CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TO RE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 638/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 AP -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via M. Barillaro Pal. Cedir 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56800 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6836/2025 depositato il 26/11/2025 Richieste delle parti:
RICORRENTE: annullamento delle cartelle e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore. COMUNE RESISTENTE: cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27-1-2025 e depositato il 29 successivo AP Nominativo_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Reggio Calabria, avverso l'avviso di accertamento esecutivo-in epigrafe meglio individuato- della somma di € 325,00 per mancato pagamento della Tari per l'anno 2024. Ha sostenuto che, malgrado le numerose istanze di autotutela, il Comune non aveva tenuto conto che si trattava di immobile privo di utenze domestiche in fase di ristrutturazione, con lavori fermi per mancanza di fondi, e che si era dovuto trasferire per questo di abitazione presso i propri genitori. Dopo aver lamentato che il Comune non si era neanche attivato per i previsti controlli della situazione dell'immobile, ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui hanno chiesto la distrazione le sue procuratrici costituite. Il Comune ha sostenuto che, in accoglimento della istanza dell'utente, Dato ha proceduto, in data 1-10-2025, allo sgravio totale del tributo “ atto che: nonostante il ricorrente detenga la residenza anagrafica presso l'unità immobiliare sita in CDA SALICE CATAFORIO n. 64 p. 2, lo stesso dichiara che l'insediamento in questione (Sez CAT-fg 36- part 606- sub 03) sia inutilizzabile a causa del mancato completamento dei lavori di ristrutturazione, nonché in virtù dell'assenza di utenze domestiche, dichiara altresì di essersi trasferito presso l'immobile dei genitori”. E ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la compensazione il contribuente non ha presentato la delle spese perché, a suo parere, “ denuncia di non tassabilità dell'insediamento di residenza e non ha comunicato la variazione del numero degli occupanti sull'utenza intestata ai propri genitori, evadendo la tassa”. A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 20-11-2025, nella quale è comparsa soltanto la parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la rifusione delle spese del giudizio, il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio. Ed invero il Comune, riconoscendo la bontà delle contestazioni dell'opponente, ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, ma soltanto in data 1-10-2025, ben oltre l'instaurazione del presente giudizio. Ciò comporta che, da un lato, sia venuta meno la materia del contendere, dall'altro, però che le spese vadano liquidate secondo il noto principio della c.d. soccombenza virtuale, essendosi il Comune attivato tardivamente, anche con riferimento alla istanza di intervenuto in autotutela che l'interessato aveva provveduto a sollecitare fin dal 20-1-2024. Esse vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore delle sue procuratrici costituite, che ne hanno fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio. Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 290,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV.SSA Difensore_2 e della DOTT.SSA Difensore_1. REGGIO CALABRIA, 20-11-2025
IL GIUDICE
(RE TO)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TO RE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 638/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 AP -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via M. Barillaro Pal. Cedir 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56800 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6836/2025 depositato il 26/11/2025 Richieste delle parti:
RICORRENTE: annullamento delle cartelle e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore. COMUNE RESISTENTE: cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27-1-2025 e depositato il 29 successivo AP Nominativo_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Reggio Calabria, avverso l'avviso di accertamento esecutivo-in epigrafe meglio individuato- della somma di € 325,00 per mancato pagamento della Tari per l'anno 2024. Ha sostenuto che, malgrado le numerose istanze di autotutela, il Comune non aveva tenuto conto che si trattava di immobile privo di utenze domestiche in fase di ristrutturazione, con lavori fermi per mancanza di fondi, e che si era dovuto trasferire per questo di abitazione presso i propri genitori. Dopo aver lamentato che il Comune non si era neanche attivato per i previsti controlli della situazione dell'immobile, ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui hanno chiesto la distrazione le sue procuratrici costituite. Il Comune ha sostenuto che, in accoglimento della istanza dell'utente, Dato ha proceduto, in data 1-10-2025, allo sgravio totale del tributo “ atto che: nonostante il ricorrente detenga la residenza anagrafica presso l'unità immobiliare sita in CDA SALICE CATAFORIO n. 64 p. 2, lo stesso dichiara che l'insediamento in questione (Sez CAT-fg 36- part 606- sub 03) sia inutilizzabile a causa del mancato completamento dei lavori di ristrutturazione, nonché in virtù dell'assenza di utenze domestiche, dichiara altresì di essersi trasferito presso l'immobile dei genitori”. E ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la compensazione il contribuente non ha presentato la delle spese perché, a suo parere, “ denuncia di non tassabilità dell'insediamento di residenza e non ha comunicato la variazione del numero degli occupanti sull'utenza intestata ai propri genitori, evadendo la tassa”. A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 20-11-2025, nella quale è comparsa soltanto la parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la rifusione delle spese del giudizio, il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio. Ed invero il Comune, riconoscendo la bontà delle contestazioni dell'opponente, ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, ma soltanto in data 1-10-2025, ben oltre l'instaurazione del presente giudizio. Ciò comporta che, da un lato, sia venuta meno la materia del contendere, dall'altro, però che le spese vadano liquidate secondo il noto principio della c.d. soccombenza virtuale, essendosi il Comune attivato tardivamente, anche con riferimento alla istanza di intervenuto in autotutela che l'interessato aveva provveduto a sollecitare fin dal 20-1-2024. Esse vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore delle sue procuratrici costituite, che ne hanno fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio. Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 290,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV.SSA Difensore_2 e della DOTT.SSA Difensore_1. REGGIO CALABRIA, 20-11-2025
IL GIUDICE
(RE TO)