Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 202
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Immobile privo di utenze domestiche in fase di ristrutturazione

    Il Comune ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni del contribuente.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale del Comune

    La Corte ha condannato il Comune alla rifusione delle spese, liquidandole secondo i nuovi parametri, in considerazione del tardivo intervento in autotutela.

  • Accolto
    Sgravio totale del tributo

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte del Comune.

  • Rigettato
    Tardività dell'intervento in autotutela

    La Corte ha rigettato la richiesta di compensazione delle spese, condannando il Comune alla rifusione in favore del ricorrente, data la soccombenza virtuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 202
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 202
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo