte, fittizio) intestato all' arch.
ma non offre alcun contributo decisivo ai fini della dimostrazione del Per_1
contenuto dei files inviati e segnatamente della loro conformità alle prestazioni contrattuali, né prova la consegna di tali progetti al destinatario ( . CP_2
2.1. L'appellante deduce che il pagamento della somma di euro 70.000,00 da parte del attraverso cinque distinti bonifici costituisce riconoscimento del debito CP_2
e che ulteriore prova di tale ricognizione sarebbe data dalla mancata richiesta di restituzione di tale somma da parte del CP_2
L'appellato ha dedotto che i pagamenti erano stati effettuati in acconto, in vista dell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'appellante e che essi erano stati sospesi a seguito dell'inadempimento di controparte.
Tale deduzione non è stata specificamente contestata dall'appellante che si è
limitata a ribadire il valore ricognitivo di tali pagamenti parziali, senza offrire la prova che essi erano avvenuti a seguito dell'adempimento, ancorchè parziale, delle obbligazioni contrattuali, di talché a tali pagamenti non può attribuirsi un valore inequivocabilmente ricognitivo del debito.
Va osservato sul punto che il pagamento parziale , ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere
12 come riconoscimento del debito (Cass. ordinanza n. 7820 del 27/03/2017) e che esso deve essere valutato nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti (Cass. ord.
8046/2025).
Nella fattispecie, il pagamento (unico) documentato, relativo al pagamento parziale di euro 10.000,00 (vedasi allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
di non specifica che detta somma sia stata versata a titolo di acconto sul Pt_1
maggior importo dovuto.
In altri termini, al pagamento parziale, di per sé considerato , non può attribuirsi in termini univoci il significato di atto ricognitivo del debito, laddove non sia accompagnato da elementi idonei ed utili ad attribuirgli tale rilievo;
non potendosi omettere di rilevare che, nella specie, il pagamento (l'unico, documentato,
dell'importo di euro 10.000) non riporta l'indicazione della causale (acconto) e che l'esecuzione della prestazione è stata contestata dal senza che CP_2
controparte sia riuscita a fornire la prova della sua esecuzione.
Né tale conclusione è smentita dall'arresto giurisprudenziale citato dall'appellante
(Cass. sent. 9097/2018) riguardando la vicenda esaminata dalla corte la fattispecie di un debito condominiale verso l'amministratore cessato dall'incarico e risultando il riconoscimento del debito da parte del sia dal documento Parte_5
contabile dal quale emergeva il credito dell'amministratore cessato dall'incarico,
13 sia dal fatto che il documento contabile era stato sottoscritto dal nuovo amministratore, e sia, ancora, per il fatto che il condominio successivamente al documento contabile aveva provveduto a corrispondere parte della somma dovuta;
dunque, in tal caso il riconoscimento del debito era desumibile da documentazione articolata e a formazione successiva esprimente una specifica intenzione riconoscitiva, diversamente dalla fattispecie in esame in cui i pagamenti sono stati eseguiti in vista dell'adempimento di prestazioni future, con riferimento alle quali,
non vi è prova dell'avvenuto adempimento.
Neppure può attribuirsi rilievo concludente – in quanto espressione di una valutazione di convenienza economica - alla circostanza che il non ha CP_2
intrapreso azioni recuperatorie delle somme versate, avendo lo stesso evidenziato la probabile infruttuosità di tali iniziative, considerato che la sede legale della società del è in CH e che lo stesso si è reso inadempiente anche al Pt_1
pagamento delle spese liquidate nel giudizio di primo grado.
3. Conclusivamente, l'appello è respinto e parte appellante condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da parte appellata che si liquidano in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media (ad esclusione della fase decisoria, contenuta nei minimi, stante il contenuto meramente riassuntivo degli atti) tenuto conto del valore della causa (da euro
14 52.000,01 a euro 260.000,00) e dell'attività svolta (fase introduttiva, di studio e decisionale).
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 7.440,00 oltre spese generali al 15%, IV e CPA come per legge;
- -dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
15 Il Consigliere estensore
UC L'RM
Il Presidente
DO NT
16